Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05145/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente 1 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 19/04/2021 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta, per l'imputato, la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 19 aprile 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 13 dicembre 2019 del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] il primo lamenta la violazione di legge, perché la Corte di appello dì Messina aveva ritenuto sufficiente come elemento oggettivo la compilazione del modello 770/14, anno d'imposta 2013.

Lamenta in particolare che i Giudici, pur prendendo atto che la retribuzione di dicembre 2013, considerata ai fini delle ritenute asseritamente trattenute e non corrisposte all'Erario, era stata corrisposta in periodo ricadente nel successivo anno d'imposta 2014, avevano ritenuto irrilevante tale circostanza.

Sostiene che tale interpretazione era scorretta, perché il reato esisteva solo laddove, pagata la retribuzione e operata la trattenuta, questa non veniva versata all'Erario.

Dal processo era emerso che buona parte dei pagamenti afferenti alla mensilità di dicembre 2013 era stata corrisposta in epoca successiva e precisamente tra il 20 gennaio 2014 e il 12 marzo 2014 e che quindi non sussisteva l'obbligo di versamento delle ritenute operate pari a euro 73.151,21, nel periodo di riferimento 2013, dovendosi imputare la somma all'annualità successiva del 2014 non presa in considerazione nel presente procedimento.

Precisa che, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973, i sostituti d'imposta, come le imprese, che corrispondevano compensi comunque denominati, dovevano operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20%, di talché l'obbligo di versamento delle ritenute trovava fondamento nella presenza di due elementi, il primo di tipo oggettivo concernente il pagamento di somme aventi natura di compensi e il secondo di natura temporale relativo al momento in cui il pagamento era effettuato.

Pertanto, dall'importo contestato di euro 211.071,17 avrebbe dovuto detrarsi l'importo di euro 73.151,21, siccome non imputabile all'anno d'imposta 2013.

L'omesso versamento delle ritenute alla fonte afferenti all'annualità 2013 doveva considerarsi limitato all'importo di euro 137.919,96 e conseguentemente sotto la soglia di punibilità, con la derivata esigenza di dar corso alla dichiarazione di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Ciò induceva a ritenere ininfluente il principio di diritto della sentenza della Corte di cassazione n. 22061 del 2019.

Aggiunge che in sede penale, diversamente che in sede tributaria, il dato formale derivante dal modello 770/2014 non faceva venir meno il dovere del giudice penale di scandagliare in concreto se e quando il fatto presupposto si fosse effettivamente verificato e quando in concreto fosse sorto l'obbligo del versamento delle ritenute.

Con il secondo lamenta la violazione di legge in merito all'art. 45 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al tema della mancanza di liquidità.

La Corte territoriale aveva affermato che la difficoltà finanziaria che aveva portato alla presentazione dell'istanza di concordato era stata determinata da una generale crisi del settore e non da una specifica, imprevedibile e ingovernabile evoluzione negativa degli affari societari.

In questo modo, si era discostata immotivatamente dall'orientamento tradizionale secondo cui la crisi finanziaria costituiva una causa d'interruzione del nesso causale, allorché imprevista e imprevedibile e non correlata alla condotta gestionale.

Sostiene, per contro, che la crisi finanziaria si era manifestata improvvisamente e in brevissimo arco temporale, sì da imporre la presentazione del concordato con continuità aziendale.

Evidenzia, a tali fini, la regolarità del versamento delle ritenute nei primi dieci mesi del 2013.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in merito all'inesistenza del dolo.

La società aveva versato all'Erario tutte le somme trattenute rispetto alle prestazioni erogate da gennaio a ottobre 2013, così limitando il campo della verifica dell'elemento psicologico del reato alle residue due mensilità.

Peraltro, per dicembre 2013 non si erano maturate le trattenute.

Con il quarto lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Con il quinto motivo eccepisce la violazione di legge in merito all'applicazione dell'art. 12-bis d.

Igs. n. 74 del 2000.

Il denaro non versato aveva accresciuto in via diretta il patrimonio della persona giuridica e non quello del suo amministratore.

Pertanto, prima di procedere al sequestro, si sarebbe dovuta verificare l'impossibilità, che poteva essere anche transitoria e reversibile, di reperire il denaro, costituente il profitto del delitto, nella disponibilità della persona giuridica.

Nel caso specifico, era stata documentata la capienza patrimoniale della società. [OSCURATO:PERSONA]

3. E' fondato il primo motivo di ricorso, il che consente di ritenere assorbiti tutti gli altri.

Nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, l'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 prevedeva la punizione di chiunque non avesse versato nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

La norma ha individuato con nettezza l'elemento costitutivo della fattispecie, cioè l'omesso versamento della ritenuta risultante dal certificato consegnato al sostituito, ma la giurisprudenza ha dibattuto sui documenti necessari alla prova.

Con la sentenza n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801-01, le Sezioni Unite hanno affermato che i fatti, quali quelli in esame, anteriori alla modifica normativa dell'art. 10-bis per effetto dell'art. 7 d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, non possono essere provati solo con l'acquisizione del modello 770, essendo necessaria la prova della consegna del certificato al sostituito.

Dalle sentenze di merito non è chiaro se sia stata acquisita tale prova.

Ed invero, il Tribunale, dopo aver riportato i punti salienti della consulenza di parte secondo cui non erano stati pagati gli stipendi a dicembre 2013, cita la giurisprudenza formatasi sulla norma novellata che incrimina anche l'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione dei redditi.

Secondo il Tribunale il reato era provato dalle dichiarazioni del teste dell'accusa, che aveva riferito che non aveva effettuato indagini sulle movimentazioni bancarie poiché non era necessario ai fini dell'acquisizione delle certificazioni relative alle retribuzioni corrisposte, affermazione questa in sé ambigua, perché non focalizzata sul punto dirimente della consegna al sostituito di un certificato contenente la ritenuta.

Peraltro, dalla consulenza era emerso che il compenso dell'amministratore relativo all'anno 2013 e pari a euro 73.151,21 era stato corrisposto nel 2014.

Considerato che già solo tale importo era idoneo a portare l'inadempimento tributario sotto la soglia prevista dalla norma nella vigente formulazione più favorevole al reo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare puntualmente che fosse stata consegnata all'amministratore la certificazione in cui risultava tale ritenuta.

D'altra parte, la Corte territoriale, cui è stata devoluta specificamente la questione, non ha colto il punto, ma si è limitata ad affermare che le somme indicate a titolo di ritenute d'acconto erano state riversate nella dichiarazione annuale di formale competenza, il che, oltre a non essere coerente con la condotta richiesta all'epoca, nulla dice in merito all'indicazione delle stesse nelle certificazioni consegnate ai sostituiti.

Come precisato dalle Sezioni Unite citate, ai fini della consumazione del reato in oggetto, occorre il rilascio delle certificazioni, sia che lo stesso venga configurato come elemento costitutivo del reato (come è dato rinvenire nella gran parte delle decisioni sopra segnalate), sia invece che lo stesso venga configurato quale presupposto di esso (come una parte minoritaria della giurisprudenza mostra di ritenere).

Ai fini della prova, invece, non è necessaria l'acquisizione materiale delle certificazioni stesse, perché ben possono supplire prove documentali anche di altro genere o prove orali, tra cui, in primis, le dichiarazioni rese dal sostituito.

In definitiva, la sentenza va annullata e i Giudici del rinvio dovranno accertare che le ritenute non versate dal datore di lavoro all'Erario siano state indicate nelle certificazioni consegnate ai sostituiti, e ciò a prescindere dal momento dell'effettiva corresponsione della retribuzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 1 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 19/04/2021 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta, per l'imputato, la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 aprile 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 13 dicembre 2019 del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] il primo lamenta la violazione di legge, perché la Corte di appello dì Messina aveva ritenuto sufficiente come elemento oggettivo la compilazione del modello 770/14, anno d'imposta 2013. Lamenta in particolare che i Giudici, pur prendendo atto che la retribuzione di dicembre 2013, considerata ai fini delle ritenute asseritamente trattenute e non corrisposte all'Erario, era stata corrisposta in periodo ricadente nel successivo anno d'imposta 2014, avevano ritenuto irrilevante tale circostanza. Sostiene che tale interpretazione era scorretta, perché il reato esisteva solo laddove, pagata la retribuzione e operata la trattenuta, questa non veniva versata all'Erario. Dal processo era emerso che buona parte dei pagamenti afferenti alla mensilità di dicembre 2013 era stata corrisposta in epoca successiva e precisamente tra il 20 gennaio 2014 e il 12 marzo 2014 e che quindi non sussisteva l'obbligo di versamento delle ritenute operate pari a euro 73.151,21, nel periodo di riferimento 2013, dovendosi imputare la somma all'annualità successiva del 2014 non presa in considerazione nel presente procedimento. Precisa che, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973, i sostituti d'imposta, come le imprese, che corrispondevano compensi comunque denominati, dovevano operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20%, di talché l'obbligo di versamento delle ritenute trovava fondamento nella presenza di due elementi, il primo di tipo oggettivo concernente il pagamento di somme aventi natura di compensi e il secondo di natura temporale relativo al momento in cui il pagamento era effettuato. Pertanto, dall'importo contestato di euro 211.071,17 avrebbe dovuto detrarsi l'importo di euro 73.151,21, siccome non imputabile all'anno d'imposta 2013. L'omesso versamento delle ritenute alla fonte afferenti all'annualità 2013 doveva considerarsi limitato all'importo di euro 137.919,96 e conseguentemente sotto la soglia di punibilità, con la derivata esigenza di dar corso alla dichiarazione di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Ciò induceva a ritenere ininfluente il principio di diritto della sentenza della Corte di cassazione n. 22061 del 2019. Aggiunge che in sede penale, diversamente che in sede tributaria, il dato formale derivante dal modello 770/2014 non faceva venir meno il dovere del giudice penale di scandagliare in concreto se e quando il fatto presupposto si fosse effettivamente verificato e quando in concreto fosse sorto l'obbligo del versamento delle ritenute. Con il secondo lamenta la violazione di legge in merito all'art. 45 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al tema della mancanza di liquidità. La Corte territoriale aveva affermato che la difficoltà finanziaria che aveva portato alla presentazione dell'istanza di concordato era stata determinata da una generale crisi del settore e non da una specifica, imprevedibile e ingovernabile evoluzione negativa degli affari societari. In questo modo, si era discostata immotivatamente dall'orientamento tradizionale secondo cui la crisi finanziaria costituiva una causa d'interruzione del nesso causale, allorché imprevista e imprevedibile e non correlata alla condotta gestionale. Sostiene, per contro, che la crisi finanziaria si era manifestata improvvisamente e in brevissimo arco temporale, sì da imporre la presentazione del concordato con continuità aziendale. Evidenzia, a tali fini, la regolarità del versamento delle ritenute nei primi dieci mesi del 2013. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in merito all'inesistenza del dolo. La società aveva versato all'Erario tutte le somme trattenute rispetto alle prestazioni erogate da gennaio a ottobre 2013, così limitando il campo della verifica dell'elemento psicologico del reato alle residue due mensilità. Peraltro, per dicembre 2013 non si erano maturate le trattenute. Con il quarto lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Con il quinto motivo eccepisce la violazione di legge in merito all'applicazione dell'art. 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000. Il denaro non versato aveva accresciuto in via diretta il patrimonio della persona giuridica e non quello del suo amministratore. Pertanto, prima di procedere al sequestro, si sarebbe dovuta verificare l'impossibilità, che poteva essere anche transitoria e reversibile, di reperire il denaro, costituente il profitto del delitto, nella disponibilità della persona giuridica. Nel caso specifico, era stata documentata la capienza patrimoniale della società. [OSCURATO:PERSONA] 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, il che consente di ritenere assorbiti tutti gli altri. Nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, l'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 prevedeva la punizione di chiunque non avesse versato nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. La norma ha individuato con nettezza l'elemento costitutivo della fattispecie, cioè l'omesso versamento della ritenuta risultante dal certificato consegnato al sostituito, ma la giurisprudenza ha dibattuto sui documenti necessari alla prova. Con la sentenza n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801-01, le Sezioni Unite hanno affermato che i fatti, quali quelli in esame, anteriori alla modifica normativa dell'art. 10-bis per effetto dell'art. 7 d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, non possono essere provati solo con l'acquisizione del modello 770, essendo necessaria la prova della consegna del certificato al sostituito. Dalle sentenze di merito non è chiaro se sia stata acquisita tale prova. Ed invero, il Tribunale, dopo aver riportato i punti salienti della consulenza di parte secondo cui non erano stati pagati gli stipendi a dicembre 2013, cita la giurisprudenza formatasi sulla norma novellata che incrimina anche l'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione dei redditi. Secondo il Tribunale il reato era provato dalle dichiarazioni del teste dell'accusa, che aveva riferito che non aveva effettuato indagini sulle movimentazioni bancarie poiché non era necessario ai fini dell'acquisizione delle certificazioni relative alle retribuzioni corrisposte, affermazione questa in sé ambigua, perché non focalizzata sul punto dirimente della consegna al sostituito di un certificato contenente la ritenuta. Peraltro, dalla consulenza era emerso che il compenso dell'amministratore relativo all'anno 2013 e pari a euro 73.151,21 era stato corrisposto nel 2014. Considerato che già solo tale importo era idoneo a portare l'inadempimento tributario sotto la soglia prevista dalla norma nella vigente formulazione più favorevole al reo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare puntualmente che fosse stata consegnata all'amministratore la certificazione in cui risultava tale ritenuta. D'altra parte, la Corte territoriale, cui è stata devoluta specificamente la questione, non ha colto il punto, ma si è limitata ad affermare che le somme indicate a titolo di ritenute d'acconto erano state riversate nella dichiarazione annuale di formale competenza, il che, oltre a non essere coerente con la condotta richiesta all'epoca, nulla dice in merito all'indicazione delle stesse nelle certificazioni consegnate ai sostituiti. Come precisato dalle Sezioni Unite citate, ai fini della consumazione del reato in oggetto, occorre il rilascio delle certificazioni, sia che lo stesso venga configurato come elemento costitutivo del reato (come è dato rinvenire nella gran parte delle decisioni sopra segnalate), sia invece che lo stesso venga configurato quale presupposto di esso (come una parte minoritaria della giurisprudenza mostra di ritenere). Ai fini della prova, invece, non è necessaria l'acquisizione materiale delle certificazioni stesse, perché ben possono supplire prove documentali anche di altro genere o prove orali, tra cui, in primis, le dichiarazioni rese dal sostituito. In definitiva, la sentenza va annullata e i Giudici del rinvio dovranno accertare che le ritenute non versate dal datore di lavoro all'Erario siano state indicate nelle certificazioni consegnate ai sostituiti, e ciò a prescindere dal momento dell'effettiva corresponsione della retribuzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov
Sentenza Cassazione n. 05145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris