CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22918/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di furto e minaccia nonché di porto di armi (capi A, B e C della rubrica); considerato che tutti i motivi di ricorso - che, rispettivamente, deducono la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ragione in particolare della mancata applicazione del canone dell'oltre ragionevole dubbio - sono versati in fatto e generici infondati, in quanto hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova ed anzi affidandosi a enunciato assertivi (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibil il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il