CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 6 maggio 2016, il Tribunale di Novara ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione. Con l'ordinanza del 8 giugno 2015 lo stesso Tribunale respinse l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Pubblico ministero e, in particolare, delle fiche contenenti dati tratti dalla cosiddetta «lista Falciani», ritenendo che tale documentazione sì fosse formata legittimamente e che fosse stata riprodotta abusivamente solo successivamente da [OSCURATO:PERSONA]; la stessa documentazione sarebbe poi stata acquisita legittimamente dalle autorità italiane in quanto consegnata dalle autorità francesi. Con la sentenza del 13 settembre 2021, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inutilizzabile la «lista Falciani» ex art. 240, comma 2, cod. proc. pen. in quanto tali documenti si sarebbero formati attraverso la raccolta illecita di informazioni; ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando la richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che le altre prove acquisite fossero sufficienti a dimostrare un coinvolgimento fattivo dell'imputato nell'apertura dei conti correnti e nella gestione degli stessi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato. 2.1. Con unico motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.1. La Corte di appello, dichiarando inutilizzabile la «lista Falciani», avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di primo grado si sarebbe fondata solo ed esclusivamente sui documenti dichiarati inutilizzabili, come dimostrerebbe l'esame del teste Pucci di polizia giudiziaria (parte dell'esame è trascritto nel ricorso), da cui emergerebbe come nessun accertamento o altro apporto significativo sarebbe stato acquisito. 2.1.2. Quanto alla valutazione della documentazione difensiva, la Corte di appello sarebbe incorsa nel travisamento dei fatti ed avrebbe reso una motivazione illogica sul punto. La Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza sulla base unicamente della documentazione prodotta dalla difesa, relativa ai conti correnti accesi presso la HSBC e relativi alle società Perfect look e [OSCURATO:PERSONA], alla quale sarebbe stato attribuito un significato «accusatorio», in contrasto con quanto avrebbe affermato la sentenza di primo grado. Tale valutazione sarebbe erronea in quanto la documentazione dimostrerebbe esclusivamente che l'imputato avrebbe agito come mero intermediario e non proprietario delle relazioni bancarie contestate. 2.2. Il difensore ha depositato una memoria con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Novara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché estinto per prescrizione il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 1.2. Come affermato da S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. Sempre la sentenza Tettamanti ha affermato, in motivazione, che fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consisterà, dunque, nel rinunciare alla causa estintiva. Inoltre, per giurisprudenza costante, (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. Orbene, con il ricorso per cassazione solo apparentemente si deduce un vizio di violazione di legge sostanziale perché tutto il ricorso è incentrato sulla deduzione del vizio della motivazione sulla mancata pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il che già di per sé rende il ricorso inammissibile, poiché la Corte di cassazione, a cui è precluso l'esame del merito, dovrebbe disporre l'annullamento con rinvio per una nuova valutazione delle prove, in contrasto con i principi della giurisprudenza prima evidenziati. 1.4. Il ricorso si incentra non sulla prova evidente dell'innocenza, alla sua constatazione, alla percezione ictu ocu/i, ma sulla valutazione delle prove testimoniali e di quelle prodotte dalla difesa, sulla condotta del ricorrente. 1.5. Il ricorso è poi inammissibile laddove deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da ultimo da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d