CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 23479/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37531/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via P. L eonardi C attolica n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa nel procedimento n.690/2018 R.G. deposita ta i l 23 . 5 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con precetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intimò a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 14.639,34, a titolo di mantenimento dei propri figli, come da ordinanza del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente, stante l’inadempimento, promosse pignoramento presso terzi. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione, il quale, con ordinanza del 16.10.2018, dopo aver rilevato che il fascicolo era stato trasmesso al Presidente per la riunione con l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., già proposta dal Maduli in relazione al precetto, dispose la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quest’ultima causa. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., deducendo l’abnormità dell’ordinanza suddetta, ma il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò il reclamo inammissibile, rilevando che l’ordinanza reclamata avrebbe dovuto essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., giacché l’erronea sospensione ex art. 295 c.p.c. non era stata resa nell’ambito dell’opposizione spiegata dal Maduli, bensì nell’ambito del processo esecutivo. Avverso detta ordinanza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. L’intimato non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 624 e 669-terdeciesc.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente evidenzia che il rimedio del reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. ha carattere generale rispetto a qualsiasi ipotesi di provvedimento che il giudice dell’esecuzione abbia reso in ordine alla sospensione (quand’anche ex art. 295 c.p.c.), contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio l’inammissibilità, senza previamente provocare il contraddittorio sul punto. 1.3 – Con i l terzo motivo, infine, si denuncia violazione degli artt.156 e 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il Tribunale applicatoil principio di conservazione degli atti processuali, sicché il reclamo avrebbe dovuto considerarsi convertibile in opposizione agli atti esecutivi, l’atto possedendo i relativi requisiti di forma e sostanza. 2.1 –Il ricorso è inammissibile. E’ costante l’orientamento di questa Corte circa l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza collegiale resa ex art. 669-terdecies c.p.c., su reclamo proposto avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sulla sospensione (per tutte, Cass. n. 25411/2019): ciò in quanto si tratta “di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva” (così l’arresto citato). Non v’è dunque ragione di discostarsi da tale impostazione, nonostante la oggettiva singolarità del caso. Invero, il giudice dell’esecuzione di [OSCURATO:PERSONA], pur rendendo il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., con ogni evidenza errato, ha comunque trasmesso il fascicolo dell’opposizione endoesecutiva al Presidente del Tribunale, onde provvedersi alla riunione con l’opposizione preesecutiva già proposta dal Maduli. In tal guisa, la decisione del giudice dell’esecuzione (in parte qua, ovviamente) risulta coerente con l’insegnamento di Cass. n. 26285/2019, secondo cui “Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima”. Pertanto, da un lato può senz’altro dirsi corretta la decisione di inammissibilità del reclamo adottata dal Tribunale vibonese, in sede collegiale, avverso la pur erronea decisione sulla sospensione ex art. 295 c.p.c., giacché la Angelieri avrebbe dovuto proporre, al riguardo, l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., trattandosi di provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione nel governo del procedimento; dall’altro lato, poi, non può concordarsi con la ricorrente circa una pretesa impossibilità di rimettere in gioco la statuizione collegiale, perché ciò ben può avvenire nell’ambito del giudizio di merito, che risulta già introdotto ed è proprio quello relativo alle opposizioni riunite proposte dal Maduli, di cui s’è ampiamente detto. Consegue da quanto osservato che la circostanza che il collegio sia stato investito col reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. , al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, non sposta la natura dell’ordinanza in rito così adottata, che resta priva di definitività. E’ poi appena il caso di soggiungere – in relazione al profilo sollevato dalla ricorrente col terzo motivo, circa la pretesa conversione del reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. in opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. – che in fattispecie similare (concernente, però, il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., in qual caso proposto in luogo dell’opposizione formale avverso un provvedimento di estinzione “atipica”), questa Corte, con sentenza n. 11241/2022, ha di recente affermato che l’inammissibilità “non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.”: si tratta di impostazione che, mutatis mutandis , è senz’altro replicabile anche nell’ipotesi qui in esame. 3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma