CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 26529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 09/02/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale, previa rideterminazione della pena, è stata confermata la loro condanna per condotte contestate ai sensi dell'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. n.309. L'unico motivo di ricorso articolato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851 - 01); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione inferiore alla media edittale. L'unico motivo proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], attinente all'assenza dei presupposti per la contestazione della recidiva, è inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., non essendo la relativa deduzione stata posta alla base di motivo di appello (e unicamente indicata in sede di relative conclusioni). Sotto tale profilo, contrariamente rispetto alla deduzione del ricorrente, va rilevato come il lamentato errore - attenendo all'erronea contestazione della circostanza per essere i precedenti effetti delle condanne stati estinti a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali - non si traduca in un vizio di illegalità della pena; difatti, va richiamato il principio per cui l'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della pena, sicché la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M., Rv. 257010 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2026 Il Consigliere estensore Il 1 P idente Vihc..z ella DEPOS!' INSezione 1 5 LUG 2026 it DIR ViTORF [OSCURATO:PERSONA] O 3