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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 25377/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15472/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae dife s a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso , ex legedomiciliata come da domicilio digitale indicato ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l.; -intimata – avverso la sentenzadel Tribunale di Forlì in funzione di giudice d’appello n. 1243 del 2021pubblicata il 13 dicembre 202 1 .

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Trasporto internazionale di merci su strada – Azione diretta del subvettore nei confronti del mittente.

CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 maggio 2025 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.[OSCURATO:SOCIETA]. otteneva decreto ingiuntivo n. 767/2017 per l’importo di Euro 1.586,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di corrispettivo per l’attività di trasporto commissionata daJm [OSCURATO:SOCIETA]., con luogo di carico individuato nella sede di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Goito (MN) e destinazione Fontette (Francia), presso [OSCURATO:SOCIETA]..

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Giudice di Pace di Forlì che con sentenza n. 137/ 20 19 l’accoglieva, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell’opposta [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese del grado di giudizio.

2. Il Tribunale di Forlì con la sentenza qui impugnata riformava la pronuncia di prime cure e accoglieva l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., confermando il decreto ingiuntivo n. 767/17 , con condanna del l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla società appellante.

3. Avverso la sentenza d ’ appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi.

S ebbene intimat a , [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, laricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la “violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato l’inammissibilità dell’appello”; in particolare, contestache il Giudice d’appello non ha considerato che l’art. 342 c.p.c., al numero 1,impone all’appellante di indicare le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado. 1.1.Il primo motivo è inammissibile.

CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] richiamare il principio già affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite,secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass. Sez.

U -, 13/12/2022 n. 36481).

Alla luce di tale principio, il Giudice d’appello correttamente con la sentenza impugnata ha ritenuto l’autosufficienza dell’atto di gravame e la corretta individuazione delle parti del provvedimento oggetto di censura. 2.Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 111, co. 6 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.” in quanto il Giudice d’appello ha affermato che “Makroè parte di un contratto di trasporto in qualità di mittente, senza ricostruire la fattispecie concreta da sussumere in quella astratta” ed in particolare,non ha chiarito a quale soggetto avrebbe - quale mandante - conferito l’incarico del trasporto. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. perché, al paragrafo 3.5 della sentenza (pagg. 6 e 7),ha affermato che il contratto di trasporto è stabilito/integrato dalla lettera di vettura, valutando imprudentemente la prova e trascurando gli elementi di prova di segno contrario.”.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione, sono CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi inammissibili.

Non sussiste la paventata nullità della sentenza impugnata atteso che il Tribunale di Forlì, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna ricorrente, ha ricostruito in modo piano e adeguato la fattispecie in esame sulla base della lettera di vettura internazionale di cui il Giudice di prime cure aveva omesso l’esame.

Il Tribunale, nello specifico, ha individuato la disciplina applicabile al trasportode quo eseguito dalla società appellante [OSCURATO:SOCIETA]. ; per un verso, desumendo dall’analisi della lettera di vettura che il trasporto veniva effettuato sulla base di un contratto, integrato dalla stessa lettera di vettura che risultava sottoscritta dal mittente, cioè dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal vettore che ha concretamente effettuato la prestazione ([OSCURATO:SOCIETA].) e dal destinatario finale ([OSCURATO:SOCIETA]. ) ; per altro verso, affermando il carattere di internazionalità del trasporto su strada , in considerazione del fatto che le merci sono state trasferite da un luogo ad un altro, ciascuno ubicato in Stati diversi, dall’Italia verso la Francia, rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 “relative au contract de transport international de merchandises par ruote” (CMR), ratificata e resa esecutiva in Italia con la l.n. 1621/1960.

Lo stesso Tribunale ha poi ritenutoche il sub vettore, cioè colui che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, potesse agire direttamente nei confronti del mittente, ossia del mandante originario del serviziocome previsto nell’art. 7-ter del d. lgs. n. 286 /2005 e ha concluso nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fornito prova adeguata dell’incarico alla stessa conferito e dell’effettiva esecuzione dell’attività di trasporto, proprio per mezzo sia della lettera di vettura internazionaleche del documento di trasporto, ritenendo irrilevante che tra il sub vettore [OSCURATO:SOCIETA]. e il committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fossero inseriti altri soggetti, anch’essi partedi altri rapporti contrattuali tra il vettore principale e i sub vettori ( cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Del tutto destituito di fondamento e prima ancora del tutto generico, CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi si rivela l’assunto reiterato da parte ricorrente con la memoria secondo cui l’errore interpretativo avrebbeimpedito al Tribunale di apprezzare anche gli altri elementi di prova agli atti, da cui risulterebbe che l’incarico a LCT è stato conseguenza di una catena contrattuale a cui Makro è rimasta estranea. 4.Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter D. Lgs. 286/2005 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché ha ritenuto che Makro fosse « il mittente, inteso come mandante effettivo della consegnanonostante la carenza della prova in atti di uno specifico incarico conferito da Makroa terzi»”.

5. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 9 della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 06/12/1960 n. 1621, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché il Tribunale non ha valutato le prove contrastanti con le indicazioni della lettera di vettura.”.

6. Con il sesto motivo, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la “violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché, contravvenendo al principio di non contestazione non ha ritenuto provata la filiera del trasporto ricostruita da [OSCURATO:SOCIETA]”.

6.1. I l quarto, quinto e sesto motiv i di ricorso , che attenendo tutti a paventate violazioni di legge,possono essere congiuntamente esaminati, si rivelano anch’essi inammissibili.

Risulta evidente dalla stessa confezione delle censur e , riferit e a lla asserita violazione didiverse norme processuali e sostanziali che , con ess e la società odierna ricorrente, sebbene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nella sostanza, pretenda una ricostruzione alternativa dei fatti sottesi al giudizio atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’aver violato le norme evocate,ha dato in modo piano e adeguato la giustificazione del percorso argomentativo tracciato e le ragioni di non condivisione di quello di prime cure.

CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] altri termini nel denunciare violazioni di legge i mezzi in esame, attenendoa profili di fatto, tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risul tanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499); 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile .

Non luogo a provvedere sulle spese atteso che la parte intimata non ha ritenutodi svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15472/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae dife s a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso , ex legedomiciliata come da domicilio digitale indicato ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l.; -intimata – avverso la sentenzadel Tribunale di Forlì in funzione di giudice d’appello n. 1243 del 2021pubblicata il 13 dicembre 202 1 . Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – Trasporto internazionale di merci su strada – Azione diretta del subvettore nei confronti del mittente. CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 9 maggio 2025 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.[OSCURATO:SOCIETA]. otteneva decreto ingiuntivo n. 767/2017 per l’importo di Euro 1.586,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di corrispettivo per l’attività di trasporto commissionata daJm [OSCURATO:SOCIETA]., con luogo di carico individuato nella sede di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Goito (MN) e destinazione Fontette (Francia), presso [OSCURATO:SOCIETA].. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Giudice di Pace di Forlì che con sentenza n. 137/ 20 19 l’accoglieva, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell’opposta [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere le spese del grado di giudizio. 2. Il Tribunale di Forlì con la sentenza qui impugnata riformava la pronuncia di prime cure e accoglieva l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., confermando il decreto ingiuntivo n. 767/17 , con condanna del l’appellata [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla società appellante. 3. Avverso la sentenza d ’ appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi. S ebbene intimat a , [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, laricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la “violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato l’inammissibilità dell’appello”; in particolare, contestache il Giudice d’appello non ha considerato che l’art. 342 c.p.c., al numero 1,impone all’appellante di indicare le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado. 1.1.Il primo motivo è inammissibile. CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] richiamare il principio già affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite,secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass. Sez. U -, 13/12/2022 n. 36481). Alla luce di tale principio, il Giudice d’appello correttamente con la sentenza impugnata ha ritenuto l’autosufficienza dell’atto di gravame e la corretta individuazione delle parti del provvedimento oggetto di censura. 2.Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 111, co. 6 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.” in quanto il Giudice d’appello ha affermato che “Makroè parte di un contratto di trasporto in qualità di mittente, senza ricostruire la fattispecie concreta da sussumere in quella astratta” ed in particolare,non ha chiarito a quale soggetto avrebbe - quale mandante - conferito l’incarico del trasporto. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. perché, al paragrafo 3.5 della sentenza (pagg. 6 e 7),ha affermato che il contratto di trasporto è stabilito/integrato dalla lettera di vettura, valutando imprudentemente la prova e trascurando gli elementi di prova di segno contrario.”. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione, sono CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi inammissibili. Non sussiste la paventata nullità della sentenza impugnata atteso che il Tribunale di Forlì, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna ricorrente, ha ricostruito in modo piano e adeguato la fattispecie in esame sulla base della lettera di vettura internazionale di cui il Giudice di prime cure aveva omesso l’esame. Il Tribunale, nello specifico, ha individuato la disciplina applicabile al trasportode quo eseguito dalla società appellante [OSCURATO:SOCIETA]. ; per un verso, desumendo dall’analisi della lettera di vettura che il trasporto veniva effettuato sulla base di un contratto, integrato dalla stessa lettera di vettura che risultava sottoscritta dal mittente, cioè dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal vettore che ha concretamente effettuato la prestazione ([OSCURATO:SOCIETA].) e dal destinatario finale ([OSCURATO:SOCIETA]. ) ; per altro verso, affermando il carattere di internazionalità del trasporto su strada , in considerazione del fatto che le merci sono state trasferite da un luogo ad un altro, ciascuno ubicato in Stati diversi, dall’Italia verso la Francia, rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 “relative au contract de transport international de merchandises par ruote” (CMR), ratificata e resa esecutiva in Italia con la l.n. 1621/1960. Lo stesso Tribunale ha poi ritenutoche il sub vettore, cioè colui che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, potesse agire direttamente nei confronti del mittente, ossia del mandante originario del serviziocome previsto nell’art. 7-ter del d. lgs. n. 286 /2005 e ha concluso nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fornito prova adeguata dell’incarico alla stessa conferito e dell’effettiva esecuzione dell’attività di trasporto, proprio per mezzo sia della lettera di vettura internazionaleche del documento di trasporto, ritenendo irrilevante che tra il sub vettore [OSCURATO:SOCIETA]. e il committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fossero inseriti altri soggetti, anch’essi partedi altri rapporti contrattuali tra il vettore principale e i sub vettori ( cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Del tutto destituito di fondamento e prima ancora del tutto generico, CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi si rivela l’assunto reiterato da parte ricorrente con la memoria secondo cui l’errore interpretativo avrebbeimpedito al Tribunale di apprezzare anche gli altri elementi di prova agli atti, da cui risulterebbe che l’incarico a LCT è stato conseguenza di una catena contrattuale a cui Makro è rimasta estranea. 4.Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter D. Lgs. 286/2005 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché ha ritenuto che Makro fosse « il mittente, inteso come mandante effettivo della consegnanonostante la carenza della prova in atti di uno specifico incarico conferito da Makroa terzi»”. 5. Con il quinto motivo, la società ricorrente denuncia la “ violazione dell’art. 9 della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 06/12/1960 n. 1621, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché il Tribunale non ha valutato le prove contrastanti con le indicazioni della lettera di vettura.”. 6. Con il sesto motivo, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la “violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. perché, contravvenendo al principio di non contestazione non ha ritenuto provata la filiera del trasporto ricostruita da [OSCURATO:SOCIETA]”. 6.1. I l quarto, quinto e sesto motiv i di ricorso , che attenendo tutti a paventate violazioni di legge,possono essere congiuntamente esaminati, si rivelano anch’essi inammissibili. Risulta evidente dalla stessa confezione delle censur e , riferit e a lla asserita violazione didiverse norme processuali e sostanziali che , con ess e la società odierna ricorrente, sebbene formalmente lamenti un vizio di violazione di legge, nella sostanza, pretenda una ricostruzione alternativa dei fatti sottesi al giudizio atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’aver violato le norme evocate,ha dato in modo piano e adeguato la giustificazione del percorso argomentativo tracciato e le ragioni di non condivisione di quello di prime cure. CC 19/05/2025 ric. n. 15472/2022 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] altri termini nel denunciare violazioni di legge i mezzi in esame, attenendoa profili di fatto, tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle risul tanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499); 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile . Non luogo a provvedere sulle spese atteso che la parte intimata non ha ritenutodi svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del com
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