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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 28002/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1831/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA P.G. [OSCURATO:PERSONA]

19. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentanti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]

4. –controricorrenti – avverso la sentenza n. 92/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando la decisione del Tribunale di Vicenza, ha rigettato la sua domanda di accertamento dell’illegittimità delle modalità con cui i titolari del fondo dominante esercitavano una servitù di passaggio gravante su un fondo di sua proprietà; l’attore, in particolare, si doleva del passaggio con mezzi agricoli e con motociclette da cross.

La corte di appello ha accertato, in fatto, che la servitù veniva esercitata solo con il passaggio di un carretto a mano e di una motofalciatrice (escludendo il passaggio con motociclette) ed ha ritenuto tali modalità compatibili con il contenuto della servitù gravante sul fondo dell’attore, per come accertato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n.354/1998 (passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte n. 8475 del 2001, che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la stessa proposto).

Il tribunale vicentino aveva fissato le modalità di esercizio della servitù di passaggio sui fondi in questione nei termini di «passaggio pedonale con piccoli mezzi meccanici del tipo della carriola».

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi degli originari convenuti, hanno presentato controricorso.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 31 maggio 2022, per la quale sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del giudicato esterno, rilevando un contrasto tra la pronuncia impugnata e la suddetta sentenza del Tribunale di Vicenza n. 354/1998, resa definitiva, come già precisato, dalla sentenza di questa Corte n. 8475 del 2001.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l'erronea valutazione delle prove assunte in corso di causa in ordine alla violazione da parte dei convenuti dell'esercizio della servitù di passaggio, nonché l'omessa considerazione di affermazione a contenuto confessorio.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: in particolare, l'omessa esposizione e valutazione delle CTU in ordine alla violazione da parte dei convenuti dell'esercizio della servitù di passaggio.

Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.

La Corte di appello di Venezia ha errato nel ritenere che il passaggio dei controricorrenti con la motofalciatrice fosse compatibile con il dictum della sentenza del Tribunale di Vicenza n.354/1998, passata in giudicato.

Non si può infatti ritenere che una macchina a motore come la motofalciatrice sia sussumibile nella nozione di «piccolo mezzo meccanico del tipo della carriola».

Ricorre, quindi, la violazione del giudicato esterno denunciata con il motivo di impugnazione in esame.

Il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo.

L'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1831/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA P.G. [OSCURATO:PERSONA] 19. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentanti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4. –controricorrenti – avverso la sentenza n. 92/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando la decisione del Tribunale di Vicenza, ha rigettato la sua domanda di accertamento dell’illegittimità delle modalità con cui i titolari del fondo dominante esercitavano una servitù di passaggio gravante su un fondo di sua proprietà; l’attore, in particolare, si doleva del passaggio con mezzi agricoli e con motociclette da cross. La corte di appello ha accertato, in fatto, che la servitù veniva esercitata solo con il passaggio di un carretto a mano e di una motofalciatrice (escludendo il passaggio con motociclette) ed ha ritenuto tali modalità compatibili con il contenuto della servitù gravante sul fondo dell’attore, per come accertato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n.354/1998 (passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte n. 8475 del 2001, che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la stessa proposto). Il tribunale vicentino aveva fissato le modalità di esercizio della servitù di passaggio sui fondi in questione nei termini di «passaggio pedonale con piccoli mezzi meccanici del tipo della carriola». Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi degli originari convenuti, hanno presentato controricorso. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 31 maggio 2022, per la quale sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione del giudicato esterno, rilevando un contrasto tra la pronuncia impugnata e la suddetta sentenza del Tribunale di Vicenza n. 354/1998, resa definitiva, come già precisato, dalla sentenza di questa Corte n. 8475 del 2001. Il secondo motivo di ricorso denuncia l'erronea valutazione delle prove assunte in corso di causa in ordine alla violazione da parte dei convenuti dell'esercizio della servitù di passaggio, nonché l'omessa considerazione di affermazione a contenuto confessorio. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: in particolare, l'omessa esposizione e valutazione delle CTU in ordine alla violazione da parte dei convenuti dell'esercizio della servitù di passaggio. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. La Corte di appello di Venezia ha errato nel ritenere che il passaggio dei controricorrenti con la motofalciatrice fosse compatibile con il dictum della sentenza del Tribunale di Vicenza n.354/1998, passata in giudicato. Non si può infatti ritenere che una macchina a motore come la motofalciatrice sia sussumibile nella nozione di «piccolo mezzo meccanico del tipo della carriola». Ricorre, quindi, la violazione del giudicato esterno denunciata con il motivo di impugnazione in esame. Il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo. L'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra comp
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