Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 12809/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 14 gennaio 2019 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), per il reato di cui agli art. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), per il reato di cui agli art. 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

La Corte di appello, su impugnazione del Pubblico ministero, ha ordinato la demolizione delle opere abusive e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello si è limitata a dare atto della colpevolezza dell'imputato senza motivare in proposito.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Con l'atto di appello l'odierno ricorrente si era limitato ad invocare, quanto al reato di cui al capo 1), la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e) in relazione alle altre imputazioni, la misura eccessiva del trattamento sanzionatorio.

Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

Solo in relazione al delitto di cui al capo 5) il Mazzé ha contestato, con l'atto di appello, la sua penale responsabilità, ma in relazione a detto capo la sentenza di secondo grado ha adeguatamente motivato, illustrando le ragioni che conducono a ritenere che il reato sia stato commesso dall'odierno ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 14 gennaio 2019 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), per il reato di cui agli art. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), per il reato di cui agli art. 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte di appello, su impugnazione del Pubblico ministero, ha ordinato la demolizione delle opere abusive e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di appello si è limitata a dare atto della colpevolezza dell'imputato senza motivare in proposito. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Con l'atto di appello l'odierno ricorrente si era limitato ad invocare, quanto al reato di cui al capo 1), la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e) in relazione alle altre imputazioni, la misura eccessiva del trattamento sanzionatorio. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Solo in relazione al delitto di cui al capo 5) il Mazzé ha contestato, con l'atto di appello, la sua penale responsabilità, ma in relazione a detto capo la sentenza di secondo grado ha adeguatamente motivato, illustrando le ragioni che conducono a ritenere che il reato sia stato commesso dall'odierno ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 5
Sentenza Cassazione n. 12809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris