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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 20738/2026

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lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, Sez. 6, n. 7626/2023, pronunciata il 12 settembre 2023 (R.G.A. n.3159/2023), depositata il 19 settembre 2023 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1.

Il ricorso in esame è proposto avverso la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia n. 7626 del 2023, resa in sede diottemperanza, con la quale è stata respinta la domanda del contribuente direttaNumero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026ad ottenere l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul diritto al rimborsoData pubblicazione 18/06/2026IRPEF per gli anni 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del2002, ritenendosi correttamente adempiuto il comando giurisdizionale in ragionedel pagamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una somma pari alcinquanta per cento dell’importo definitivamente accertato.Dalla ricostruzione del fatto processuale emerge che tale diritto al rimborso,per l’importo di euro 11.511,00, oltre interessi, è stato definitivamentericonosciuto all’esito del giudizio di merito, definito in primo grado con sentenzadella C.T.P. di Ragusa n. 74/02/12, pronunciata il 26 gennaio 2012 e depositatail 10 febbraio 2012, e in appello con sentenza della C.T.R.

Sicilia – Sez. staccatadi Catania n. 4002/6/2016, pronunciata l’8 novembre 2016 e depositata il 17novembre 2016, quindi confermato in sede di legittimità con ordinanza di questaCorte n. 31284 del 2022.Nonostante tale accertamento irrevocabile, l’Agenzia delle Entrate haprovveduto al pagamento del solo cinquanta per cento della somma dovuta,invocando la disciplina di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014,come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, sicché il contribuenteha adito il giudice dell’ottemperanza per conseguire la completa attuazione delgiudicato.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in composizionemonocratica, ha rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento parziale fossesufficiente a ritenere integralmente eseguito il comando giudiziale.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per error inprocedendo, assumendo che il giudice dell’ottemperanza abbia fatto difettosoesercizio dei poteri allo stesso attribuiti dall’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, inquanto abbia erroneamente individuato gli effetti, sul diritto al rimborsoNumero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026accertato con sentenza passata in giudicato, della disciplina sopravvenuta di cuiData pubblicazione 18/06/2026all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art.16‑octies del d.l. n. 91 del 2017.1.1.

Il motivo è fondato.Occorre osservare preliminarmente che il ricorso si colloca correttamente nelperimetro proprio del sindacato di legittimità sulle sentenze rese in sede diottemperanza.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la disposizionedi cui all’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale ammette ilricorso per cassazione per “violazione delle norme sul procedimento”, deveessere interpretata nel senso che è denunciabile non soltanto la violazione delleregole formali del giudizio di ottemperanza, ma anche ogni altro error inprocedendo in cui sia incorso il giudice, ed in particolare il mancato o difettosoesercizio del potere dovere di interpretare e, se del caso, integrare il dictum delgiudicato ovvero l’adozione di una decisione che si risolva in una sostanzialeelusione del comando giurisdizionale (tra le altre, da Cass. 1° dicembre 2004, n.22565, da Cass. 8 febbraio 2008, n. 3057, da Cass. 16 aprile 2014, n. 8830 eda Cass. 28 settembre 2018, n. 23487).Nel caso di specie la censura investe direttamente il modo in cui il giudicedell’ottemperanza ha qualificato ed attuato il giudicato e risulta, pertanto,ammissibile.Il nucleo della doglianza riguarda l’erronea individuazione degli effetti, suldiritto al rimborso già accertato con sentenza passata in giudicato, delladisciplina sopravvenuta recata dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, che hainciso sull’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.Secondo la sentenza impugnata, infatti, la previsione normativa del limite dispesa e della riduzione percentuale del 50% avrebbe giustificato la conclusionesecondo cui il giudicato doveva ritenersi integralmente eseguito con ilpagamento della metà dell’importo accertato, senza necessità di ulteriori attivitàconformative o sostitutive.1.2.

Tale interpretazione non è conforme al diritto vivente.Numero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante ed uniforme, che loData pubblicazione 18/06/2026ius superveniens introdotto dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertitodalla legge n. 123 del 2017 ed attuato con il provvedimento direttorialedell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, non incide sull’an e sulquantum del diritto al rimborso d’imposta spettante ai contribuenti colpiti dalsisma del 1990, ma si colloca esclusivamente sul piano procedimentale della suarisorse disponibili.In particolare, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 deld.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito per l’esecuzione del giudicato sul dirittoal rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali concessi in conseguenza dieventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati aisensi dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019,e, in caso di verificata incapienza, è comunque tenuto ad attivare, condeterminazioni specifiche, anche mediante la nomina di un commissario ad acta,le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per darecompleta esecuzione al giudicato, compresa l’emissione dello speciale ordine dipagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa diriferimento alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmenteaccertati.Tale principio è stato enunciato in modo chiaro da Cass., sez.

V, 19 maggio2022, n. 16289, ed è stato ribadito dalle conformi Cass. 19 maggio 2022, n.16290, Cass. 28 luglio 2022, n. 23379, Cass. 26 aprile 2022, n. 13280 e, inparticolare, Cass. 20 ottobre 2023, n. 29236).La sentenza n. 16289 del 2022 ha altresì precisato che la disciplina dei limitidi spesa introdotta dal legislatore non determina né una estinzione, né unacompressione definitiva del credito, ma comporta unicamente una regolazionedelle modalità e dei tempi di effettuazione del rimborso, così da escluderesperequazioni tra contribuenti in un medesimo contesto cronologico efinanziario, ferma restando la persistente esigibilità del credito accertato.Numero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026Tale lettura è coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale,Data pubblicazione 18/06/2026secondo cui l’esaurimento dei fondi destinati nel bilancio dell’amministrazioneerogante non esclude l’adempimento dei giudicati di condanna, ma ne puòdeterminare soltanto un differimento, come chiarito da Corte cost., sentenza n.157 del 2015, ed è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, che haaffermato che la mancanza di risorse finanziarie non può costituire, di per sésola, una ragione idonea a giustificare l’inadempimento di un debito riconosciutogiudizialmente, come statuito da Corte EDU, 29 marzo 2006, Cocchiarella c.Italia, § 90, e da Corte EDU, 21 dicembre 2010, Gaglione c.

Italia, §

35.1.3. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata risulta viziata.Il giudice dell’ottemperanza, ritenendo integralmente eseguito il giudicato inforza del solo pagamento del 50% dell’importo dovuto e arrestando l’attivitàesecutiva sulla base della disciplina introdotta dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del2017, ha di fatto trasformato una normativa di attuazione procedimentale in unacausa di indebita riduzione sostanziale del diritto riconosciuto al contribuente edha omesso di adottare i provvedimenti necessari a dare compiuta attuazione alcomando giudiziale, così violando l’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ciò integra un error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c., per difettoso esercizio dei poteri propri del giudicedell’ottemperanza e per sostanziale elusione del giudicato.Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ottemperanzauniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provveda a dare piena econcreta attuazione al giudicato sul diritto al rimborso.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidenteNumero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026Data pubblicazione 18/06/2026Paolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, Sez. 6, n. 7626/2023, pronunciata il 12 settembre 2023 (R.G.A. n.3159/2023), depositata il 19 settembre 2023 e non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1. Il ricorso in esame è proposto avverso la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia n. 7626 del 2023, resa in sede diottemperanza, con la quale è stata respinta la domanda del contribuente direttaNumero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026ad ottenere l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul diritto al rimborsoData pubblicazione 18/06/2026IRPEF per gli anni 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del2002, ritenendosi correttamente adempiuto il comando giurisdizionale in ragionedel pagamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una somma pari alcinquanta per cento dell’importo definitivamente accertato.Dalla ricostruzione del fatto processuale emerge che tale diritto al rimborso,per l’importo di euro 11.511,00, oltre interessi, è stato definitivamentericonosciuto all’esito del giudizio di merito, definito in primo grado con sentenzadella C.T.P. di Ragusa n. 74/02/12, pronunciata il 26 gennaio 2012 e depositatail 10 febbraio 2012, e in appello con sentenza della C.T.R. Sicilia – Sez. staccatadi Catania n. 4002/6/2016, pronunciata l’8 novembre 2016 e depositata il 17novembre 2016, quindi confermato in sede di legittimità con ordinanza di questaCorte n. 31284 del 2022.Nonostante tale accertamento irrevocabile, l’Agenzia delle Entrate haprovveduto al pagamento del solo cinquanta per cento della somma dovuta,invocando la disciplina di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014,come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, sicché il contribuenteha adito il giudice dell’ottemperanza per conseguire la completa attuazione delgiudicato.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in composizionemonocratica, ha rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento parziale fossesufficiente a ritenere integralmente eseguito il comando giudiziale.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per error inprocedendo, assumendo che il giudice dell’ottemperanza abbia fatto difettosoesercizio dei poteri allo stesso attribuiti dall’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, inquanto abbia erroneamente individuato gli effetti, sul diritto al rimborsoNumero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026accertato con sentenza passata in giudicato, della disciplina sopravvenuta di cuiData pubblicazione 18/06/2026all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art.16‑octies del d.l. n. 91 del 2017.1.1. Il motivo è fondato.Occorre osservare preliminarmente che il ricorso si colloca correttamente nelperimetro proprio del sindacato di legittimità sulle sentenze rese in sede diottemperanza.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la disposizionedi cui all’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale ammette ilricorso per cassazione per “violazione delle norme sul procedimento”, deveessere interpretata nel senso che è denunciabile non soltanto la violazione delleregole formali del giudizio di ottemperanza, ma anche ogni altro error inprocedendo in cui sia incorso il giudice, ed in particolare il mancato o difettosoesercizio del potere dovere di interpretare e, se del caso, integrare il dictum delgiudicato ovvero l’adozione di una decisione che si risolva in una sostanzialeelusione del comando giurisdizionale (tra le altre, da Cass. 1° dicembre 2004, n.22565, da Cass. 8 febbraio 2008, n. 3057, da Cass. 16 aprile 2014, n. 8830 eda Cass. 28 settembre 2018, n. 23487).Nel caso di specie la censura investe direttamente il modo in cui il giudicedell’ottemperanza ha qualificato ed attuato il giudicato e risulta, pertanto,ammissibile.Il nucleo della doglianza riguarda l’erronea individuazione degli effetti, suldiritto al rimborso già accertato con sentenza passata in giudicato, delladisciplina sopravvenuta recata dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, che hainciso sull’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.Secondo la sentenza impugnata, infatti, la previsione normativa del limite dispesa e della riduzione percentuale del 50% avrebbe giustificato la conclusionesecondo cui il giudicato doveva ritenersi integralmente eseguito con ilpagamento della metà dell’importo accertato, senza necessità di ulteriori attivitàconformative o sostitutive.1.2. Tale interpretazione non è conforme al diritto vivente.Numero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante ed uniforme, che loData pubblicazione 18/06/2026ius superveniens introdotto dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertitodalla legge n. 123 del 2017 ed attuato con il provvedimento direttorialedell’Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017, non incide sull’an e sulquantum del diritto al rimborso d’imposta spettante ai contribuenti colpiti dalsisma del 1990, ma si colloca esclusivamente sul piano procedimentale della suarisorse disponibili.In particolare, nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70 deld.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito per l’esecuzione del giudicato sul dirittoal rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali concessi in conseguenza dieventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati aisensi dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019,e, in caso di verificata incapienza, è comunque tenuto ad attivare, condeterminazioni specifiche, anche mediante la nomina di un commissario ad acta,le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per darecompleta esecuzione al giudicato, compresa l’emissione dello speciale ordine dipagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa diriferimento alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmenteaccertati.Tale principio è stato enunciato in modo chiaro da Cass., sez. V, 19 maggio2022, n. 16289, ed è stato ribadito dalle conformi Cass. 19 maggio 2022, n.16290, Cass. 28 luglio 2022, n. 23379, Cass. 26 aprile 2022, n. 13280 e, inparticolare, Cass. 20 ottobre 2023, n. 29236).La sentenza n. 16289 del 2022 ha altresì precisato che la disciplina dei limitidi spesa introdotta dal legislatore non determina né una estinzione, né unacompressione definitiva del credito, ma comporta unicamente una regolazionedelle modalità e dei tempi di effettuazione del rimborso, così da escluderesperequazioni tra contribuenti in un medesimo contesto cronologico efinanziario, ferma restando la persistente esigibilità del credito accertato.Numero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026Tale lettura è coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale,Data pubblicazione 18/06/2026secondo cui l’esaurimento dei fondi destinati nel bilancio dell’amministrazioneerogante non esclude l’adempimento dei giudicati di condanna, ma ne puòdeterminare soltanto un differimento, come chiarito da Corte cost., sentenza n.157 del 2015, ed è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, che haaffermato che la mancanza di risorse finanziarie non può costituire, di per sésola, una ragione idonea a giustificare l’inadempimento di un debito riconosciutogiudizialmente, come statuito da Corte EDU, 29 marzo 2006, Cocchiarella c.Italia, § 90, e da Corte EDU, 21 dicembre 2010, Gaglione c. Italia, § 35.1.3. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata risulta viziata.Il giudice dell’ottemperanza, ritenendo integralmente eseguito il giudicato inforza del solo pagamento del 50% dell’importo dovuto e arrestando l’attivitàesecutiva sulla base della disciplina introdotta dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del2017, ha di fatto trasformato una normativa di attuazione procedimentale in unacausa di indebita riduzione sostanziale del diritto riconosciuto al contribuente edha omesso di adottare i provvedimenti necessari a dare compiuta attuazione alcomando giudiziale, così violando l’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992.Ciò integra un error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c., per difettoso esercizio dei poteri propri del giudicedell’ottemperanza e per sostanziale elusione del giudicato.Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ottemperanzauniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati e provveda a dare piena econcreta attuazione al giudicato sul diritto al rimborso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidenteNumero registro generale 7681/2024Numero sezionale 4415/2026Numero di raccolta generale 20738/2026Data pubblicazione 18/06/2026Paolo [OSCURATO:PERSONA]
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