CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 37299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai risvolti probatori assertivamente conseguenziali all'affermata illegittimità della perquisizione, alla riferibilità al ricorrente della sostanza sequestrata, alla destinazione allo spaccio della stessa, mentre l'ultima doglianza è marcatamente inconferente non tanto e solo per l'assenza di sollecitazioni difensive coerenti alla censura quanto per la indifferenza assunta, rispetto al complessivo quadro probatorio acqusito, dall'iniziale riferimento alla fonte confidenziale operato a fondamento della perquisizione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle atPwnende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.