Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 32254/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11 2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12054/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 15 febbraio 2024 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 81 cpv. cod. pen., lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio, che si assume essere priva di riscontro probatorio.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione).

Si tratta, peraltro, di doglianze volte a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze pro-cessuali valorizzate dai giudici di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ritenuto di condividere la ricostruzione del fatto del giudice di primo grado, che aveva con-cluso con certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che l'imputato consegnava un involucro contenente sostanza stupefacente ad un altro soggetto e riceveva in cambio una banconota da 10 euro.

Gli agenti operati, dunque, procedevano all'ar-resto in flagranza dell'imputato che, alla vista dei militari, tentava di disfarsi di diversi involucri di sostanza stupefacente che venivano recuperati e quantificati. 2N. 12054/2026 R.G.

Alla luce di queste considerazioni, allora, è stata ritenuta del tutto certa la riferibilità all'imputato della droga trovata in dette circostanza che, in ragione della qualità e della quantità, deve ritenersi certamente destinata alla cessione a terzi.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice di fatto.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604).

E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato — e va qui ribadito- che in tema di sostanie stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefticente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, ancne sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sen. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] iIl igliere este re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] , c nzo [OSCURATO:PERSONA] el I ri...9 u jbLs 28 AGO 2026 3 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11 2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12054/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 15 febbraio 2024 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 81 cpv. cod. pen., lamentando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio, che si assume essere priva di riscontro probatorio. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione). Si tratta, peraltro, di doglianze volte a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze pro-cessuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ritenuto di condividere la ricostruzione del fatto del giudice di primo grado, che aveva con-cluso con certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che l'imputato consegnava un involucro contenente sostanza stupefacente ad un altro soggetto e riceveva in cambio una banconota da 10 euro. Gli agenti operati, dunque, procedevano all'ar-resto in flagranza dell'imputato che, alla vista dei militari, tentava di disfarsi di diversi involucri di sostanza stupefacente che venivano recuperati e quantificati. 2N. 12054/2026 R.G. Alla luce di queste considerazioni, allora, è stata ritenuta del tutto certa la riferibilità all'imputato della droga trovata in dette circostanza che, in ragione della qualità e della quantità, deve ritenersi certamente destinata alla cessione a terzi. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice di fatto. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget-tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente af-fermato — e va qui ribadito- che in tema di sostanie stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefticente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta-bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per-sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, ancne sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile-vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre-sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sen. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] iIl igliere este re Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] , c nzo [OSCURATO:PERSONA] el I ri...9 u jbLs 28 AGO 2026 3 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 32254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris