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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 22528/2026

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all’[OSCURATO:PERSONA] ERIKControSCARAMELLINO STEFANIA rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA n. 2808/2019, depositata il 01/04/2019,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte privata ai fini della definizione agevolata dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, conla quale chiede l’estinzione del giudizio per avere provveduto al pagamento di quanto dovuto el’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come daprovvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc.civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]LA [OSCURATO:PERSONA]-MARIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’[OSCURATO:PERSONA] ERIKControSCARAMELLINO STEFANIA rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 2808/2019, depositata il 01/04/2019,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte privata ai fini della definizione agevolata dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, conla quale chiede l’estinzione del giudizio per avere provveduto al pagamento di quanto dovuto el’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come daprovvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc.civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]LA [OSCURATO:PERSONA]-MARIA