CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua indicata nel provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Messina del 2.12.2020. A ragione della decisione, rilevava che i reati di cui alla pena in espiazione erano stati commessi sino al 2014 e che non risultava che il Gemelli avesse da allora commesso altri fatti di rilevanza penale; che il condannato aveva ammesso le proprie responsabilità e si era reso disponibile a prestare attività riparativa, come si evinceva dalla relazione dell'U.E.P.E.; riteneva, quindi, che sussistessero i presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, misura idonea a prevenire il rischio di reiterazione criminosa e a contribuire alla rieducazione del prevenuto. Aggiungeva che, sebbene il condannato non prestasse attività lavorativa (il Gemelli viveva con la madre la cui pensione era l'unica fonte di reddito) e che lo stesso, come aveva riferito l'U.E.P.E., si era mostrato poco propositivo quanto al futuro non evidenziando proposte progettuali concrete, la misura più ampia con l'obbligo di recarsi al Ser. D. per un colloquio valutativo e di seguire il programma che il servizio dovesse reputare idoneo, unitamente a una presa in carico da parte dell'U.E.P.E. per il coinvolgimento in attività riparative e/o socialmente utili, appariva idoneo strumento ai fini rieducativi. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Messina, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge, evidenziando che il Tribunale non avrebbe considerato i presupposti di cui all'art. 47 Ord. Peri., ovvero il conseguimento di una concreta e ragionevole prognosi favorevole sulla rieducazione del condannato e la capacità della misura alternativa di prevenire il pericolo di ricadute criminose. Ha specificato che la mancanza di lavoro e l'assoluta assenza di tentativi da parte del condannato di reperirlo connoterebbero negativamente la prognosi; l'istante, secondo la relazione dell'U.E.P.E., sarebbe stato, infatti, poco propositivo quanto al futuro non evidenziando proposte progettuali concrete; il dato meramente "labiale" della disponibilità prestata allo svolgimento di attività ripartiva sarebbe privo di concretezza e denoterebbe l'assenza di reali prospettive risocializzanti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della stessa.Ha, in proposito, sostenuto che rimpianto motivazionale sarebbe insufficiente e incongruo non soltanto per le considerazioni svolte nel precedente motivo di impugnazione, ma soprattutto perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare che l'istante era stato già affidato al servizio sociale nel 2006 e successivamente aveva commesso i reati in esecuzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso, che vanno scrutinati unitariamente per l'intima connessione delle argomentazioni a sostegno, non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, giova osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 25/10/1994, Ricci; 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; 15/11/2001, Chifari, Rv. 220473; 04/03/1999, Rv. 213062) il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati. 2. Tale indagine, nel caso di specie, è stata correttamente effettuata. L'ordinanza impugnata è, infatti, coerentemente e puntualmente motivata, avendo il Tribunale di sorveglianza valorizzato, come in precedenza cennato, le seguenti circostanze: i reati di cui alla pena in espiazione erano stati commessi sino al 2014; non risultava che il Gemelli avesse da allora commesso altri fatti di rilevanza penale; il condannato aveva ammesso le proprie responsabilità e si era reso disponibile a prestare attività riparativa; l'attaccamento al contesto familiare. A fronte di ciò, il ricorrente ha dato rilievo fondamentale all'assenza di attività lavorativa e alla situazione di passività del condannato; epperò, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, si deve avere riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, verificando se gli elementi disponibili consentano di trarre un giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato.In altre parole, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, è sempre necessaria una prognosi di rieducabilità e di prevenzione del rischio di recidiva desunto dal comportamento del condannato, che il Tribunale di sorveglianza, con argomentare congruo e adeguato, ha nel caso di specie effettuato, imponendo, in ragione della pur rilevata personalità poco propositiva del condannato, specifici obblighi. 3. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso, il