CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02386/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 011CUA8) n. in Moldavia il 3/8/1992 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Forino in data 17/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 13/7/2021, qualificati i fatti contestati ai capi 1) e 2) della rubrica ai sensi degli artt. 629 e 56,629 cod.pen., riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., rideterminava in anni uno, mesi sei, giorni venti ed euro 500,00 di multa la pena inflitta all'imputato. 2. Il primo motivo del ricorso che lamenta l'erronea valutazione della prova è articolato in fatto in quanto il difensore propugna, ponendosi in diretto rapporto con le denunzie delle pp.00., un'alternativa lettura delle emergenze acquisite a fronte di una motivazione che ( pag. 5) ha congruamente scrutinato le doglianze difensive e le ha disattese con un percorso argomentativo che non mostra frizioni logiche sia con riguardo all'idoneità intimidatoria delle condotte che al dolo. 2.1 Meramente reiterative risultano le censure relative al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. e all'entità dell'aumento operato ex art. 81 cod.pen., avendo la Corte distrettuale dato conto (pag. 5) dell'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la circostanza del risarcimento del danno mentre, in accoglimenl:o del gravame difensivo, l'aumento per continuazione è stato contenuto nella misura di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]