CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 agosto 1971
Cassazione n. 34863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola [OSCURATO:PERSONA] il 18/08/19713. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 28/05/1966avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di Appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia rigettatoe che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vengano dichiaratiinammissibili;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parzialeriforma della pronuncia emessa in data 27 marzo 2024 dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Venezia, ha rideterminato la pena irrogata a DomenicoMercurio (riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati conaltra sentenza irrevocabile), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agliartt. 416 cod. pen. (capo 1) ed 81, 110, 416-bis.1, 648-bis e 648-ter cod. pen.(capo 42), confermando nel resto.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, a mezzo dei rispettivi difensori, formulando i motivi di censura di seguitosinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma1, lett. e), e 533 cod. proc. pen. e mancanza – o mera apparenza – dellamotivazione, nonché travisamento della prova dichiarativa, con riguardo allamancata valutazione dei rilievi difensivi sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].L’esistenza di penetrazioni ‘ndranghetistiche nel territorio veronese (assuntocentrale del costrutto accusatorio) sarebbe stata affermata con argomentazioniinsufficienti e del tutto appiattite sull’apparato motivazionale della sentenza diprimo grado, obliterando del tutto – nonostante l’ampia preliminare registrazionedei motivi di gravame – le deduzioni e produzioni difensive (in particolare, relativeagli esiti liberatori di altri procedimenti: cfr., soprattutto, la cosiddetta OperazioneValpolicella, che aveva escluso l’esistenza di un’associazione mafiosa nel territoriodi interesse e la configurabilità per i reati tributari ivi contestati dell’aggravantemafiosa, nonché l’intervenuta archiviazione della posizione del ricorrente –peraltro, mai condannato per reati associativi – nel procedimento cosiddettoAemilia).I giudici del merito si sarebbero limitati a valorizzare, senza procedere alladoverosa valutazione triadica, le dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia,incongruamente ritenute pertinenti e specifiche, e viceversa inconsistenti,contraddittorie e non confortate da riscontri oggettivi, ma solo da automatismideduttivi (la qualità di legale rappresentante, i legami parentali e i rapporti di lungadata con gli [OSCURATO:PERSONA]). Nello specifico:- risulterebbero travisate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe offerto uncontributo vago e perplesso in ordine alla prosecuzione dell’attività di moneylaundering dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e alla provenienza della liquidità,nonché sui rapporti con [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] (preteso dominus del settore, ma arrestato nel 2016) avrebberiferito, solo de relato, di circostanze implausibili, quali la propria ignoranza dellespecifiche modalità operative e dei soggetti coinvolti, senza accennare a trasfertenel Nord Italia fruendo dell’ospitalità di [OSCURATO:PERSONA] e chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA](e non [OSCURATO:PERSONA]);- parimenti contraddittorie risulterebbero le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA].La tesi difensiva risulterebbe così disattesa in maniera del tutto apodittica,restando sprovvista di prova anche l’effettiva partecipazione del ricorrente almeccanismo frodatorio.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 416, 648-bis e 648-ter cod. pen.e mancanza della motivazione, relativamente all’affermazione di responsabilità inordine a tutti i reati contestati.In primo luogo, non parrebbero ravvisabili gli elementi costituivi di un reatoassociativo, avuto riguardo all’occasionalità degli episodi, riconducibili, al più, a unmero concorso di persone nel reato continuato. Nessuna efficacia probatoriapotrebbe essere, comunque, riconosciuta, alla mera appartenenza a un medesimogruppo familiare, in assenza di un effettivo contributo alla commissione dei delittisatellite.Parimenti illogica dovrebbe ritenersi, in difetto di una verifica dell’effettivoesercizio dei poteri di vertice, la ribadita qualifica apicale, nonostante in sentenzasi fosse dato atto del ruolo meno preminente di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quellodel fratello [OSCURATO:PERSONA].Quanto ai reati scopo, non apparirebbe accertata la provenienza illecita e,quindi, la realizzazione di un reato presupposto, e, se non in via presuntiva,neppure la sussistenza dell’elemento soggettivo.3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis.1 e 62-bis cod. pen., perquel che riguarda la ritenuta aggravante mafiosa, nonché mancanza dellamotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Da un lato, resta meramente affermata la consapevolezza di agevolarel’attività dei sodalizi calabresi, nonché l’estendibilità soggettiva dell’aggravantespeciale; dall’altro, il già sottolineato ruolo più defilato, posto alla base dellarideterminazione della pena, avrebbe dovuto comportare anche il riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.4. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in ottomotivi.4.1. Violazione di legge in relazione all’art. 416 cod. pen.La militanza associativa, desunta dalla semplice qualità di amministratore difatto e di diritto di varie società, prescinderebbe totalmente da effettivi elementiprobatori a supporto. Non potrebbero ritenersi sufficienti in tal senso gli esiti delleintercettazioni (in cui il ricorrente non compare mai tra i dialoganti), né lepropalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (generiche, contraddittorie e privedi riscontri esterni) e deporrebbero in senso contrario l’assenza di coinvolgimentonei reati fine e il difetto di una struttura organizzativa e di un condiviso pianocriminoso.4.2. Violazione di legge in relazione all’art. 416 cod. pen.Resterebbero indimostrati l’esistenza di un sodalizio criminale organizzato, diun vincolo associativo stabile e di un programma criminoso indeterminato (nonchéla conoscenza in capo al ricorrente di tali circostanze e di un suo consapevoleapporto eziologico), di modo che apparirebbe erronea l’esclusione – peraltroimmotivata – della sussistenza di un semplice concorso di persone nel reatocontinuato.4.3. Violazione di legge in relazione all’art. 416, primo comma, cod. pen.4.3.1. L’addebito quale capo promotore dell’organizzazione, fondato suun’asserita centralità operativa nel meccanismo fraudolento, contrasterebbe con ildifetto di poteri di impulso e direzione dell’intero sodalizio e di effettivasovraordinazione gerarchica. Peraltro, la contestazione si arresta al 2015, mentrela consorteria avrebbe continuato ad operare fino al 2022, così dimostrando lapiena fungibilità del ricorrente, sostituito senza conseguenze per l’efficacia delsistema criminale.4.3.2. Con ulteriore memoria difensiva sul punto, in data 24/07/2026, ladifesa ha ricordato, inoltre, i princìpi giurisprudenziali in tema di indici sintomaticidella posizione di vertice in un’organizzazione mafiosa, sottolineando, nel caso dispecie, il difetto dei requisiti della fattispecie incriminatrice (esercizio concreto,riconoscibilità, infungibilità del contributo).4.4. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen.La circostanza dell’agevolazione alle cosche sarebbe stata ribadita,stigmatizzando come generico il relativo motivo di appello, sulla sola base di unavaga contiguità ambientale e dell’adozione di modelli operativi asseritamente tipicidell’infiltrazione mafiosa, senza alcuna verifica di un’effettiva finalità agevolatrice.Di contro, la parziale interruzione dei flussi di denaro, al contrario di altre società,non si sarebbe interrotta dopo gli arresti nelle operazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ariprova – nonostante il contrario avviso della Corte lagunare – della mancanza dilegami con gli ambienti ‘ndranghetistici.4.5. Violazione degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. (motivo di ricorsorubricato anch’esso “4)”, come il precedente).Le operazioni di falsa fatturazione e i conseguenti flussi finanziari nonintegrerebbero, di per sé solo, un riciclaggio, poiché l’ingiusto profitto resterebbeconfinato nella sottrazione dei capitali al prelievo fiscale. La sentenza impugnatasi limita a individuare genericamente il reato presupposto sia nei reati tributari,sia nell’associazione mafiosa, ancorando la contestazione ascritta al ricorrente allasua partecipazione al reato di cui al capo 1, pur in difetto di prova di collegamentitra [OSCURATO:PERSONA] e i sodalizi calabresi. Inoltre, non sarebbe stata perimetrataspecificamente né alcuna condotta di sostituzione e occultamento, né la coscienzae volontà dell’imputato di ostacolare l’individuazione della provenienzaipoteticamente delittuosa del denaro.4.6. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (motivo di ricorso rubricato “5”).Anche per quel che concerne, in particolare, il delitto di riciclaggio, l’elementosoggettivo del suddetto profilo circostanziale risulterebbe fondato su un sillogismoassertivo, mediante semplice richiamo di un precedente passaggio illustrativo,nonostante la mancata contestazione di reati tributari e la prosecuzione dei flussifinanziari anche successivamente all’[OSCURATO:PERSONA].4.7. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. (motivo di ricorso rubricato “6”).I giudici di appello non avrebbero esplicitato le ragioni poste a fondamentodel diniego delle circostanze attenuanti generiche.4.8. Violazione dell’art. 648-quater cod. pen. (motivo di ricorso rubricato “7”).Si contesta, infine, l’applicazione automatica della confisca sulla base dellacensurata affermazione di responsabilità per il riciclaggio, per una sommadeterminata in base al mero dato contabile dei flussi finanziari, omettendo diaccertare se tali somme siano state acquisite o trattenute dal ricorrente.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di ununico motivo, diretto a lamentare la violazione dell’art. 416-bis.1, terzo comma,cod. pen. e l’apparenza della motivazione in tema di quantificazione della riduzioneper l’attenuante della collaborazione.La Corte territoriale ha riconosciuto la suddetta circostanza, escludendo chel’apporto conoscitivo potesse fondare anche un’ulteriore riduzione ex art. 62-biscod. pen., ma omettendo di motivare in ordine alla consistenza del segmentosanzionatorio sottratto alla pena principale. Un corretto iter del computodosimetrico avrebbe dovuto muovere dal giudizio di bilanciamento tra circostanzeeterogenee e solo successivamente procedere ad applicare l’attenuante speciale(senza, peraltro, ridimensionarne l’incidenza per valutazioni inerenti alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere e, anzi, se del caso, tenendo conto,nell’optare per la massima estensione premiale, anche della funzione rieducativadella pena).6. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti, nei termini di seguito illustrati.2. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, gli odierni imputati(quali titolari o legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] della ditta individuale U.S. [OSCURATO:PERSONA] di So.Ca.Ma. Srl; [OSCURATO:PERSONA] di P.R.T. Srl e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di MagiaSrl e, come amministratore di fatto, di [OSCURATO:PERSONA]) hanno fatto parte di un consorziocriminale, basato su una miriade di soggetti societari operanti in un sistemafunzionale all’emissione di fatture per operazione inesistenti, tramite il qualefrodare l’Iva e procurare guadagni ingenti, previa ripulitura dei profitti illeciti, aimprese riconducibili alle cosche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Nicoscia.2.1. Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno verificato l’oggettivainesistenza delle operazioni fatturate a società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA],imprenditore veronese, e la loro successiva utilizzazione nelle dichiarazioni fiscali.Il contesto in cui era posta in essere tale attività delittuosa, come già risultante daplurimi altri procedimenti giudiziari, risultava caratterizzato dalla ramificazione interritorio veronese della cosca di Cutro facente capo a [OSCURATO:PERSONA];questo sodalizio investiva i propri proventi, anche utilizzando persone non affiliate,nel Nord Italia, finanziando attività almeno apparentemente lecite e ottenendosuccessivamente indietro i guadagni ripuliti. Imprese controllate di fatto dallacosca emettevano fatture per operazioni inesistenti ad altre imprese regolarmenteoperanti e interessate a detrarre irregolarmente l’Iva, in cambio di un corrispettivoconcordato e pari all’importo delle imposte dovute e mai versate. Il flusso didenaro veniva poi convogliato verso altre società “vuote”, riconducibiliall’organizzazione ‘ndranghetistica (e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA] e a PasqualeRiillo), e fatto infine sparire contestualmente al fallimento o alla messa inliquidazione di queste ultime, mediante trasferimento ad altri soggetti societaririconducibili a componenti della cosca ovvero a persone ad essa contigue.Per quel che attiene in particolare agli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA]«consegnava in nero il denaro ricevuto dai finanziatori calabresi» (cioè dallecosche) alle società di [OSCURATO:PERSONA], che commissionava lavori – pagati ma maieseguiti – alla [OSCURATO:PERSONA] e ad altre società. [OSCURATO:PERSONA] disponeva così diconsistenti detrazioni fiscali e riusciva anche a ripulire altri “fondi neri” derivantida ulteriori sovraffatturazioni nell’ambito di servizi per la [OSCURATO:PERSONA] diVerona; i finti appaltatori, oltre a ripulire il denaro, lucravano l’Iva non versata,dividendola con [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, i fiduciari dell’associazione ‘ndranghetistica fornivano incontanti a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto e di diritto di numerosesocietà, i capitali necessari per l’articolata attività di false fatturazioni. Il denaro,così al contempo ripulito, era poi nuovamente trasferito alle cosche inizialifinanziatrici, tramite i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con una maggiorazione del 35% (pari allasomma degli importi per l’Iva asseritamente dovuta e a una provvigioneremunerativa del 13%).2.2. Tale sofisticato meccanismo è stato illustrato nei dettagli dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in prima persona in talioperazioni, e ha trovato completa conferma negli accertamenti bancari effettuatidagli operanti, che hanno permesso di “fotografare”, filiera per filiera, tutte lesingole transazioni.Questa narrazione è stata confermata appieno da [OSCURATO:PERSONA],anch’egli, come visto, fattivamente inserito nel sistema criminale (e “ponte” con ifinanziatori ‘ndranghetisti) e ha trovato un ulteriore conforto negli esiti delleintercettazioni.2.3. Le condotte realizzate dai ricorrenti e dai loro coimputati state sono statericondotte alle ipotesi di cui all’art. 416 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA] 1, associazione perdelinquere, finalizzata alla commissione di reati tributari, promossa, organizzata ediretta, per quanto qui rileva da [OSCURATO:PERSONA] e dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]) e agli artt. 648-bis e648-ter cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA] 42, riciclaggio e reimpiego del denaro proveniente dallerealizzati in esecuzione del programma criminoso dell’associazione semplice).Entrambi i delitti sono stati ritenuti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, subspecie di agevolazione delle ‘ndrine calabresi.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Ciò premesso, il primo motivo risulta del tutto generico, siccome avulsoda un compiuto confronto con la decisione impugnata e inottemperante all’oneredi autosufficienza del ricorso (in difetto di allegazione delle integrali dichiarazionirese nelle diverse sedi) e della prova di resistenza (avuto riguardo alla compositaprovvista probatoria e in particolare alla fondamentale documentazione acquisita;cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; Sez. 2, n. 12960 del17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838-01), e, per buona parte, meramente rivalutativo,in quanto diretto a sollecitare una rilettura alternativa delle emergenze istruttorieestranea al giudizio di cassazione.3.1.1. Il ricorrente, innanzitutto, evita di confrontarsi con i passaggimotivazionali che chiariscono come le convergenti dichiarazioni dei duecollaboratori, entrambi addentro le dinamiche criminali di cui riferiscono, abbianotrovato integrale conferma, per quanto riguarda le dinamiche dei flussi finanziari,nell’analisi della documentazione bancaria e commerciale acquisita e, per lerelazioni tra i vari componenti della contestata associazione per delinquere, anchedal compendio intercettivo e dai dati del traffico telefonico.Peraltro, in presenza di una “doppia conforme”, il vizio di travisamento dellaprova potrebbe essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui ilricorrente – ciò che non è avvenuto nella presente impugnazione – rappresenti,con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato perla prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado, per rispondere alle critiche contenute nei motividi gravame, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3,n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep.2014, Capuzzi, Rv. 258438-01).3.1.2. La Corte di merito ha preso in carico, con minuziosa sintesi dellededuzioni difensive, ogni contestazione sul punto e l’ha poi puntualmentedisattesa, ribadendo:- l’operatività nel territorio scaligero di emanazioni ‘ndranghetiste(promananti in particolare dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] e dalla cosca [OSCURATO:PERSONA]Nicoscia,quale scenario in cui collocare le odierne imputazioni, non solo è stata descrittacon dovizia di particolari e senza effettive discrasie tra le rispettive versioni, daMercurio e da [OSCURATO:PERSONA] nonché dagli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA], sucui la difesa nulla qui dice, e [OSCURATO:PERSONA], su cui si limita a una doglianzacursoria), ma emerge nitidamente da ulteriori filoni investigativi (OperazioniValpolicella 1, Valpolicella 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Taurus, Multari, Bolognino);- il solido accertamento del meccanismo fraudolento, non solo sulla scortadelle fonti orali, ma dalla insuperabile documentazione agli atti (che attestal’imprescindibile ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], anche nel periodo in cui erarappresentata formalmente e gestita da [OSCURATO:PERSONA], soprattutto operante nellefasi finali, di ritorno del capitale ripulito; cfr. pp. 23-24);- il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa non solo daGiglio, come subentrato al fratello arrestato (accusa ritenuta credibile, seppureriferita a fatti accaduti quando il collaboratore era già ristretto, in quanto logica ecomprovata dalla suaccennata ricostruzione dei traffici finanziari e dellamessinscena di servizi fatturati e mai realizzati per somme assai consistenti), maanche da [OSCURATO:PERSONA], che lo descrive come perfettamente consapevoledell’architettura criminale entro cui era chiamato ad operare (e su queste ultimedichiarazioni etero-accusatorie, il ricorrente non prende posizione);- il riscontro di tali conclusioni desumibile anche dagli strettissimi e risalentirapporti, non solo personali, con membri di spicco dell’alleanza ‘ndranghetisticaGrande [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancheospitato nelle sue trasferte al Nord (come dettagliatamente riferito da [OSCURATO:PERSONA] e daGiglio, il quale racconta anche di richieste di interventi risolutivi da parte dellacosca).Sono poi espressamente affrontate e superate, come implausibili e slegatedalla concreta piattaforma istruttoria, le tesi difensive in tema di assenza diriscontri, anche per quel che riguarda i rapporti con gli [OSCURATO:PERSONA] (p. 17),inconsapevolezza del meccanismo frodatorio in cui operava tramite la [OSCURATO:PERSONA] (p.18), pretese incongruenze tra le versioni dei vari collaboratori (pp. 18-19),condotta di partecipazione (pp. 20-21), mancata contestazioni delle violazioni dicarattere tributario (p. 24).3.1.3. Giova sottolineare come non sia ravvisabile nessun contrasto con gliapprodi ricostruttivi di altri procedimenti, dal momento che i fatti per cui èprocesso non riguardano l’insediamento di articolazioni ‘ndranghetistiche nell’Italiasettentrionale, ma di infiltrazioni criminali – assai precisamente circoscritte siaquanto ad area geografica, sia quanto ai soggetti coinvolti e nettamente distintedai precedenti citati dalle difese – concernenti specifiche operazioni commerciali.3.1.4. Quanto alle censure inerenti i lamentati vizi di motivazione (peraltronon deducibili come violazione degli artt. dell’art. 125, 192 e 546, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.; cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04), è opportuno osservare come ai fini del controllo di legittimità – in particolarequando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato lacondanna pronunciata in tribunale (cosiddetta “doppia conforme”) – la sentenzadi appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado,così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censureproposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice,richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordandonell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delladecisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01).D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non ètenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e aprendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di avertenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., nonmass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).Pertanto, quando il profilo di gravame risulti debitamente preso in carico, nonè censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza(Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).3.2. Le medesime connotazioni di aspecificità e di riferimento a profilischiettamente fattuali sono ravvisabili anche nel secondo motivo di ricorso.3.2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, per la configurabilità di unsodalizio rilevante ex art. 416 cod. pen. occorre la presenza di:- un’organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi (Sez. 3, n. 18806 del20/02/2025, Piattella, Rv. 287997-01; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013,Ciaramitaro, Rv. 256054-01);- uno stabile vincolo associativo, trascendente la commissione dei singolireati-fine, con il susseguirsi, per un apprezzabile intervallo cronologico, dellecondotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2,n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724-01; Sez. 5, n. 1964 del07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 53000 del04/10/2016, Basso, Rv. 268540-01);- di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delittida commettere, ben potendo l’associazione essere progettata per operare per untempo determinato (Sez. 3, n. 39478 del 25/06/2024, P., Rv. 287108-01; Sez. 5,n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531-01; Sez. 6, n. 38524 del11/07/2018, P., Rv. 274099-01).Coerentemente con tale insegnamento, l’esistenza di un’associazione perdelinquere, nel caso di specie, è fatta ragionevolmente derivare dalla dettagliatadescrizione delle modalità operative accertate, da cui è stata desunta lasussistenza di:- organizzazione di risorse materiali (quelle delle varie società) e umane (condivisione di ruoli e compiti);- affectio societatis e meccanismo sistematico replicabile indefinitamente (inpresenza di plurimi soggetti permanentemente operativi, nella comuneconsapevolezza della natura plurisoggettiva e complessa delle frodi tributarie, alloscopo di commettere, secondo un medesimo schema, un numero di reati nonpredeterminati né predeterminabili, senza interruzione, neppure dopo il trancianteintervento delle Forze dell’Ordine).3.2.2. L’apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] nell’attività collettiva di ripulituradei proventi ‘ndranghetistici, mediante iniziale contributo di liquidità e nuovo efondamentale intervento finale per la retrocessione alla cosca degli originari flussidi denaro, incrementati degli ulteriori profitti (entrambi segmenti imprescindibili,seppure non ricompresi nel fatto tipico, per la perpetrazione seriale dei delitti dicui agli artt. 2 e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è stato, quindi, ritenuto integrareuna condotta punibile ai sensi dell’art. 416, primo comma, cod. pen. Laconclusione è scevra di vizi logico-giuridici: il coté calabrese degli associati fornivala provvista necessaria per creare la falsa apparenza dei pagamenti tracciabili,quale corrispettivo dei servizi e prodotti falsamente fatturati.La minor durata temporale della condotta posta in essere dal ricorrente nonincide, con ogni evidenza, sulla ipotizzabilità dell’autonoma ipotesi delladirezione/organizzazione del sodalizio.Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, tale conclusione è coerente con ilprincipio di diritto, secondo cui il componente apicale dell’associazione perdelinquere non è solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, maanche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminalee nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati(Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01).D’altronde, la relazione di parentela, seppure non possa assurgere a unicoelemento di prova della consapevole partecipazione apicale, neppure è del tuttoestraneo alla provvista indiziaria (cfr. Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv.261426-01, secondo cui, in tema di associazione per delinquere, la costituzionedel sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato perlo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapportiparentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora piùpericoloso. In termini anche Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024,Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv.255828-01).La solida piattaforma istruttoria sopra ricordata (cfr. anche le comunicazioniintercettate, oltre alle nitide accuse di [OSCURATO:PERSONA]) ha consentito ai giudici venetidi ritenere parimenti provato l’elemento soggettivo, quale coscienza e volontà diprendere parte, negli snodi sopra descritti, alla incessante attività delle “cartiere”(dolo generico), fornendo un contributo decisivo nel complessivo contestooperativo, delineato dalla generale previsione di una pluralità indefinita di reatitributari (dolo specifico).3.2.3. Il ricorrente non distingue adeguatamente tra le distinte contestazionidi concorso nel riciclaggio e concorso nel reimpiego. Nondimeno, l’affermazione diresponsabilità concerne espressamente l’intera imputazione di cui al capo 42,relativa a un’articolata serie di condotte, sussumibili in parte, nella fase iniziale,nella fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen. e in parte, nella fase terminale, inquella di cui al successivo art. 648-ter, secondo l’architettura operativa sopraaccennata.Le due ipotesi di reato, destinate a coprire i vari momenti dell’inquinamentodel mercato mediante immissione di proventi delittuosi, si differenziano nellacondotta (nel primo caso, la sostituzione, il trasferimento o il compimento di altreoperazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita; nelsecondo, l’impiego in attività economiche o finanziarie) e, conseguentemente,nella ratio dell’incriminazione (il delitto di reimpiego è stato introdotto percontrastare la redditizia reimmissione dei capitali illeciti, successivamente alla loro“ripulitura”, nei normali circuiti economici e finanziari; laddove il riciclaggiosanziona la trasformazione del “denaro sporco” in “pulito”, il delitto di cui all’art.648-ter cod. pen. colpisce l’impiego del denaro, cosi ripulito, in investimentiapparentemente legittimi).Le contestazioni difensive che pretermettono questa fondamentaledistinzione, trasversale all’accertamento dei fatti e alla loro riconduzione aspecifiche fattispecie, rivelano, già preliminarmente, la propria mancanza diaderenza al complessivo discorso giustificativo dei giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha delineato nel dettaglio l’intero percorso dei flussi di denaro,in ogni singolo segmento della complessa vicenda finanziaria (nelle varie fasi deltrasferimento a terzi dei proventi illeciti, della creazione di una copertura lecita atale ricchezza, del ritorno alla cosca dei capitali ripuliti: cfr. pp. 22-24).3.2.4. Il delitto presupposto di queste plurime ipotesi di delitto, realizzate dapiù soggetti e in un non ristretto arco temporale, è stato, individuato, a valle, neiprofitti derivanti dalla violazione delle norme tributarie (non contestata alricorrente, perché poste in essere in precedenti fasi della filiera criminale: cfr. p.24) e, a monte, nei proventi delle cosche del Crotonese (cfr. Sez. U, n. 25191 del27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586-01, secondo cui il delitto di associazione ditipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego dicapitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negliscopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attivitàeconomiche lecite per mezzo del metodo mafioso).La consapevolezza della provenienza illecita del denaro, dietro la schermaturadelle varie movimentazioni nelle varie fasi suddette, non è revocabile in dubbio,alla luce del citato compendio intercettivo e delle dichiarazioni dei còrrei.3.3. Non supera la soglia di ammissibilità neppure il terzo motivo.3.3.1. La fattispecie circostanziale tradizionalmente definita come della“agevolazione mafiosa” ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolospecifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento.Questa finalità non presuppone necessariamente l’intento del consolidamentoo rafforzamento del sodalizio criminoso; è sufficiente che l’agente deliberi l’attivitàillecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa,fondando tale rappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale,all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibiliutilità ricavabili da tale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazionedel soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componentidell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv.278734-01; Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6,n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01; tutte concordi nel precisare chel’aggravante risulta applicabile nei confronti sia di chi abbia agito con tale primariafinalità, sia di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria).La sentenza impugnata, in primo luogo, sottolinea l’estrema genericità delpunto di gravame relativo a tale questione (e, per vero, il secondo motivo dell’attodi appello, pp. 24-25, non presenta puntuali riferimenti al caso di specie,limitandosi a sostenere la natura congetturale della statuizione e a richiamaregiurisprudenza sul punto).Inoltre, prima ancora che per essere reiterativo e manifestamente infondato(poiché la Corte di appello, in ogni caso, espone adeguatamente, a p. 28, sullascorta di quanto già evidenziato, la piena coscienza di agevolare le coschecalabresi, contribuendo sia all’operatività dell’associazione semplice, sia allaripulitura e al fruttuoso reimpiego del denaro), anche l’odierno motivo di ricorsoresta precluso dalla suddetta aspecificità, causa di inammissibilità originaria, cheimpedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice dilegittimità (Sez. 3, n. 6132 del 13/01/2026, Cecconi, non mass.; Sez. 2, n. 33689del 16/09/2025, Nagler, non mass.; Sez. 2, n. 47025 del 03/12/2024, Scavone,non mass.; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616-01).3.3.2. Nella sentenza di secondo grado, infine, si illustra congruamente –esprimendo un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, in assenza divizi logico-giuridici (cfr. Sez. 3, n. 17576 del 13/02/2026, Graziano, non mass.;Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01) – la non necessità di concedere lecircostanze attenuanti generiche, posto che una pena adeguata alla concretagravità del fatto, tenuto conto – condividendo le sollecitazioni della difesa – delruolo meno rilevante rispetto a quello del fratello, è stata individuata,rideterminando in melius la sanzione irrogata dal Giudice dell’udienza preliminare,di modo che, a fronte di una pena base ancora distante dai minimi edittali, nonemergono ulteriori circostanze per rimodulare ulteriormente al ribasso il computocomplessivo.Le cesure sul punto risultano, dunque, meramente fattuali e, in ogni caso,manifestamente infondate.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo, tutti inerenti al delitto associativo,possono essere esaminati congiuntamente.4.1.1. Richiamato, in via preliminare, quanto illustrato sub 2. e 3.2.1 e 3.2.2,può osservarsi ancora come la Corte di merito, rispondendo ad analoghi rilievi sullasussistenza dell’associazione e sulla consapevole condotta partecipativa, abbiacompiutamente già chiarito come, in piena condivisione delle conclusioni del primoGiudice, le suaccennate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (della cui credibilità,come detto, non può dubitarsi, neppure alla luce delle deduzioni difensive,indebitamente selettive) confermino appieno:- una stabile e sofisticata struttura organizzativa (rimasta operativa anchesuccessivamente ai primi arresti), che poteva contare sul contributo coordinato eprefissato di molteplici soggetti, dietro una rete di schermi societari, al fine di«replicare indefinitamente le condotte di false fatturazioni»;- il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], vicino alla cosca cutrese, quale apparente fornitoredi beni e servizi, anche attraverso le società di cui era titolare il fratello, di altreimprese coinvolte nel lungo processo di lecito-vestizione dei capitali di provenienzaillecita, con parallela gestione “sommersa” di buona parte dei flussi di denaro.4.1.2. Fermo restando l’inequivoca sussistenza, nei termini già illustrati delsodalizio servente (oltre alle autonome mire di profitto dei partner “esterni”) agliinteressi ‘ndranghetistici di ripulitura e reinvestimento dei profitti associativi, igiudici di merito, escludendo un mero concorso nel reato in continuazione, hannocompiutamente precisato come il ricorrente dovesse considerarsi «un anelloessenziale del meccanismo fraudolento, dato che attraverso la società da luigestita si è realizzato il meccanismo di retrocessione di parte dei profitti illecitiprovenienti dalle società cartiere alle società gestite direttamente da soggettiintranei alle cosche mafiose e il suo ruolo era talmente essenziale che, dopo il suoarresto, si è reso necessario sostituirlo immediatamente per proseguire la lucrosacfr. anche la sentenza di primo grado, pp. 15-20).La decisività di un simile contributo del ricorrente – evidentementeconsapevole dell’intero scenario («preminente riferimento» dei còrrei e dellecosche, fino alla carcerazione) – per l’oliato funzionamento della elaborataarchitettura criminale prescinde, come sottolineato dalla Corte veneziana, dalmancato coinvolgimento nei singoli reati fine, e comunque da imputazioni formaliin tal senso, avuto riguardo all’estraneità agli specifici fatti tipici («[OSCURATO:PERSONA] e ifratelli [OSCURATO:PERSONA] non possono, infatti, essere individuati quali autori delle false fatture[…] “interne” ai rapporti tra Eurocompany e società controllate dal [OSCURATO:PERSONA],bensì quali promotori ed organizzatori, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], del sodaliziocriminoso attraverso il quale, da un parte veniva da loro immessa la liquiditànecessaria ad alimentare il “giro” delle fatture sopra richiamate, dall’altra, al finedi lucrare sui finanziamenti così elargiti, veniva recuperato il denaro fornito “innero” con il margine maggiorato, attraverso le false fatture che, a loro volta,emettevano alle prime società», come da loro stessi ammesso in sede di spontaneedichiarazioni).D’altronde, in materia di reati associativi, la commissione dei reati fine, diqualunque tipo essa sia, non è necessaria ai fini della prova della sussistenza dellacondotta di partecipazione (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, non mass.sul punto; Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02; Sez. 3, n.9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710-01; Sez. 3, n. 40749 del05/03/2015, Sabella, Rv. 264826-01).Non a caso, dunque, il compendio intercettivo non riporta diretti interventi diPasquale [OSCURATO:PERSONA], poiché i target erano focalizzati su «[OSCURATO:PERSONA] e i suoi collaboratorinell’ambito dell’attività di false fatturazioni interne alle società gestite o comunquecontrollate dal primo senza che in tal fase […] il [OSCURATO:PERSONA] avesse un ruolo».4.1.3. Analogamente a quanto detto per [OSCURATO:PERSONA], la direttaresponsabilità di un punto di snodo fondamentale per il rientro dei capitali ripuliticostituisce elemento fondamentale per configurare l’autonoma ipotesi di reato dicui all’art. 416, primo comma, cod. pen., in presenza di incarichi direttivi erisolutivi nella vita del gruppo criminale (anche quale referente dell’associazionedi tipo mafioso) e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositidelinquenziali realizzati (cfr. il precedente paragrafo 3.2.2.).Notano correttamente, con un giudizio schiettamente di merito, i giudiciveneziani come l’immediata sostituzione conseguente all’arresto debba leggersicome prova della centralità del ruolo direttivo, non rinunciabile e non delegabile aterzi di minor fiducia dei vertici della cosca e pertanto ricercato nel medesimonucleo familiare. Fermo restando che a [OSCURATO:PERSONA], in questa sede, ècontestato il ruolo di vertice non in una consorteria ‘ndranghetistica, ma nel piùcircoscritto sodalizio “semplice” costituito dagli imprenditori veneti e dagliesponenti delle ‘ndrine, è coerente con il costante orientamento di legittimitàl’attribuzione della qualifica di organizzatore a chi abbia assicurato, nei terminisopra descritti, la funzionalità delle strutture del sodalizio (non essendo, peraltro,necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all’associazione nella suainterezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevantearticolazione; cfr. Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-02).4.1.4. Le doglianze de quibus risultano, pertanto, non consentite, in quantoreiterative e fattuali e, comunque, manifestamente infondate in punto di diritto(anche laddove portano a sostegno precedenti relativi ai vertici di consorteriemafiose e non di associazioni “semplici”, sia pure funzionali all’arricchimento dellecosche).Invero, la regola di giudizio che richiede l’accertamento della sussistenza delreato al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione diun’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di confermadell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesidifensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472-01;Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04; Sez. 6, n. 10093 del05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290-01).4.2. Da quanto sinora considerato, emerge nitidamente anche la naturarivalutativa e, in ogni caso, la manifesta infondatezza delle doglianze difensive,articolate nel quarto motivo, in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.(cfr. supra, sub 3.3.1.).La sentenza impugnata, all’esito delle riflessioni già spese sulla sussistenzadel reato come comprovato dalla solida provvista istruttoria, ribadiscel’indubitabile esistenza della finalità agevolatrice richiesta dalla legge, atteso cheil sistema di false fatturazione postulava il finanziamento iniziale da parte dellecosche, con successiva remunerazione dell’investimento iniziale, e che PasqualeRiillo costituiva uno dei punti di raccordo tra gli imprenditori veneti el’organizzazione ‘ndranghetistica.4.3. Con motivazione adeguata, è stata, inoltre, confermata l’affermazione diresponsabilità anche in ordine alla contestazione di cui al capo 42, sulla scorta diun percorso giustificativo analogo a quello già esposto per [OSCURATO:PERSONA] (epremessa la genericità delle censure difensive).Anche in questa sede, richiamato, in via preliminare, quanto illustrato sub3.2.3. e 3.2.4., può sottolinearsi l’analoga mancanza di confronto con l’ampiaricostruzione dell’iter seguito dai proventi ‘ndranghetistici (non revocabile indubbio, vieppiù avuto riguardo all’analisi della documentazione bancaria) e allaprogressione di plurime fasi operative (ciascuna delle quali integra una condottadi sostituzione/trasferimento della liquidità con finalità e risultati oggettivamentedissimulatori ovvero, poi, la reimmissione nel mercato lecito dei capitali),apparentemente tra loro indipendenti, ma con ogni evidenza collegati all’internodi una medesima progettualità criminale (di cui il ricorrente costituiva uno deiperni).Il riciclaggio è un reato a forma libera e potenzialmente a consumazioneprolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive: integra,pertanto, un autonomo atto riciclatorio qualsiasi trasferimento di somme di denarosuccessivo a precedenti versamenti, e anche il mero trasferimento di denaro diprovenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro, diversamenteintestato e acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 19289 del31/03/2026, Minniti, non mass.; Sez. 2, n. 41024 del 06/11/2025, Pugliese, nonmass.; Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01; Sez. 2, n.21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114-01; Sez. 2, n. 10939 del12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01).Parimenti indubitabile, secondo l’argomentata esposizione delle due sentenzedi merito, la posizione di intermediazione con le cosche del crotonese, con quantone consegue anche in ordine al profilo circostanziale dell’agevolazione.Il quinto e il sesto motivo di ricorso risultano pertanto anch’essi del tuttoaspecifici e, comunque, manifestamente infondati.4.4. Il settimo motivo reitera la medesima «genericità intrinseca edestrinseca» già rilevata dalla Corte di merito, laddove continua a dolersi dellamancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (che, peraltro,neppure costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione; cfr. Sez. 3, n.24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01), senza, tuttavia, suggerirealcun elemento positivamente spendibile in favore del ricorrente.4.5. Con il nono, sintetico motivo dell’atto di appello (pp. 38-39), l’imputatosi doleva, ancorando la propria deduzione unicamente all’auspicato accoglimentodella precedente richiesta di assoluzione «per il reato di cui all’art. 648-bis c.p.»,della confisca degli illeciti profitti, per come quantificati dalla polizia giudiziaria,sulla base dei bonifici bancari accreditati sui conti di [OSCURATO:PERSONA] dalle societàriconducibili a [OSCURATO:PERSONA] (euro 4.808.331,77).Nel perimetro di quanto in tal modo devolutole, la Corte di appello non haaccolto la doglianza, sottolineando come, in caso di condanna per i delitti di cuiagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., il successivo art. 648-quater dispone, poi,la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dientrambi i reati, salvo che appartengano a persone a questo estranee.Le ulteriori questioni agitate nel ricorso in ordine alla sussistenza del reatopresupposto (peraltro, già risolte dai giudici di merito in senso diverso dallesollecitazioni difensive, con statuizione confermata nel giudizio di legittimità) e sul«nesso di derivazione diretta tra la condotta di riciclaggio ascritta all’imputato e lesomme oggetto di ablazione», nonché sulla natura di «profitto del reato» e sullacompiuta ricostruzione dei flussi finanziari, risultano proposte per la prima voltanel giudizio di cassazione. Esse non sono, pertanto, consentite ai sensi dell’art.606, comma 3, cod. proc. pen.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. L’atto di appello proposto dall’odierno ricorrente si componeva di tremotivi, inerenti rispettivamente la «diminuzione della pena concretamente inflittaprevio riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime diprevalenza sulla residuale aggravante», il «riconoscimento del vincolo dellacontinuazione con [altra] sentenza della Corte di appello di Venezia» giàirrevocabile e la «diminuzione della pena».A fronte di ciò, in parziale accoglimento del gravame, i giudici lagunari hannoricondotto i fatti oggetto del presente procedimento sotto il vincolo dellacontinuazione con quelli già definitivamente giudicati (e riguardanti la condottaassociativa nell’ambito della articolazione veronese della cosca “GrandeAracri/[OSCURATO:PERSONA]/Nicoscia”). Il rilevante apporto conoscitivo dell’imputato ha poigiustificato il riconoscimento della cosiddetta “collaborazione attuosa”; questastatuizione, in difetto di ulteriori elementi, assorbe ogni valutazione inerente leRitenuto più grave il suddetto reato ex art. 416-bis cod. pen., la pena peresso già irrogata è stata aumentata di un anno, sette mesi e dieci giorni direclusione, così correttamente calcolata: tre anni per il riciclaggio sub 42, ridottoa due anni ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. (e, dunque, per l’intero terzodi legge), aumentato a sua volta ai sensi dell’art. 81, secondo comma cod. pen.,in relazione all’associazione semplice fino a due anni e cinque mesi (con implicitaconsiderazione anche in questo frangente delle fattispecie attenuata) e ridotto,infine, per il rito.5.2. In primo luogo, la condotta di collaborazione che giustifica l’applicazionedell’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. (quella, cioè, «dell’imputato che,dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portataa conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia ol’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fattie per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati») non può chericomprendere l’intera attività collaborativa, anche svolta durante il giudizio ecomunque successivamente ai primi, e pur rilevanti, contributi offerti agliinvestigatori; ogni ausilio offerto alla giustizia deve essere considerato alla lucedella suddetta attenuante speciale e non può fondare, di per sé solo, anche ilriconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024,Marincola, Rv. 286921-07, in motivazione). Le due fattispecie circostanziali sifondano su distinti e diversi presupposti e non si escludono, né necessariamentesi implicano a vicenda (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02,che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i beneficiconseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanzeassociativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili).Sul punto (e, in genere, sul rispetto dei canoni di cui all’art. 133 cod. pen.), ilricorrente non ha articolato censure specifiche.5.3. Le restanti doglianze appaiono, dunque, affatto aspecifiche, in quantototalmente avulse dall’effettivo contenuto della decisione impugnata (posto che,come accennato, nel nuovo calcolo della pena, dandosi atto della rilevanza dellacollaborazione, l’attenuante ha inciso per la massima estensione di legge e non èstata preceduta da altre valutazioni ex art. 69 cod. pen.), e riguardano questioninon già oggetto di gravame (l’atto di appello, lo si è notato, non ricomprendevaspecifiche deduzioni concernenti l’attenuante speciale), con quanto ne consegueex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.6. Tutti i ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]