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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18570/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione di merito con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di appello di Milano per la ravvisata pericolosità criminale dell'imputato, e quindi facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 iNere estensore [OSCURATO:PERSONA],si ente d [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA].I.F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione di merito con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di appello di Milano per la ravvisata pericolosità criminale dell'imputato, e quindi facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 iNere estensore [OSCURATO:PERSONA],si ente d [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA].I.F