CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04WNILY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2022 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rfiA ,9 Chst_e_ ikt i =fico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, cilit ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso( e9P tigau iyjr0 kijA irrA i a< Ailf,13 Di. k• 43117,t) (1)(iCG flo DO.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 febbraio 2022 il Giudice di pace di Lecco ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di inottemperanza al decreto di espulsione, condannandolo alla pena di C 15.000 di multa. Proposto appello dal difensore dell'imputato, con sentenza in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Lecco ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con il reato giudicato con sentenza 26 marzo 2018 del Tribunale di Monza. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzitutto, va rilevato che la sentenza impugnata ha pronunciato, in grado di appello, sull'impugnazione di sentenza del Giudice di pace che aveva pronunciato condanna alla sola pena pecuniaria, senza alcuna statuizione civile connessa. Sentenza che, dunque, ai sensi dell'art. 37 d.lvo n. 274/2000, era impugnabile solo con ricorso per cassazione. Va, quindi, pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. 2. L'atto di impugnazione proposto avverso la sentenza del Giudice di pace va qualificato come ricorso per cassazione, ed esaminato in questa sede. Va dichiarata l'inammissibilità di detto ricorso. La difesa, con unico motivo, aveva denunciato l'assenza di motivazione della decisione di diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, che la difesa aveva chiesto valorizzando la "situazione sociale e sanitaria" dell'imputato, soggetto tossicodipendente.Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha indicato una molteplicità di dati incompatibili con un giudizio sul fatto in termini di minore gravità. Infatti, risulta evidenziato che il fatto era stato accertato nel contesto dell'arresto nella flagranza di resistenza a pubblico ufficiale, che plurimi erano stati i decreti di espulsione emessi nei confronti dell'imputato, che aveva in diverse occasioni declinato diverse generalità ed era gravato da plurimi precedenti penali. Elementi che univocamente danno conto, in termini esenti da vizi logici o giuridici, di un giudizio, in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., nel senso di congruità di una pena non inferiore al minimo edittale. 3. Va, quindi, pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e, qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecco in data 21.02.2022, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di bcco in data 21.02.2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle