CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità non è stato dedotto in sede di gravame in cui sono stati svolti motivi in ordine alla pena ed alle circostanze attenuanti generiche non concesse; rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si censura la parte della decisione che non ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche e ridurre la pena risultano riproduttivi di identiche critiche adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che: quanto alle attenuanti generiche, ha dapprima smentito la rilevanza degli elementi allegati dalla difesa, specie l'incensuratezza che veniva espressamente confutata in ragione del precedente che aveva anche portato alla revoca della concessa sospensione condizionale ad opera del Tribunale, per poi apprezzare la quantità e qualità della sostanza stupefacente; quanto al trattamento sanzionatorio, oltre a valorizzare i citati elementi ed il dato quantitativo, veniva assegnato valore rilevante alla condotta con particolare riferimento alla zona in cui era stato individuato il ricorrente, nota piazza di spaccio in mano alla locale criminalità organizzata (clan Vigilia); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec