CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 35791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 10/01/2023, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti pluriaggravati di estorsione consumata o tentata, contestati ai capi D), E), K) e L). 2. Ha presentato ricorso Giofrè tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e mancanza e vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale aveva erroneamente valutato la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento dell'emissione di precedente ordinanza, eseguita nel dicembre 2019, nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA], per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e per reati fine di tipo estorsivo. In primo luogo, rileva che la partecipazione ad associazione di 'ndrangheta era stata oggetto di contestazione aperta, dovendosi escludere che i reati di estorsione, oggetto di contestazione nel presente procedimento, risalenti al 2017, 2018 e 2019, siano successivi alla contestazione del reato associativo. Ma soprattutto il ricorrente si sofferma sul tema della desumibilità. Segnala che il quadro indiziario discendeva da conversazioni intercettate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] (RIT 1247/18) nell'ambito del procedimento n. 701/19 r.g.n.r. Il RIT, attivato nell'agosto 2018, era stato interrotto il 2 maggio 2019. La polizia giudiziaria aveva poi depositato l'informativa conclusiva nel luglio 2019, riferita a tutta l'attività di indagine esperita nell'ambito di quel procedimento. Posto che si tratta di procedimenti diversi, ma pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che i reati erano desumibili dagli atti prima dell'emissione di ordinanza cautelare nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto concludersi che sussistevano i presupposti per la retrodatazione, erroneamente essendo stato fatto riferimento ad un'informativa del 2021, menzionata dal P.m. in udienza. 3. Il difensore del ricorrente ha deposito una memoria nella quale ha esaminato i criteri interpretativi utilizzabili per dare concretezza alla nozione di desumibilità degli indizi al momento dell'emissione della prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, perché genericamente formulato. 2. Il primo tema, relativo alla contestazione aperta di partecipazione ad associazione di 'ndrangheta, formulata nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], è del tutto inconferente.Ed invero il Tribunale non ha inteso affermare che la partecipazione non fosse in atto al momento della commissione dei reati che formano oggetto dell'ordinanza emessa nel presente procedimento, ma che tali reati non potessero dirsi fin dall'insorgenza della consorteria o anche solo dall'inizio della partecipazione del ricorrente come specificamente contemplati nel programma associativo, in modo da poter ravvisare un vincolo qualificato nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, non essendo ravvisabile sul piano ontologico-strutturale neppure il vincolo teleologico in relazione a reati estorsivi commessi al fine di commettere il reato associativo. Con tale impostazione il ricorrente non si confronta, indulgendo in considerazioni non inerenti al profilo evocato nell'ordinanza impugnata, dovendosi dunque escludere che possa dirsi vulnerata la valutazione del Tribunale in ordine all'insussistenza della connessione qualificata. 3. Posto che le ordinanze applicative sono state emesse nell'ambito di procedimenti distinti, tuttavia pendenti dinanzi alla medesima A,G., è stato fatto riferimento all'ulteriore canone applicativo della retrodatazione, costituito dall'anteriorità dei reati rispetto alla prima ordinanza e dalla desumibilità del quadro indiziario posto a fondamento della seconda ordinanza già al momento dell'emissione della prima (sul punto si rinvia ai principi desumibili da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). 3.1. La deduzione difensiva sviluppata nel giudizio di riesame era peraltro genericamente correlata a quanto desumibile nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA]. Con il presente ricorso è stato invece contestato l'assunto del Tribunale secondo cui la desumibilità del quadro indiziario a fondamento dell'ordinanza genetica sarebbe derivata da un'informativa del 2021, successiva all'adozione dell'ordinanza custodiale nell'ambito del procedimento [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, è stato prospettato che il presente procedimento, denominato Olimpo, sarebbe stato propiziato da operazioni di intercettazione sviluppatesi a partire dal 2018 fino al 2019 su utenza di [OSCURATO:PERSONA], e che a ciò sarebbe seguita un'informativa depositata nel luglio 2019, comunque in epoca anteriore all'emissione dell'ordinanza riferita al procedimento [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. A ben guardare sono state sviluppate deduzioni in fatto, implicanti la sottoposizione del tema al giudice di merito, ciò che non risulta avvenuto, essendo stati inoltre formulati rilievi generici e astratti, del tutto inidonei a rappresentare il compendio indiziario realmente disponibile al momento dell'adozione della prima ordinanza nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsivoglia puntuale confronto tra il quadro indiziario, rilevante per ciascun reato e specificamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto alla base dell'ordinanza emessa nel presente procedimento, e quello già acquisito al momento della prima ordinanza. Né potrebbe assumere rilievo la mera allegazione del fascicolo del RIT 1247/18 o dell'informativa depositata nel luglio 2019, il cui esame non può essere rimesso sic et simpliciter alla Corte di cassazione, implicando un'analisi di merito e non di mera legittimità. 3.3. Tutto ciò dunque prescinde dalla stessa nozione di desumibilità che si intenda assumere quale parametro di riferimento ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, fermo restando che deve aversi riguardo alla conoscenza del compendio indiziario da parte dell'A.G. e dunque da parte del p.m., conoscenza che deve correlarsi non al mero profilo temporale dell'acquisizione di un dato probatorio, ma alla concreta possibilità di valutare la rilevanza del dato alla luce di un più ampio compendio acquisito, ciò che in genere, seppur non necessariamente, coincide con la concreta elaborazione di un'analisi completa, idonea a dar conto per tutti i reati e per tutti i soggetti, cui quei reati siano riferiti, della sussistenza di un idoneo quadro indiziario (sul punto, di recente, Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464), non potendosi valutare il compendio solo sul piano quantitativo, ove non consti l'effettiva possibilità per il p.m. di operare sincronicamente quell'elaborazione, pur non potendosi escludere l'ipotesi di una stratificazione delle conoscenze, progressivamente idonea a dar conto di un quadro indiziario rilevante, a prescindere da un'ulteriore informativa che venga ad assumere rilevanza puramente riepilogativa. 3.4. Sta di fatto che il motivo di ricorso non dimostra che fosse stata fornita al Tribunale la prova del fatto che l'informativa del luglio 2019 fosse di per sé idonea, per tutti i reati contestati a Giofrè, a dar conto del compendio indiziario, poi posto a fondamento della seconda ordinanza custodiale, e neppure risulta idoneo a dar conto di ciò in questa sede. 4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per g