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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 35116/2023

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9325/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 4711/2019 depositata il 30/07/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 13 settembre 2023, Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato le conclusioni scritte per l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero l’accoglimento del secondo motivo senzarinvio; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle imprese in data 13.6.2014, avviso di accertamento recante rettifica della dichiarazione IVA per il 2013 con esclusione del credito IVA per euro 51.880,00 portato dall’anno precedente e già annullato con precedente avviso di accertamento per l’anno 2012 sul presupposto che, trattandosi di società non operativa per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell’art. 30 comma 4 legge n. 724/94 l’eccedenza IVA (rimborsata, comunque, per euro 49.414,00) risultante dalla dichiarazione annuale non era ammessa al rimborso.

2. L’atto è stato impugnato dai due soci della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], e il loro ricorso è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma con la motivazione che l’avviso doveva considerarsi nullo, in quanto emesso nei confronti di soggetto inesistente e in difetto di contraddittorio.

3. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello incidentale sulle spese; la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio ha accolto il gravame dell’Agenzia, osservando che secondo l’art.2945 c.c. nei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta succedono i soci che ne rispondono nei termini di legge, e ha ritenutoassorbito quello della società. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. srlaffidato a sei motivi, illustrati con memoria. 5.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La causa va definita in via pregiudizial e alla luce del fatto che , avendo l’Agenzia rinunziato all’appello nei confronti dell’altro socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA], la signora [OSCURATO:PERSONA], al giudizio d’appello aveva partecipato s oltanto la [OSCURATO:SOCIETA] , in violazione, quindi, dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui l’atto d’appello «è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado».

Non rileva la rinuncia all’appello dell’Agenzia nei confronti della predetta socia, non essendo il litisconsorzio necessario disponibile dalle parti (Cass. n. 3920 del 1987). 2.Tale litisconsorzio necessario ha origine processuale e prescinde dalla scindibilità dei rapporti sostanziali (Cass. n. 16362 del 2020; Cass. n. 6285 del 2018), cosicché sin dal grado d’appello, come rilevato dal Pubblico Ministero, ricorre un difetto nella integrità del contraddittorio che determina la nullità della sentenza impugnata e impone il rinvio della causa al giudice di secondo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso.

3. Invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (ultimamente, Cass. n. 4303 del 2023).

4. Proprio in tema di legittimazione degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio rispetto al quale, se si agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione (Cass. n. 15637 del 2019; Cass. n. 17492 del 2018).

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha agito per recuperare un credito verso la società debitrice e, per essa, verso i suoi soci-successori.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata e le parti vanno rinviate innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo giudizio a contradditorio integrato come sopra disposto. p.q.m. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9325/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4711/2019 depositata il 30/07/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 13 settembre 2023, Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato le conclusioni scritte per l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero l’accoglimento del secondo motivo senzarinvio; sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle imprese in data 13.6.2014, avviso di accertamento recante rettifica della dichiarazione IVA per il 2013 con esclusione del credito IVA per euro 51.880,00 portato dall’anno precedente e già annullato con precedente avviso di accertamento per l’anno 2012 sul presupposto che, trattandosi di società non operativa per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell’art. 30 comma 4 legge n. 724/94 l’eccedenza IVA (rimborsata, comunque, per euro 49.414,00) risultante dalla dichiarazione annuale non era ammessa al rimborso. 2. L’atto è stato impugnato dai due soci della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la signora [OSCURATO:PERSONA], e il loro ricorso è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma con la motivazione che l’avviso doveva considerarsi nullo, in quanto emesso nei confronti di soggetto inesistente e in difetto di contraddittorio. 3. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello incidentale sulle spese; la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio ha accolto il gravame dell’Agenzia, osservando che secondo l’art.2945 c.c. nei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta succedono i soci che ne rispondono nei termini di legge, e ha ritenutoassorbito quello della società. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. srlaffidato a sei motivi, illustrati con memoria. 5.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La causa va definita in via pregiudizial e alla luce del fatto che , avendo l’Agenzia rinunziato all’appello nei confronti dell’altro socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA], la signora [OSCURATO:PERSONA], al giudizio d’appello aveva partecipato s oltanto la [OSCURATO:SOCIETA] , in violazione, quindi, dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui l’atto d’appello «è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado». Non rileva la rinuncia all’appello dell’Agenzia nei confronti della predetta socia, non essendo il litisconsorzio necessario disponibile dalle parti (Cass. n. 3920 del 1987). 2.Tale litisconsorzio necessario ha origine processuale e prescinde dalla scindibilità dei rapporti sostanziali (Cass. n. 16362 del 2020; Cass. n. 6285 del 2018), cosicché sin dal grado d’appello, come rilevato dal Pubblico Ministero, ricorre un difetto nella integrità del contraddittorio che determina la nullità della sentenza impugnata e impone il rinvio della causa al giudice di secondo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso. 3. Invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (ultimamente, Cass. n. 4303 del 2023). 4. Proprio in tema di legittimazione degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio rispetto al quale, se si agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione (Cass. n. 15637 del 2019; Cass. n. 17492 del 2018). Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha agito per recuperare un credito verso la società debitrice e, per essa, verso i suoi soci-successori. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata e le parti vanno rinviate innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo giudizio a contradditorio integrato come sopra disposto. p.q.m. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma,
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