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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 dicembre 1939

Cassazione n. 34988/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] P.T. nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1939 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8/10/2020, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione domiciliare patita nell'ambito di procedimento penale iniziato a suo carico per il reato di furto aggravato, accusa dalla quale era assolto con sentenza del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 6/10/2016.

La Corte di merito ha escluso che il richiedente avesse dato causa o concorso a dare causa alla restrizione subita ed ha liquidato in favore del richiedente la somma complessiva di euro 11.200,00.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando quattro motivi di doglianza.

I) Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; omessa motivazione sul rilievo causale del comportamento serbato dall'imputato.

Il riconoscimento dell'indennizzo viene effettuato sulla base di un mero calcolo aritmetico, senza idonea motivazione in ordine all'an debeatur e alle risultanze degli atti di causa.

E' stato del tutto trascurato il presupposto riguardante l'assenza di eventuali comportamenti gravemente colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo da valutarsi ex ante.

La Corte di merito ha infatti esclusivamente considerato, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, il contenuto della sentenza assolutoria.

II) Motivazione omessa, insufficiente, errata e contraddittoria circa i presupposti del riconoscimento dell'indennizzo.

Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

Si impugna l'ordinanza per violazione di legge, non avendo la Corte di merito esaminato il comportamento della parte con valutazione ex ante.

Nel caso in esame l'assoluzione dell'imputato, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza, è stato determinato da una diversa valutazione del compendio probatorio a seguito della istruttoria espletata nel dibattimento.

E' erronea l'impostazione secondo la quale non sussistevano, sin dall'inizio i presupposti per l'applicazione della misura.

Tanto non corrisponde agli atti di causa.

Come è dato leggere dalla sentenza di assoluzione vi è stato un nuovo esame dei testi, all'esito del quale il Tribunale si è determinato all'assoluzione.

Dalla sentenza di assoluzione risulta confermato che non può trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; di conseguenza è erronea la scelta dei giudici di non esaminare la condotta serbata dal richiedente.

III) Vizio dell'ordinanza per omessa, insufficiente e inadeguata motivazione riguardante il comportamento serbato dal richiedente.

In base a consolidato orientamento della Corte di legittimità - formatosi a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo, in relazione al convincimento maturato, una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua delibazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se abbia ingenerato, sia pure in presenza dell'errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito.

Il giudice della riparazione avrebbe del tutto omesso di conformarsi ai predetti principi.

IV) Omessa valutazione della eventuale colpa lieve.

Manca del tutto nella ordinanza impugnata la ricerca e la valutazione di eventuali profili di colpa suscettibili d'incidere sul provvedimento restrittivo adottato ed ogni specificazione sulla loro eventuale entità.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

Deve dissentirsi dalle conclusioni offerte dal P.G. presso la Corte di Cassazione.

La motivazione della ordinanza è inadeguata a sostenere la decisione assunta.

La lettura del provvedimento lascerebbe comprendere che i giudici abbiano sovrapposto, nella disamina del caso, l'ipotesi della c.d. ingiustizia formale (prevista dal comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen.) a quella della ingiustizia sostanziale prevista dal primo comma.

Giova ricordare che il caso della ingiustizia sostanziale ricorre ove intervenga una pronuncia assolutoria.Di contro, non risulta dalla lettura del provvedimento che il titolo cautelare sia stato interessato da una decisione irrevocabile che ne abbia sancito l'illegittimità, per essere stato emesso in mancanza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale).

4. Escluso dunque che si verta in un caso di ingiustizia formale, non trova applicazione l'indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi, in ipotesi di ingiustizia formale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione [cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663, così massimata: «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)»].

Pertanto, il passaggio motivazionale nel quale si riconosce l'indennizzo, sostenendosi che il giudice della cognizione ha ritenuto che non potessero costituire prova della responsabilità dell'Angelillo gli elementi indiziari posti a fondamento del titolo cautelare, non esaurisce l'indagine da compiersi in materia: si introduce, infatti, una sorta di automatismo non consentito in sede di riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 5.

Nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale, invece, occorre avere riguardo, con valutazione "ex ante" alla condotta serbata dal richiedente, enucleando eventuali comportamenti colposi che abbiano determinato o contribuito a determinare l'evento detenzione.

Per fare ciò occorre prendere in esame comportamenti processuali o extraprocessuali che abbiano avuto rilevanza causale sull'adozione del provvedimento [cfr. ex multis Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263:«Th tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Nell'occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto)»].

Ed invero «Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione» (così Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638).

L'unico limite che incontra il giudice della riparazione nella verifica di comportamenti colposi suscettibili di incidere sull'adozione della misura restrittiva consiste nel non potere considerare fatti ritenuti non provati nel giudizio di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039:«ll giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate»).

6. Tutto ciò premesso, nella ordinanza si fa esclusivo riferimento alle determinazioni del giudice dell'assoluzione, senza alcun richiamo alle circostanze del fatto, agli elementi indiziari che sorreggevano l'ordinanza applicativa della misura e al comportamento serbato dal richiedente: solo in un breve passaggio motivazionale - del tutto inidoneo ai fini della comprensione del caso - si afferma che il Tribunale di Napoli, all'atto dell'adozione della misura, ritenne che il ricorrente, al momento del fatto, si trovava in compagnia dell'autore del furto [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa poi che, in sede di cognizione, il giudice addivenne all'assoluzione dell'Angelillo, ritenendo non provato il suo coinvolgimento nei fatti a causa del fatto che quest'ultimo uscì fuori dal locale dopo il Gallifuoco.

Nulla si dice del comportamento serbato dal richiedente prima e dopo l'adozione della misura; degli elementi valutati dal giudice della cautela, dei rapporti esistenti tra il richiedente ed il Gallifuoco, delle modalità dell'azione furtiva.

Si impone pertanto l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui si demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] P.T. nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1939 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8/10/2020, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione domiciliare patita nell'ambito di procedimento penale iniziato a suo carico per il reato di furto aggravato, accusa dalla quale era assolto con sentenza del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 6/10/2016. La Corte di merito ha escluso che il richiedente avesse dato causa o concorso a dare causa alla restrizione subita ed ha liquidato in favore del richiedente la somma complessiva di euro 11.200,00. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando quattro motivi di doglianza. I) Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; omessa motivazione sul rilievo causale del comportamento serbato dall'imputato. Il riconoscimento dell'indennizzo viene effettuato sulla base di un mero calcolo aritmetico, senza idonea motivazione in ordine all'an debeatur e alle risultanze degli atti di causa. E' stato del tutto trascurato il presupposto riguardante l'assenza di eventuali comportamenti gravemente colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo da valutarsi ex ante. La Corte di merito ha infatti esclusivamente considerato, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, il contenuto della sentenza assolutoria. II) Motivazione omessa, insufficiente, errata e contraddittoria circa i presupposti del riconoscimento dell'indennizzo. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Si impugna l'ordinanza per violazione di legge, non avendo la Corte di merito esaminato il comportamento della parte con valutazione ex ante. Nel caso in esame l'assoluzione dell'imputato, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza, è stato determinato da una diversa valutazione del compendio probatorio a seguito della istruttoria espletata nel dibattimento. E' erronea l'impostazione secondo la quale non sussistevano, sin dall'inizio i presupposti per l'applicazione della misura. Tanto non corrisponde agli atti di causa. Come è dato leggere dalla sentenza di assoluzione vi è stato un nuovo esame dei testi, all'esito del quale il Tribunale si è determinato all'assoluzione. Dalla sentenza di assoluzione risulta confermato che non può trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; di conseguenza è erronea la scelta dei giudici di non esaminare la condotta serbata dal richiedente. III) Vizio dell'ordinanza per omessa, insufficiente e inadeguata motivazione riguardante il comportamento serbato dal richiedente. In base a consolidato orientamento della Corte di legittimità - formatosi a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo, in relazione al convincimento maturato, una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua delibazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se abbia ingenerato, sia pure in presenza dell'errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito. Il giudice della riparazione avrebbe del tutto omesso di conformarsi ai predetti principi. IV) Omessa valutazione della eventuale colpa lieve. Manca del tutto nella ordinanza impugnata la ricerca e la valutazione di eventuali profili di colpa suscettibili d'incidere sul provvedimento restrittivo adottato ed ogni specificazione sulla loro eventuale entità. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Deve dissentirsi dalle conclusioni offerte dal P.G. presso la Corte di Cassazione. La motivazione della ordinanza è inadeguata a sostenere la decisione assunta. La lettura del provvedimento lascerebbe comprendere che i giudici abbiano sovrapposto, nella disamina del caso, l'ipotesi della c.d. ingiustizia formale (prevista dal comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen.) a quella della ingiustizia sostanziale prevista dal primo comma. Giova ricordare che il caso della ingiustizia sostanziale ricorre ove intervenga una pronuncia assolutoria.Di contro, non risulta dalla lettura del provvedimento che il titolo cautelare sia stato interessato da una decisione irrevocabile che ne abbia sancito l'illegittimità, per essere stato emesso in mancanza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale). 4. Escluso dunque che si verta in un caso di ingiustizia formale, non trova applicazione l'indirizzo giurisprudenziale, risalente alle Sezioni Unite D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, quale generale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, valevole anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non può concretamente esplicarsi, in ipotesi di ingiustizia formale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione [cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663, così massimata: «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)»]. Pertanto, il passaggio motivazionale nel quale si riconosce l'indennizzo, sostenendosi che il giudice della cognizione ha ritenuto che non potessero costituire prova della responsabilità dell'Angelillo gli elementi indiziari posti a fondamento del titolo cautelare, non esaurisce l'indagine da compiersi in materia: si introduce, infatti, una sorta di automatismo non consentito in sede di riparazione ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 5. Nell'ipotesi di ingiustizia sostanziale, invece, occorre avere riguardo, con valutazione "ex ante" alla condotta serbata dal richiedente, enucleando eventuali comportamenti colposi che abbiano determinato o contribuito a determinare l'evento detenzione. Per fare ciò occorre prendere in esame comportamenti processuali o extraprocessuali che abbiano avuto rilevanza causale sull'adozione del provvedimento [cfr. ex multis Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263:«Th tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Nell'occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto)»]. Ed invero «Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione» (così Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638). L'unico limite che incontra il giudice della riparazione nella verifica di comportamenti colposi suscettibili di incidere sull'adozione della misura restrittiva consiste nel non potere considerare fatti ritenuti non provati nel giudizio di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039:«ll giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate»). 6. Tutto ciò premesso, nella ordinanza si fa esclusivo riferimento alle determinazioni del giudice dell'assoluzione, senza alcun richiamo alle circostanze del fatto, agli elementi indiziari che sorreggevano l'ordinanza applicativa della misura e al comportamento serbato dal richiedente: solo in un breve passaggio motivazionale - del tutto inidoneo ai fini della comprensione del caso - si afferma che il Tribunale di Napoli, all'atto dell'adozione della misura, ritenne che il ricorrente, al momento del fatto, si trovava in compagnia dell'autore del furto [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa poi che, in sede di cognizione, il giudice addivenne all'assoluzione dell'Angelillo, ritenendo non provato il suo coinvolgimento nei fatti a causa del fatto che quest'ultimo uscì fuori dal locale dopo il Gallifuoco. Nulla si dice del comportamento serbato dal richiedente prima e dopo l'adozione della misura; degli elementi valutati dal giudice della cautela, dei rapporti esistenti tra il richiedente ed il Gallifuoco, delle modalità dell'azione furtiva. Si impone pertanto l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui si demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentaz
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