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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2025

ECLI:EU:C:2025:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0093 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 4 – Segni atti a costituire un marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione di un marchio tattile di posizione che raffigura un inserto sanitario cilindrico – Articolo 7 – Impedimenti alla registrazione assoluti – Obbligo di esaminare in via preliminare l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – Insussistenza – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 3 – Potere del Tribunale di riformare la decisione della commissione di ricorso – Limiti» Nella causa C‑93/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2023, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Hanf, T. Klee ed E. Markakis, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è:

[OSCURATO:PERSONA] AG

, con sede in Reinach (Svizzera), rappresentata da C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen e C. Schrempp, Rechtsanwälte, ricorrente in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione,

I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, E. Regan, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) ( T‑487/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:780 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5), relativa alla registrazione come marchio dell’Unione europea di un marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo Regolamento n. 207/2009 2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 ( GU 2015, L 341, pag. 21 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), all’articolo 4, intitolato «Segni atti a costituire un marchio UE», dispone quanto segue: «Possono costituire marchi UE tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 3 L’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», così prevede: «1.

Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all’articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale [, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 828, n. 11851, pag. 305)], denominata di seguito “convenzione di Parigi”; i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è parte; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate. (...)». 4 L’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Condizioni che la domanda deve soddisfare», al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, dispone quanto segue: «1.

La domanda di marchio UE deve contenere: (...)

d) la riproduzione del marchio. (...)

3. La domanda di marchio UE deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 162, paragrafo 1, (...)».

Regolamento (UE) 2017/1001 5 Il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1 o ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ). 6 L’articolo 31 del regolamento 2017/1001, intitolato «Condizioni che la domanda deve soddisfare», al paragrafo 1, lettera d), dispone quanto segue: «1.

La domanda di marchio UE deve contenere: (...) d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4, lettera b). (...)

3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso.

Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell’Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato». 7 L’articolo 41 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame delle condizioni di deposito», ai paragrafi 1, 2 e 4, così prevede: «1.

L’[EUIPO] esamina: (...) b) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 3; (...)

2. Se la domanda di marchio UE non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l’[EUIPO] invita il richiedente a rimediare entro due mesi dal ricevimento della notifica alle irregolarità o al mancato pagamento. (...)

4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l’[EUIPO] respinge la domanda». 8 L’articolo 71 di tale regolamento, intitolato «Decisione sul ricorso», dispone quanto segue: «1.

In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso.

Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l’istanza all’organo che ha emesso la decisione impugnata, quest’ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 72, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo o d[i] eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale». 9 Ai sensi dell’articolo 72 di detto regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia»: «1.

Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

5. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L’[EUIPO] è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia». 10 L’articolo 94 del medesimo regolamento, intitolato «Decisioni e comunicazioni dell’[EUIPO]», così prevede: «1.

Le decisioni dell’[EUIPO] sono motivate.

Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. (...) (...)». 11 L’articolo 95 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti», dispone quanto segue: «1.

Nel corso della procedura l’[EUIPO] procede d’ufficio all’esame dei fatti. (...)». 12 L’articolo 159 di tale regolamento, intitolato «Competenza», così prevede: «Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:

a) gli esaminatori;

b) le divisioni di opposizione;

c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;

d) le divisioni di annullamento;

e) le commissioni di ricorso;

f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo».

Fatti all’origine della controversia 13 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata e, ai fini del procedimento di cui trattasi, possono essere riassunti come segue. 14 Il 1 o settembre 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009, per il seguente segno: 15 In tale domanda di registrazione il segno di cui trattasi è stato qualificato come «marchio tattile di posizione» ed è stato descritto nel seguente modo: «Il marchio è un marchio tattile di posizione.

La protezione è richiesta per una struttura, disposta a un’estremità di un elemento sanitario cilindrico da inserire, destinato al deflusso dell’acqua, orientata verso l’esterno e che sporge da una base non elastica; tale struttura è fatta di lamelle circolari, concentriche ed elastiche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell’estremità; le lamelle elastiche sono deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base.

Per il resto della sagoma dell’elemento da inserire – delineato con linee tratteggiate nella rappresentazione – non è richiesta alcuna protezione». 16 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Elementi sanitari da inserire, in particolare regolatori di getto e formatori di getto». 17 Detta domanda di registrazione ha suscitato obiezioni per via dei motivi formali di esclusione dalla registrazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ( GU 1995, L 303, pag. 1 ) (divenuto articolo 41, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), atteso che, «in generale, i marchi tattili (…) non sono accettati dall’[EUIPO]».

È stato così suggerito alla [OSCURATO:PERSONA] di riqualificare il marchio richiesto come «marchio di posizione». 18 Con una lettera del 22 dicembre 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di riqualificare il marchio richiesto e ha ribadito, al riguardo, la sua intenzione di mantenere la qualifica di «marchio tattile di posizione», nonché la descrizione che lo accompagnava, figurante al punto 15 della presente sentenza. 19 Con decisione dell’11 ottobre 2019, l’esaminatrice ha respinto la medesima domanda di registrazione sulla base dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 4 e l’articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, per motivi formali, in quanto, in sostanza, la domanda, nella misura in cui riguardava la registrazione di un marchio tattile, non era sufficientemente precisa ai sensi di tali disposizioni. 20 Il 16 ottobre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice. 21 Con una comunicazione del relatore del 3 agosto 2020, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha precisato alla [OSCURATO:PERSONA] che, a prescindere dalla questione se la domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi soddisfacesse o meno i requisiti di cui all’articolo 31 del regolamento 2017/1001, essa riteneva che l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento fosse pertinente nel caso di specie e che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo, ai sensi di quest’ultima disposizione. 22 Il 3 marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni su tale comunicazione del 3 agosto 2020. 23 Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea fosse privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e ha respinto il ricorso.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. 25 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in sostanza, che la commissione di ricorso non aveva sufficientemente tenuto conto delle particolarità del marchio richiesto. [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, il segno di cui trattasi presentava un carattere distintivo. 26 Con il secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in sostanza, che, se è vero che la commissione di ricorso aveva sostenuto che l’impressione tattile prodotta dal segno di cui trattasi differiva soltanto leggermente da quella prodotta da una struttura non elastica tradizionale, essa non aveva tuttavia fornito prove sufficienti a sostegno di tale affermazione, nonostante l’obbligo ad essa incombente di procedere a un esame d’ufficio di tali fatti nel corso dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti. 27 Il Tribunale, ai punti da 14 a 17 della sentenza impugnata, ha formulato osservazioni preliminari relative alle disposizioni applicabili alla controversia. 28 Dopo aver rilevato che la data di presentazione della domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi, ossia il 1 o settembre 2016, era determinante per l’individuazione del diritto sostanziale applicabile ai fini dell’esame dell’esistenza di impedimenti alla registrazione assoluti, il Tribunale ha ritenuto che la controversia fosse disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, quindi, se del caso, come esse risultavano dalle modifiche apportate dal regolamento 2015/2424. 29 Al riguardo, il Tribunale ha precisato che l’articolo 4 del regolamento 2015/2424 prevedeva che tale regolamento entrasse in vigore il 23 marzo 2016, ma che alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009 – nel novero delle quali rientrano l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3 di quest’ultimo – si applicassero solo a decorrere dal 1 o ottobre 2017. 30 Il Tribunale ha ritenuto che, di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, fossero applicabili l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nella versione applicabile prima della modifica apportata dal regolamento 2015/2424, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.

Esso ha aggiunto, tuttavia, per quanto riguarda quest’ultimo articolo, che l’applicazione ratione temporis del regolamento n. 207/2009 non conduceva a un risultato diverso per l’esame del ricorso di cui era investito, in quanto le modifiche apportate dal regolamento 2015/2424 non riguardavano le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, le uniche pertinenti nel caso di specie.

Il Tribunale ha ritenuto che, pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorresse considerare i riferimenti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, operati dalla commissione di ricorso nella decisione controversa e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di ricorso, come riferimenti, in realtà, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, essendo queste ultime disposizioni di identico tenore. 31 Infine, il Tribunale ha precisato che, poiché le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore, la controversia era disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001, essendo quest’ultimo in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa. 32 Nell’ambito della valutazione del ricorso, il Tribunale ha anzitutto ricordato, in sostanza, ai punti da 20 a 22 della sentenza impugnata, che l’esaminatrice aveva respinto la domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi sulla base dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e che la commissione di ricorso aveva deciso di esaminare unicamente l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, indicando che era irrilevante la questione se il segno di cui trattasi dovesse essere peraltro escluso dalla registrazione conformemente all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto, in seguito a modifica, articolo 4 del regolamento 2017/1001), o conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto era sufficiente che un impedimento alla registrazione di cui a tale articolo 7, paragrafo 1, ostasse a tale registrazione. 33 In primo luogo, il Tribunale, per le ragioni esposte ai punti da 20 a 49 della sentenza impugnata, ha rilevato d’ufficio il motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge. 34 Al riguardo, il Tribunale ha innanzitutto ricordato, al punto 24 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene taluni motivi possano, o persino debbano, essere rilevati d’ufficio, un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della decisione controversa può essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 25 della sentenza impugnata, che, secondo tale giurisprudenza, il giudice dell’Unione, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee.

Al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto la facoltà e, se del caso, l’obbligo per il giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio taluni motivi vertenti sulla legittimità interna.

Al punto 27 della sentenza impugnata, ritenendo che il motivo vertente sull’ambito di applicazione della legge fosse di ordine pubblico, il Tribunale ha dichiarato che spettava ad esso esaminarlo d’ufficio.

Il Tribunale ha infatti sottolineato che esso verrebbe meno alla sua funzione di giudice della legalità qualora si astenesse dal rilevare, anche in assenza di contestazione delle parti sul punto, che la decisione controversa era stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e, successivamente, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma. 35 Il Tribunale ha poi implicitamente constatato, al punto 38 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva violato l’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 ritenendo che essa avesse erroneamente omesso di valutare prima dell’esame dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento se il segno di cui era chiesta la registrazione come marchio dell’Unione europea soddisfacesse le condizioni enunciate all’articolo 4 di detto regolamento, tra cui quella di poter essere riprodotto graficamente, e se, di conseguenza, dovesse essere escluso dalla registrazione conformemente a tale articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Infatti, poiché, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i «marchi» privi di carattere distintivo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 36 della sentenza impugnata, che il carattere distintivo di un segno possa essere valutato, ai fini della sua registrazione come marchio dell’Unione europea, solo una volta constatato che esso costituiva un marchio, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, vale a dire a partire dal momento in cui è stato constatato che esso poteva essere riprodotto graficamente. 36 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 50 a 61 della sentenza impugnata, se, nel caso di specie, il segno di cui trattasi soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, se fosse applicabile l’impedimento alla registrazione assoluto enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. 37 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 57 della sentenza impugnata, che l’impressione tattile prodotta dal segno di cui trattasi non risultava in modo preciso e completo dalla rappresentazione grafica di tale segno di per sé, ma, tutt’al più, dalla descrizione che l’accompagnava.

Pertanto, secondo il Tribunale, non soltanto tale descrizione non contribuiva a precisare l’oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, ma poteva, al contrario, suscitare dubbi quanto all’oggetto e alla portata di tale rappresentazione grafica dal momento che tentava di ampliare l’oggetto della protezione richiesta.

Di conseguenza, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il segno di cui trattasi non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e che la registrazione di quest’ultimo si scontrasse con l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 38 Al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non poteva applicarsi alla valutazione della domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi e che, pertanto, la commissione di ricorso non poteva legittimamente applicare tale disposizione per adottare la decisione controversa. 39 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 40 Con atto depositato nella stessa data dell’impugnazione di cui trattasi, l’EUIPO ha chiesto, ai sensi dell’articolo 170 bis , paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la sua impugnazione fosse ammessa, conformemente all’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 41 Con ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑93/23 P , EU:C:2023:601 ), l’impugnazione è stata ammessa. 42 L’EUIPO chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere il ricorso contro la decisione controversa, e – condannare ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese. 43 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere l’impugnazione nella misura in cui è volta all’annullamento della sentenza impugnata e respingerla quanto al resto; – pronunciare l’annullamento della sentenza impugnata sulla base della mancata presa in considerazione del suo motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte dell’EUIPO, dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, e con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001; – rinviare il procedimento all’EUIPO affinché esso esamini per la prima volta le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultimo, e – condannare l’EUIPO alle spese.

Sull’impugnazione 44 L’EUIPO deduce un motivo unico a sostegno della sua impugnazione.

Argomenti delle parti 45 A sostegno della sua impugnazione, l’EUIPO deduce un motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Tale motivo unico d’impugnazione si suddivide in due parti. 46 Con la prima parte del motivo unico d’impugnazione, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver oltrepassato i limiti della sua competenza fissati all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 esaminando, d’ufficio e contrariamente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultimo regolamento.

In particolare, l’EUIPO ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato, al punto 47 della sentenza impugnata, che la questione se il segno di cui trattasi soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, tra cui quella di poter essere riprodotto graficamente, era una «questione preliminare» la cui risoluzione era necessaria per procedere all’esame dei motivi del ricorso vertenti su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 47 Con la seconda parte di tale motivo, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver oltrepassato i limiti della sua competenza fissati all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 statuendo esso stesso sulle condizioni sostanziali di tale impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – le quali esplicitamente non sono state oggetto di esame da parte della commissione di ricorso nella decisione controversa – al posto della commissione di ricorso, annullando e riformando, di fatto, ai punti da 50 a 58 della sentenza impugnata, la decisione controversa, pur confermando la fondatezza del dispositivo di quest’ultima. 48 Con tale illegittima riforma della decisione controversa, il Tribunale avrebbe anzitutto violato la competenza originaria di cui la commissione di ricorso sarebbe investita per esaminare il ricorso proposto dinanzi ad essa, quale stabilita dal legislatore dell’Unione.

Esso avrebbe poi compromesso il potere originario specifico della commissione di ricorso di non limitarsi al controllo della decisione dell’esaminatrice (seconda ipotesi dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001), ma anche, se del caso, di esercitare le competenze dell’esaminatrice (prima ipotesi dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001), comprendente in particolare la possibilità di effettuare un’analisi più approfondita o più completa dei fatti non ancora valutati dall’esaminatrice.

Infine, il Tribunale avrebbe pregiudicato la tutela giuridica garantita dal legislatore dell’Unione alla ricorrente in primo grado. 49 In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un’«incoerenza interna» che porrebbe l’EUIPO nell’impossibilità di eseguirla.

Tale incoerenza si baserebbe sul fatto che il Tribunale non ha né formalmente riformato la decisione controversa né respinto il ricorso, e ciò nonostante il fatto che, sostituendo il fondamento giuridico di tale decisione, esso abbia confermato proprio la fondatezza del dispositivo di quest’ultima. 50 Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la fondatezza del motivo unico d’impugnazione dedotto dall’EUIPO, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Infatti, al pari dell’EUIPO, la [OSCURATO:PERSONA] reputa che il Tribunale abbia oltrepassato i limiti della sua competenza fissati da tale disposizione nel ritenersi competente per materia a procedere esso stesso, per la prima volta, a un esame dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultimo regolamento, e a statuire nel merito al posto della commissione di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide altresì gli argomenti dell’EUIPO relativi al pregiudizio alla tutela giuridica garantita dal legislatore dell’Unione, ritenendo che le conclusioni del Tribunale enunciate ai punti da 47 a 58 della sentenza impugnata violino il suo diritto al contraddittorio.

Di conseguenza, occorrerebbe annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa all’EUIPO affinché proceda esso stesso a un esame completo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento. 51 Per contro, per quanto riguarda il collegamento tra l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia correttamente constatato, in sostanza, nella sentenza impugnata, che doveva essere rispettato un ordine nell’ambito dell’esame di tali impedimenti alla registrazione assoluti, cosicché le condizioni di applicazione della prima disposizione dovevano essere esaminate in via preliminare. 52 Nella sua replica, l’EUIPO contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esistenza di un siffatto ordine di esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, affermando, in sostanza, che dal tenore letterale, dall’impianto sistematico e dalla finalità di tale disposizione non si può dedurre che l’esame e l’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui alla lettera b) di quest’ultima implichino necessariamente, in via preliminare, quelli dell’impedimento alla registrazione di cui alla lettera a) di detta disposizione. 53 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, sebbene essa ritenga, al pari dell’EUIPO, che la sentenza impugnata violi l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1001 e che, pertanto, quest’ultima debba essere annullata, essa reputa tuttavia che lo stato degli atti non sia interamente maturo per la decisione.

Giudizio della Corte 54 In via preliminare, occorre rilevare che la domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi è stata depositata il 1 o settembre 2016.

Di conseguenza, la controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA], C‑801/21 P , EU:C:2024:528 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla prima parte del motivo unico d’impugnazione 55 Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 elenca, alle lettere da a) a m), gli impedimenti alla registrazione assoluti di un segno come marchio dell’Unione europea. 56 Anche se un’applicazione concomitante di vari dei suddetti impedimenti è possibile, gli impedimenti alla registrazione assoluti elencati in tale articolo sono autonomi, dal momento che ciascuno di essi è indipendente dagli altri ed esige un esame separato (v., per analogia, sentenze dell’8 aprile 2003, Linde e a., da C‑53/01 a C‑55/01 , EU:C:2003:206 , punto 67 , e del 16 settembre 2015, Société des [OSCURATO:PERSONA], C‑215/14 , EU:C:2015:604 , punto 46 ). 57 Nel caso di specie, il Tribunale, da un confronto tra l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, che fa riferimento alla condizione della rappresentazione grafica del segno di cui trattasi, e l’articolo 7 di tale regolamento ha dedotto che occorreva operare una distinzione tra il termine «segno» e il termine «marchio».

Di conseguenza, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, basandosi sul punto 46 della sentenza del 6 ottobre 2021 nella causa M/S. [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) ( T‑124/20 , EU:T:2021:668 ), che il carattere distintivo di un segno può essere valutato, ai fini della sua registrazione come marchio dell’Unione europea, solo una volta constatato che quest’ultimo costituiva un marchio, ai sensi di tale articolo 4, ossia a partire dal momento in cui è stato constatato che esso poteva essere riprodotto graficamente. 58 È vero che l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e la lettera a) dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento utilizzano il termine «segni», mentre le altre disposizioni di tale articolo 7, paragrafo 1, utilizzano tale termine o il termine «marchi». 59 Tuttavia, se il legislatore dell’Unione avesse voluto, mediante tale distinzione terminologica, stabilire, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, un ordine di esame a favore dell’impedimento alla registrazione di cui alla lettera a) di tale disposizione, avrebbe utilizzato sistematicamente il termine «marchio» per tutti gli altri impedimenti alla registrazione, di cui alle lettere da b) a m), di quest’ultima.

Orbene, così non è, in quanto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento fa riferimento ai «segni».

Questi due termini devono quindi essere intesi nel senso che sono utilizzati in modo intercambiabile in detto articolo 7, paragrafo 1, cosicché il loro uso alternativo alle lettere a) e b) di tale disposizione non può riflettere la volontà del legislatore dell’Unione di accordare una priorità all’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui a tale lettera a) rispetto a quella degli altri impedimenti alla registrazione assoluti, ivi compreso, in particolare, quello menzionato a tale lettera b). 60 Inoltre, occorre rilevare che da nessun altro elemento della formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 emerge che debba essere rispettato un qualsivoglia ordine nell’ambito dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui alle lettere da a) a m) di tale disposizione. 61 Pertanto, nell’ambito dell’esame di una domanda di registrazione, la commissione di ricorso può ritenere più appropriato, in taluni casi, analizzare, in primo luogo, l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, in altri casi, l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che una siffatta scelta renda la decisione adottata da tale commissione, in esito a detto esame, inficiata da un errore di diritto. 62 In particolare, qualora un segno non possa essere riprodotto graficamente, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, non è necessario esaminare, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, se tale segno presenti un carattere distintivo.

Tuttavia, il contrario è altrettanto vero, poiché, quando un segno non presenta carattere distintivo, ai sensi di quest’ultima disposizione, è inutile pronunciarsi sulla questione se esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica. 63 Pertanto, il fatto che, nella decisione controversa, la commissione di ricorso non avesse esaminato prima dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 quello di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento non configurava una violazione dell’ambito di applicazione della legge. 64 Di conseguenza, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto addebitando alla commissione di ricorso di non aver esaminato, nella decisione controversa, se il segno di cui trattasi potesse costituire un marchio e di aver quindi ritenuto che un siffatto esame fosse irrilevante per il motivo che tale segno era, in ogni caso, privo di carattere distintivo.

Infatti, statuendo in tal modo, il Tribunale ha determinato un ordine da rispettare nell’ambito dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il quale tuttavia non è stato affatto previsto dal legislatore dell’Unione. 65 Ne consegue che la prima parte del motivo unico d’impugnazione dev’essere accolta.

Sulla seconda parte del motivo unico d’impugnazione 66 Occorre rilevare, in via preliminare, che il Tribunale non ha formalmente indicato nella sentenza impugnata che esso stava esercitando il suo potere di riforma, in applicazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

In particolare, nel dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad annullare la decisione controversa. 67 Tuttavia, ai punti da 50 a 58 della sentenza impugnata, in un sottotitolo presentato come relativo alla fondatezza del motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge, il Tribunale ha esso stesso statuito sulle condizioni sostanziali dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, e ha constatato, sulla base di tale disposizione – in relazione alla quale aveva appena ritenuto che l’applicazione dell’impedimento alla registrazione interessato dovesse essere esaminata in primo luogo – che il segno di cui trattasi non soddisfaceva le condizioni previste da detta disposizione.

Pertanto, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, proceduto alla riforma della decisione controversa. 68 Indubbiamente occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, «[i]l Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione [di una commissione di ricorso dell’EUIPO]». 69 Tuttavia, tale potere di riforma così riconosciuto al Tribunale da detto articolo 72, paragrafi 2 e 3, non ha come effetto di conferire a tale giudice la competenza di procedere ad una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione.

L’esercizio di detto potere di riforma è infatti limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 72 , e del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/centrotherm [OSCURATO:PERSONA], C‑609/11 P , EU:C:2013:592 , punto 48 ). 70 Nel caso di specie, il fatto che la commissione di ricorso non avesse esaminato l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 escludeva che il Tribunale potesse controllare la valutazione effettuata da quest’ultima e che, di conseguenza, esso potesse validamente riformare la decisione controversa al riguardo.

Infatti, tale riforma della decisione controversa equivaleva per il Tribunale a valutare per la prima volta fatti o elementi di prova che la commissione di ricorso non aveva esaminato. 71 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 98 e 99 delle sue conclusioni, un siffatto esercizio, da parte del Tribunale, del suo potere di riforma costituisce un manifesto disconoscimento del quadro istituzionale vincolante in cui si inserisce il potere di riforma in materia di proprietà intellettuale, sancito all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, che mira ad assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in tale materia. 72 Ne consegue che anche la seconda parte del motivo unico d’impugnazione deve essere accolta. 73 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il motivo unico d’impugnazione nel suo complesso e, pertanto, annullare la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 74 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 75 Nel caso di specie, la Corte ritiene che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia, dal momento che il Tribunale non ha esaminato nessuno dei due motivi di ricorso dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad esso, motivi che esigono che si proceda a una valutazione dei fatti. 76 Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese 77 Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese relative all’impugnazione devono essere riservate.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) ( T‑487/21 , EU:T:2022:780 ), è annullata. 2) La causa T‑487/21 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0093 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 4 – Segni atti a costituire un marchio dell’Unione europea – Domanda di registrazione di un marchio tattile di posizione che raffigura un inserto sanitario cilindrico – Articolo 7 – Impedimenti alla registrazione assoluti – Obbligo di esaminare in via preliminare l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – Insussistenza – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 72, paragrafo 3 – Potere del Tribunale di riformare la decisione della commissione di ricorso – Limiti» Nella causa C‑93/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 febbraio 2023, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Hanf, T. Klee ed E. Markakis, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] AG , con sede in Reinach (Svizzera), rappresentata da C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen e C. Schrempp, Rechtsanwälte, ricorrente in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, E. Regan, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) ( T‑487/21 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:780 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5), relativa alla registrazione come marchio dell’Unione europea di un marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo Regolamento n. 207/2009 2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 ( GU 2015, L 341, pag. 21 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), all’articolo 4, intitolato «Segni atti a costituire un marchio UE», dispone quanto segue: «Possono costituire marchi UE tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 3 L’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», così prevede: «1.   Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all’articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale [, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 ( Recueil des traités des Nations unies , vol. 828, n. 11851, pag. 305)], denominata di seguito “convenzione di Parigi”; i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è parte; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte; m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate. (...)». 4 L’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Condizioni che la domanda deve soddisfare», al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, dispone quanto segue: «1.   La domanda di marchio UE deve contenere: (...) d) la riproduzione del marchio. (...) 3.   La domanda di marchio UE deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 162, paragrafo 1, (...)». Regolamento (UE) 2017/1001 5 Il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1 o ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ). 6 L’articolo 31 del regolamento 2017/1001, intitolato «Condizioni che la domanda deve soddisfare», al paragrafo 1, lettera d), dispone quanto segue: «1.   La domanda di marchio UE deve contenere: (...) d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4, lettera b). (...) 3.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell’Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato». 7 L’articolo 41 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame delle condizioni di deposito», ai paragrafi 1, 2 e 4, così prevede: «1.   L’[EUIPO] esamina: (...) b) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 3; (...) 2.   Se la domanda di marchio UE non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l’[EUIPO] invita il richiedente a rimediare entro due mesi dal ricevimento della notifica alle irregolarità o al mancato pagamento. (...) 4.   Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l’[EUIPO] respinge la domanda». 8 L’articolo 71 di tale regolamento, intitolato «Decisione sul ricorso», dispone quanto segue: «1.   In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura. 2.   Se la commissione di ricorso rinvia l’istanza all’organo che ha emesso la decisione impugnata, quest’ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. 3.   Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 72, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo o d[i] eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale». 9 Ai sensi dell’articolo 72 di detto regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia»: «1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale. 2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere. 3.   Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. 4.   Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. 5.   Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. 6.   L’[EUIPO] è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia». 10 L’articolo 94 del medesimo regolamento, intitolato «Decisioni e comunicazioni dell’[EUIPO]», così prevede: «1.   Le decisioni dell’[EUIPO] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. (...) (...)». 11 L’articolo 95 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame d’ufficio dei fatti», dispone quanto segue: «1.   Nel corso della procedura l’[EUIPO] procede d’ufficio all’esame dei fatti. (...)». 12 L’articolo 159 di tale regolamento, intitolato «Competenza», così prevede: «Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento: a) gli esaminatori; b) le divisioni di opposizione; c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro; d) le divisioni di annullamento; e) le commissioni di ricorso; f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo». Fatti all’origine della controversia 13 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata e, ai fini del procedimento di cui trattasi, possono essere riassunti come segue. 14 Il 1 o settembre 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009, per il seguente segno: 15 In tale domanda di registrazione il segno di cui trattasi è stato qualificato come «marchio tattile di posizione» ed è stato descritto nel seguente modo: «Il marchio è un marchio tattile di posizione. La protezione è richiesta per una struttura, disposta a un’estremità di un elemento sanitario cilindrico da inserire, destinato al deflusso dell’acqua, orientata verso l’esterno e che sporge da una base non elastica; tale struttura è fatta di lamelle circolari, concentriche ed elastiche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell’estremità; le lamelle elastiche sono deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base. Per il resto della sagoma dell’elemento da inserire – delineato con linee tratteggiate nella rappresentazione – non è richiesta alcuna protezione». 16 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Elementi sanitari da inserire, in particolare regolatori di getto e formatori di getto». 17 Detta domanda di registrazione ha suscitato obiezioni per via dei motivi formali di esclusione dalla registrazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ( GU 1995, L 303, pag. 1 ) (divenuto articolo 41, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), atteso che, «in generale, i marchi tattili (…) non sono accettati dall’[EUIPO]». È stato così suggerito alla [OSCURATO:PERSONA] di riqualificare il marchio richiesto come «marchio di posizione». 18 Con una lettera del 22 dicembre 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di riqualificare il marchio richiesto e ha ribadito, al riguardo, la sua intenzione di mantenere la qualifica di «marchio tattile di posizione», nonché la descrizione che lo accompagnava, figurante al punto 15 della presente sentenza. 19 Con decisione dell’11 ottobre 2019, l’esaminatrice ha respinto la medesima domanda di registrazione sulla base dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 4 e l’articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, per motivi formali, in quanto, in sostanza, la domanda, nella misura in cui riguardava la registrazione di un marchio tattile, non era sufficientemente precisa ai sensi di tali disposizioni. 20 Il 16 ottobre 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice. 21 Con una comunicazione del relatore del 3 agosto 2020, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha precisato alla [OSCURATO:PERSONA] che, a prescindere dalla questione se la domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi soddisfacesse o meno i requisiti di cui all’articolo 31 del regolamento 2017/1001, essa riteneva che l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento fosse pertinente nel caso di specie e che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo, ai sensi di quest’ultima disposizione. 22 Il 3 marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni su tale comunicazione del 3 agosto 2020. 23 Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea fosse privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, e ha respinto il ricorso. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa. 25 A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi. Con il primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in sostanza, che la commissione di ricorso non aveva sufficientemente tenuto conto delle particolarità del marchio richiesto. [OSCURATO:PERSONA] ne ha concluso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, il segno di cui trattasi presentava un carattere distintivo. 26 Con il secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in sostanza, che, se è vero che la commissione di ricorso aveva sostenuto che l’impressione tattile prodotta dal segno di cui trattasi differiva soltanto leggermente da quella prodotta da una struttura non elastica tradizionale, essa non aveva tuttavia fornito prove sufficienti a sostegno di tale affermazione, nonostante l’obbligo ad essa incombente di procedere a un esame d’ufficio di tali fatti nel corso dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti. 27 Il Tribunale, ai punti da 14 a 17 della sentenza impugnata, ha formulato osservazioni preliminari relative alle disposizioni applicabili alla controversia. 28 Dopo aver rilevato che la data di presentazione della domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi, ossia il 1 o settembre 2016, era determinante per l’individuazione del diritto sostanziale applicabile ai fini dell’esame dell’esistenza di impedimenti alla registrazione assoluti, il Tribunale ha ritenuto che la controversia fosse disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, quindi, se del caso, come esse risultavano dalle modifiche apportate dal regolamento 2015/2424. 29 Al riguardo, il Tribunale ha precisato che l’articolo 4 del regolamento 2015/2424 prevedeva che tale regolamento entrasse in vigore il 23 marzo 2016, ma che alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009 – nel novero delle quali rientrano l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3 di quest’ultimo – si applicassero solo a decorrere dal 1 o ottobre 2017. 30 Il Tribunale ha ritenuto che, di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, fossero applicabili l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nella versione applicabile prima della modifica apportata dal regolamento 2015/2424, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009. Esso ha aggiunto, tuttavia, per quanto riguarda quest’ultimo articolo, che l’applicazione ratione temporis del regolamento n. 207/2009 non conduceva a un risultato diverso per l’esame del ricorso di cui era investito, in quanto le modifiche apportate dal regolamento 2015/2424 non riguardavano le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, le uniche pertinenti nel caso di specie. Il Tribunale ha ritenuto che, pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorresse considerare i riferimenti all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, operati dalla commissione di ricorso nella decisione controversa e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di ricorso, come riferimenti, in realtà, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, essendo queste ultime disposizioni di identico tenore. 31 Infine, il Tribunale ha precisato che, poiché le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore, la controversia era disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001, essendo quest’ultimo in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa. 32 Nell’ambito della valutazione del ricorso, il Tribunale ha anzitutto ricordato, in sostanza, ai punti da 20 a 22 della sentenza impugnata, che l’esaminatrice aveva respinto la domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi sulla base dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e che la commissione di ricorso aveva deciso di esaminare unicamente l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, indicando che era irrilevante la questione se il segno di cui trattasi dovesse essere peraltro escluso dalla registrazione conformemente all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto, in seguito a modifica, articolo 4 del regolamento 2017/1001), o conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in quanto era sufficiente che un impedimento alla registrazione di cui a tale articolo 7, paragrafo 1, ostasse a tale registrazione. 33 In primo luogo, il Tribunale, per le ragioni esposte ai punti da 20 a 49 della sentenza impugnata, ha rilevato d’ufficio il motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge. 34 Al riguardo, il Tribunale ha innanzitutto ricordato, al punto 24 della sentenza impugnata, che, secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene taluni motivi possano, o persino debbano, essere rilevati d’ufficio, un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della decisione controversa può essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente, il che non è avvenuto nel caso di specie. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 25 della sentenza impugnata, che, secondo tale giurisprudenza, il giudice dell’Unione, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee. Al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto la facoltà e, se del caso, l’obbligo per il giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio taluni motivi vertenti sulla legittimità interna. Al punto 27 della sentenza impugnata, ritenendo che il motivo vertente sull’ambito di applicazione della legge fosse di ordine pubblico, il Tribunale ha dichiarato che spettava ad esso esaminarlo d’ufficio. Il Tribunale ha infatti sottolineato che esso verrebbe meno alla sua funzione di giudice della legalità qualora si astenesse dal rilevare, anche in assenza di contestazione delle parti sul punto, che la decisione controversa era stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e, successivamente, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma. 35 Il Tribunale ha poi implicitamente constatato, al punto 38 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva violato l’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 ritenendo che essa avesse erroneamente omesso di valutare prima dell’esame dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento se il segno di cui era chiesta la registrazione come marchio dell’Unione europea soddisfacesse le condizioni enunciate all’articolo 4 di detto regolamento, tra cui quella di poter essere riprodotto graficamente, e se, di conseguenza, dovesse essere escluso dalla registrazione conformemente a tale articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Infatti, poiché, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i «marchi» privi di carattere distintivo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 36 della sentenza impugnata, che il carattere distintivo di un segno possa essere valutato, ai fini della sua registrazione come marchio dell’Unione europea, solo una volta constatato che esso costituiva un marchio, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, vale a dire a partire dal momento in cui è stato constatato che esso poteva essere riprodotto graficamente. 36 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 50 a 61 della sentenza impugnata, se, nel caso di specie, il segno di cui trattasi soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, se fosse applicabile l’impedimento alla registrazione assoluto enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. 37 Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 57 della sentenza impugnata, che l’impressione tattile prodotta dal segno di cui trattasi non risultava in modo preciso e completo dalla rappresentazione grafica di tale segno di per sé, ma, tutt’al più, dalla descrizione che l’accompagnava. Pertanto, secondo il Tribunale, non soltanto tale descrizione non contribuiva a precisare l’oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, ma poteva, al contrario, suscitare dubbi quanto all’oggetto e alla portata di tale rappresentazione grafica dal momento che tentava di ampliare l’oggetto della protezione richiesta. Di conseguenza, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il segno di cui trattasi non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e che la registrazione di quest’ultimo si scontrasse con l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. 38 Al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non poteva applicarsi alla valutazione della domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi e che, pertanto, la commissione di ricorso non poteva legittimamente applicare tale disposizione per adottare la decisione controversa. 39 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 40 Con atto depositato nella stessa data dell’impugnazione di cui trattasi, l’EUIPO ha chiesto, ai sensi dell’articolo 170 bis , paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la sua impugnazione fosse ammessa, conformemente all’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 41 Con ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑93/23 P , EU:C:2023:601 ), l’impugnazione è stata ammessa. 42 L’EUIPO chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere il ricorso contro la decisione controversa, e – condannare ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese. 43 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere l’impugnazione nella misura in cui è volta all’annullamento della sentenza impugnata e respingerla quanto al resto; – pronunciare l’annullamento della sentenza impugnata sulla base della mancata presa in considerazione del suo motivo di ricorso vertente sulla violazione, da parte dell’EUIPO, dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, e con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001; – rinviare il procedimento all’EUIPO affinché esso esamini per la prima volta le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultimo, e – condannare l’EUIPO alle spese. Sull’impugnazione 44 L’EUIPO deduce un motivo unico a sostegno della sua impugnazione. Argomenti delle parti 45 A sostegno della sua impugnazione, l’EUIPO deduce un motivo unico, vertente su una violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Tale motivo unico d’impugnazione si suddivide in due parti. 46 Con la prima parte del motivo unico d’impugnazione, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver oltrepassato i limiti della sua competenza fissati all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 esaminando, d’ufficio e contrariamente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultimo regolamento. In particolare, l’EUIPO ritiene che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato, al punto 47 della sentenza impugnata, che la questione se il segno di cui trattasi soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, tra cui quella di poter essere riprodotto graficamente, era una «questione preliminare» la cui risoluzione era necessaria per procedere all’esame dei motivi del ricorso vertenti su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. 47 Con la seconda parte di tale motivo, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver oltrepassato i limiti della sua competenza fissati all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 statuendo esso stesso sulle condizioni sostanziali di tale impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – le quali esplicitamente non sono state oggetto di esame da parte della commissione di ricorso nella decisione controversa – al posto della commissione di ricorso, annullando e riformando, di fatto, ai punti da 50 a 58 della sentenza impugnata, la decisione controversa, pur confermando la fondatezza del dispositivo di quest’ultima. 48 Con tale illegittima riforma della decisione controversa, il Tribunale avrebbe anzitutto violato la competenza originaria di cui la commissione di ricorso sarebbe investita per esaminare il ricorso proposto dinanzi ad essa, quale stabilita dal legislatore dell’Unione. Esso avrebbe poi compromesso il potere originario specifico della commissione di ricorso di non limitarsi al controllo della decisione dell’esaminatrice (seconda ipotesi dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001), ma anche, se del caso, di esercitare le competenze dell’esaminatrice (prima ipotesi dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001), comprendente in particolare la possibilità di effettuare un’analisi più approfondita o più completa dei fatti non ancora valutati dall’esaminatrice. Infine, il Tribunale avrebbe pregiudicato la tutela giuridica garantita dal legislatore dell’Unione alla ricorrente in primo grado. 49 In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un’«incoerenza interna» che porrebbe l’EUIPO nell’impossibilità di eseguirla. Tale incoerenza si baserebbe sul fatto che il Tribunale non ha né formalmente riformato la decisione controversa né respinto il ricorso, e ciò nonostante il fatto che, sostituendo il fondamento giuridico di tale decisione, esso abbia confermato proprio la fondatezza del dispositivo di quest’ultima. 50 Nella sua comparsa di risposta, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la fondatezza del motivo unico d’impugnazione dedotto dall’EUIPO, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Infatti, al pari dell’EUIPO, la [OSCURATO:PERSONA] reputa che il Tribunale abbia oltrepassato i limiti della sua competenza fissati da tale disposizione nel ritenersi competente per materia a procedere esso stesso, per la prima volta, a un esame dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultimo regolamento, e a statuire nel merito al posto della commissione di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] condivide altresì gli argomenti dell’EUIPO relativi al pregiudizio alla tutela giuridica garantita dal legislatore dell’Unione, ritenendo che le conclusioni del Tribunale enunciate ai punti da 47 a 58 della sentenza impugnata violino il suo diritto al contraddittorio. Di conseguenza, occorrerebbe annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa all’EUIPO affinché proceda esso stesso a un esame completo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento. 51 Per contro, per quanto riguarda il collegamento tra l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia correttamente constatato, in sostanza, nella sentenza impugnata, che doveva essere rispettato un ordine nell’ambito dell’esame di tali impedimenti alla registrazione assoluti, cosicché le condizioni di applicazione della prima disposizione dovevano essere esaminate in via preliminare. 52 Nella sua replica, l’EUIPO contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esistenza di un siffatto ordine di esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, affermando, in sostanza, che dal tenore letterale, dall’impianto sistematico e dalla finalità di tale disposizione non si può dedurre che l’esame e l’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui alla lettera b) di quest’ultima implichino necessariamente, in via preliminare, quelli dell’impedimento alla registrazione di cui alla lettera a) di detta disposizione. 53 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, sebbene essa ritenga, al pari dell’EUIPO, che la sentenza impugnata violi l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento n. 2017/1001 e che, pertanto, quest’ultima debba essere annullata, essa reputa tuttavia che lo stato degli atti non sia interamente maturo per la decisione. Giudizio della Corte 54 In via preliminare, occorre rilevare che la domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi è stata depositata il 1 o settembre 2016. Di conseguenza, la controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA], C‑801/21 P , EU:C:2024:528 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Sulla prima parte del motivo unico d’impugnazione 55 Anzitutto, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 elenca, alle lettere da a) a m), gli impedimenti alla registrazione assoluti di un segno come marchio dell’Unione europea. 56 Anche se un’applicazione concomitante di vari dei suddetti impedimenti è possibile, gli impedimenti alla registrazione assoluti elencati in tale articolo sono autonomi, dal momento che ciascuno di essi è indipendente dagli altri ed esige un esame separato (v., per analogia, sentenze dell’8 aprile 2003, Linde e a., da C‑53/01 a C‑55/01 , EU:C:2003:206 , punto 67 , e del 16 settembre 2015, Société des [OSCURATO:PERSONA], C‑215/14 , EU:C:2015:604 , punto 46 ). 57 Nel caso di specie, il Tribunale, da un confronto tra l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, che fa riferimento alla condizione della rappresentazione grafica del segno di cui trattasi, e l’articolo 7 di tale regolamento ha dedotto che occorreva operare una distinzione tra il termine «segno» e il termine «marchio». Di conseguenza, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, basandosi sul punto 46 della sentenza del 6 ottobre 2021 nella causa M/S. [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) ( T‑124/20 , EU:T:2021:668 ), che il carattere distintivo di un segno può essere valutato, ai fini della sua registrazione come marchio dell’Unione europea, solo una volta constatato che quest’ultimo costituiva un marchio, ai sensi di tale articolo 4, ossia a partire dal momento in cui è stato constatato che esso poteva essere riprodotto graficamente. 58 È vero che l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e la lettera a) dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento utilizzano il termine «segni», mentre le altre disposizioni di tale articolo 7, paragrafo 1, utilizzano tale termine o il termine «marchi». 59 Tuttavia, se il legislatore dell’Unione avesse voluto, mediante tale distinzione terminologica, stabilire, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, un ordine di esame a favore dell’impedimento alla registrazione di cui alla lettera a) di tale disposizione, avrebbe utilizzato sistematicamente il termine «marchio» per tutti gli altri impedimenti alla registrazione, di cui alle lettere da b) a m), di quest’ultima. Orbene, così non è, in quanto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento fa riferimento ai «segni». Questi due termini devono quindi essere intesi nel senso che sono utilizzati in modo intercambiabile in detto articolo 7, paragrafo 1, cosicché il loro uso alternativo alle lettere a) e b) di tale disposizione non può riflettere la volontà del legislatore dell’Unione di accordare una priorità all’applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui a tale lettera a) rispetto a quella degli altri impedimenti alla registrazione assoluti, ivi compreso, in particolare, quello menzionato a tale lettera b). 60 Inoltre, occorre rilevare che da nessun altro elemento della formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 emerge che debba essere rispettato un qualsivoglia ordine nell’ambito dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui alle lettere da a) a m) di tale disposizione. 61 Pertanto, nell’ambito dell’esame di una domanda di registrazione, la commissione di ricorso può ritenere più appropriato, in taluni casi, analizzare, in primo luogo, l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, in altri casi, l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che una siffatta scelta renda la decisione adottata da tale commissione, in esito a detto esame, inficiata da un errore di diritto. 62 In particolare, qualora un segno non possa essere riprodotto graficamente, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, non è necessario esaminare, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, se tale segno presenti un carattere distintivo. Tuttavia, il contrario è altrettanto vero, poiché, quando un segno non presenta carattere distintivo, ai sensi di quest’ultima disposizione, è inutile pronunciarsi sulla questione se esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica. 63 Pertanto, il fatto che, nella decisione controversa, la commissione di ricorso non avesse esaminato prima dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 quello di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento non configurava una violazione dell’ambito di applicazione della legge. 64 Di conseguenza, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto addebitando alla commissione di ricorso di non aver esaminato, nella decisione controversa, se il segno di cui trattasi potesse costituire un marchio e di aver quindi ritenuto che un siffatto esame fosse irrilevante per il motivo che tale segno era, in ogni caso, privo di carattere distintivo. Infatti, statuendo in tal modo, il Tribunale ha determinato un ordine da rispettare nell’ambito dell’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il quale tuttavia non è stato affatto previsto dal legislatore dell’Unione. 65 Ne consegue che la prima parte del motivo unico d’impugnazione dev’essere accolta. Sulla seconda parte del motivo unico d’impugnazione 66 Occorre rilevare, in via preliminare, che il Tribunale non ha formalmente indicato nella sentenza impugnata che esso stava esercitando il suo potere di riforma, in applicazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. In particolare, nel dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad annullare la decisione controversa. 67 Tuttavia, ai punti da 50 a 58 della sentenza impugnata, in un sottotitolo presentato come relativo alla fondatezza del motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge, il Tribunale ha esso stesso statuito sulle condizioni sostanziali dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, e ha constatato, sulla base di tale disposizione – in relazione alla quale aveva appena ritenuto che l’applicazione dell’impedimento alla registrazione interessato dovesse essere esaminata in primo luogo – che il segno di cui trattasi non soddisfaceva le condizioni previste da detta disposizione. Pertanto, il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, proceduto alla riforma della decisione controversa. 68 Indubbiamente occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, «[i]l Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione [di una commissione di ricorso dell’EUIPO]». 69 Tuttavia, tale potere di riforma così riconosciuto al Tribunale da detto articolo 72, paragrafi 2 e 3, non ha come effetto di conferire a tale giudice la competenza di procedere ad una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione. L’esercizio di detto potere di riforma è infatti limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P , EU:C:2011:452 , punto 72 , e del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/centrotherm [OSCURATO:PERSONA], C‑609/11 P , EU:C:2013:592 , punto 48 ). 70 Nel caso di specie, il fatto che la commissione di ricorso non avesse esaminato l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 escludeva che il Tribunale potesse controllare la valutazione effettuata da quest’ultima e che, di conseguenza, esso potesse validamente riformare la decisione controversa al riguardo. Infatti, tale riforma della decisione controversa equivaleva per il Tribunale a valutare per la prima volta fatti o elementi di prova che la commissione di ricorso non aveva esaminato. 71 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 98 e 99 delle sue conclusioni, un siffatto esercizio, da parte del Tribunale, del suo potere di riforma costituisce un manifesto disconoscimento del quadro istituzionale vincolante in cui si inserisce il potere di riforma in materia di proprietà intellettuale, sancito all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, che mira ad assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in tale materia. 72 Ne consegue che anche la seconda parte del motivo unico d’impugnazione deve essere accolta. 73 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il motivo unico d’impugnazione nel suo complesso e, pertanto, annullare la sentenza impugnata. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 74 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 75 Nel caso di specie, la Corte ritiene che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia, dal momento che il Tribunale non ha esaminato nessuno dei due motivi di ricorso dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ad esso, motivi che esigono che si proceda a una valutazione dei fatti. 76 Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Sulle spese 77 Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese relative all’impugnazione devono essere riservate. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Raffigurazione di un inserto sanitario cilindrico) ( T‑487/21 , EU:T:2022:780 ), è annullata. 2) La causa T‑487/21 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.