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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34433/2026

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03/2026 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,in subordine, che l’ordinanza impugnata sia annullata limitatamente al capo b);uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha respintol’istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indaginipreliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora inrelazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 (capo b), 81, 110, 48, 476 (capo c) e81, 110, 640-bis cod. pen. (capo d).Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], quale membro del [OSCURATO:PERSONA], Presidente della [OSCURATO:PERSONA] ambiente, energia e protezionecivile, abusando dei suoi poteri e delle sue funzioni, avrebbe messo la propriaposizione istituzionale al servizio degli interessi della società [OSCURATO:SOCIETA]., perrimuovere gli ostacoli amministrativi che impedivano l'erogazione delfinanziamento pubblico destinato alla realizzazione di un impianto produttivo.Dopo che gli uffici regionali competenti avevano ribadito la necessità dellaValutazione di incidenza ambientale (VINCA), il ricorrente avrebbe esercitatopressioni sulla Dirigente responsabile e, preso atto dell'impossibilità di ottenere unsuo parere favorevole, avrebbe ideato un diverso percorso amministrativo, voltoa sottrarre la pratica alla competenza dell'ufficio regionale, mediante promozionedi una convenzione tra il Comune di Cancello ed Arnone, nel cui territorio insistel’impianto produttivo, e il Comune di Castello del Matese, già delegato in materiae dotato di [OSCURATO:PERSONA] ambiente per le VINCA; avrebbe influenzato i soggetticomunali coinvolti, così ottenendo un provvedimento che attestava la nonnecessità della VINCA, tanto da consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di stipulare ilcontratto di finanziamento con INVITALIA e di ottenere le prime erogazioni.

Ciò inquanto la legittimità dell'intervento, dal punto di vista della sua conformità alladisciplina urbanistica ed ambientale, era la condizione esplicitamente richiesta perl'ammissione della società al contributo pubblico fornito da INVITALIA.Quale controprestazione, il ricorrente avrebbe accettato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente presidente e socio di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento del noleggio diuno yacht per sé, per i propri familiari e per altri accompagnatori nelle giornatedel 9 e 10 settembre 2023, per un valore di euro 7.320 (capo b).Al capo c) si contesta il concorso nel delitto di falso per induzione, per averprodotto, in allegato alla richiesta di parere alla [OSCURATO:PERSONA] ambientale diCastello del Matese, una falsa asseverazione, predisposta dal geom.

Cuccaro, circala distanza dell'impianto dal [OSCURATO:PERSONA] 2000, nonché un falso studio ambientaledel 30/10/2023, nel quale i lavori e le attività di cantiere venivano descritti come"da realizzare su un arco di 4 anni...960 giorni di cantiere", nonostante l'impiantofosse stato già quasi totalmente costruito alla data del 02/11/2023, cosi inducendoin errore la [OSCURATO:PERSONA] ambientale che emetteva un parere nel quale riportavai falsi dati.Al capo d) si contesta il concorso nel delitto di truffa aggravata in danno diINVITALIA, che, nella procedura di richiesta di agevolazioni avanzata da Spinosas.p.a., con la produzione del parere ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune diCastello Matese, sarebbe stata indotta in errore sulla non assoggettabilità a VINCAdell'intervento da finanziare ed avrebbe, perciò, sottoscritto il contratto difinanziamento per euro 13.400.000 circa, procedendo alla successiva erogazionedi euro 2.453.176,80 a titolo di anticipazioni a fondo perduto ed euro 1.500.802,00a titolo di finanziamento agevolato (totale 3.953.976,60), accreditati sulla filialedi Napoli della banca [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’erogazione in favore di Spinosas.p.a. del finanziamento pubblico.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 15 Cost.,14, comma 1, d. lgs n. 51 del 2018, 185, 191, 234, 253, 254, 587 cod. proc. pen.,220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'utilizzabilità del materiale probatorioposto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria relativo al capo b).Si deduce, in primo luogo, che l’annullamento ad opera della Corte dicassazione del decreto di sequestro dei dispositivi elettronici in uso sia al ricorrenteche a terzi, del 02/10/2024, determinerebbe l'inutilizzabilità di tutti i datiinformatici successivamente estratti.Oltre a ciò, si deduce che le conversazioni WhatsApp spontaneamenteconsegnate da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state acquisite in violazione dell’art. 254cod. proc. pen., trattandosi di corrispondenza informatica la cui acquisizioneavrebbe richiesto l’adozione di uno specifico decreto di sequestro.

Né potrebbemesse a disposizione da uno degli interlocutori.

Qualora, infatti, la comunicazionetra più soggetti si svolga in un contesto riservato, permane l’esigenza di garantirela libertà e la segretezza delle comunicazioni, con conseguente necessità dirispettare le relative garanzie previste dall’ordinamento.La difesa deduce, inoltre, che illegittimamente il Tribunale avrebbe valorizzatoil contenuto delle chat attraverso le dichiarazioni testimoniali dei soggetti escussi,poiché che tale operazione realizza un aggiramento del divieto di utilizzazione dellaprova illegittimamente acquisita.

Ai fini della cd. prova di resistenza aggiunge che,espunti dal compendio cautelare gli elementi ritenuti inutilizzabili, il quadroindiziario relativo al delitto di corruzione risulterebbe privo di sufficienteconsistenza.2.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 318cod. pen. e 273 cod. proc. pen. per difetto degli elementi costitutivi del delitto dicorruzione.L’ordinanza non chiarisce quale natura abbia il weekend in barca delsettembre 2023 nella prospettata intesa corruttiva.

Non viene chiarito, infatti, seil soggiorno costituisca l’adempimento di una promessa precedentementeformulata e accettata, ovvero se rappresenti il perfezionamento dell’accordo, né,soprattutto, se esso sia in rapporto di corrispettività con la prestazione del pubblicoufficiale.Sul punto, la motivazione risulterebbe meramente apparente, in quanto, oltrea non confrontarsi adeguatamente con la dichiarazione liberatoria resa da [OSCURATO:PERSONA],finisce per attribuire valenza corruttiva alla presunta attività svolta dal ricorrentein favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della sola prossimità temporale tratale attività e il soggiorno in barca.Una simile impostazione, tuttavia, sembra postulare, senza adeguatadimostrazione, che qualsiasi utilità o liberalità proveniente da un privato in favoredi un pubblico agente, ove temporalmente prossima a un interessamento diquest’ultimo per questioni riconducibili al primo, sia di per sé idonea a integrareun fatto corruttivo.

Tale automatismo non consente, però, di individuare nél’esistenza di un accordo corruttivo né il necessario rapporto di reciprocità tra leprestazioni, tenuto conto che l'ipotesi della corruzione funzionale susseguenteesula dal perimetro dell'art. 318 cod. pen., che limita la tipicità alla sola corruzioneantecedente, a differenza del successivo art. 319 cod. pen.2.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 318 cod.pen. e 273 cod. proc. pen., in quanto le condotte contestate al ricorrente non sonoriconducibili, neppure sul piano indiziario, al delitto di corruzione per l’eserciziodella funzione, difettando l’individuazione delle funzioni e dei poteri propri delpubblico ufficiale che avrebbero costituito oggetto del presunto accordo illecito erisultando, per converso, le attività oggetto del prospettato mercimonio estraneeall’ambito delle sue competenze.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e Presidente della Commissioneambiente, non aveva alcuna competenza diretta sulle procedure VINCA, che eranoComuni di Cancello ed Arnone e Castello del Matese.Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non individua alcun potere tipicoconcretamente esercitato da [OSCURATO:PERSONA].

Non viene infatti indicato alcun attoriconducibile alle prerogative del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] da luipresieduta, mentre l'intera motivazione descrive soltanto un'attività diinteressamento politico e di mediazione relazionale presso pubblici ufficialiappartenenti ad amministrazioni diverse.Si aggiunge che l’ordinamento distingue nettamente le competenze delConsiglio [OSCURATO:PERSONA] da quelle della [OSCURATO:PERSONA], attribuendo ai Dirigenti diquest'ultima piena autonomia nella gestione delle procedure amministrative.

IConsiglieri Regionali non dispongono di poteri di direzione, impulso o controllosugli uffici della [OSCURATO:PERSONA] e, a maggior ragione, non possono incidere sulle decisionidelle Amministrazioni comunali.2.4.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, 110,48, 476, comma 1 e 2, 640-bis cod. pen. per difetto di gravi indizi in ordine aireati di falso e truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici.Il Tribunale avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di istigatore nellapredisposizione di elaborati contenenti dati non veritieri, senza spiegare in chemodo egli avrebbe concretamente suggerito tali contenuti e senza confrontarsi congli elementi probatori di segno contrario.In particolare, il ricorso evidenzia che i dati ritenuti falsi – relativi alla capacitàproduttiva dell'impianto, alla distanza dal sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 e allo stato direalizzazione del caseificio – erano già contenuti in una relazione trasmessa dagliimprenditori a INVITALIA nel novembre 2022.

Tali informazioni non sono stateideate, dunque, dal ricorrente, ma costituivano elementi tecnici già formalmenterappresentati alle Amministrazioni competenti.Inoltre, la perizia relativa alla distanza dell'impianto dal sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 erastata autonomamente predisposta e asseverata dal geometra Cuccaro prima delleconversazioni valorizzate dall'accusa; lo stesso professionista ha dichiarato di nonavere mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA] né di avere ricevuto da lui alcuna indicazione.Parimenti infondata sarebbe la contestazione relativa allo stato diavanzamento dell'opera.

La difesa osserva che tutta la documentazionesequestrata presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] descrive il caseificio come già realizzato,riportando l'inizio dei lavori, le opere eseguite e le caratteristiche dell'impianto.

Ladicitura secondo cui l'opera sarebbe stata ancora "da realizzare", contestatadall'accusa, comparirebbe esclusivamente nello studio ambientale depositato il31/10/2023, documento redatto autonomamente dai nuovi professionisti incaricatidagli imprenditori.Sotto tale profilo, il ricorso evidenzia che la fase conclusiva della pratica èstata interamente gestita dall'architetto Cirielli e dagli altri tecnici dei [OSCURATO:PERSONA], i qualihanno curato autonomamente la redazione dello studio ambientale e i rapporti congli enti competenti.2.5.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e275 cod. proc. pen. per difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.La motivazione sul punto si confronterebbe in maniera meramente apparente conil fatto che il ricorrente, all'epoca dei fatti esponente della maggioranza ePresidente della [OSCURATO:PERSONA] ambiente, ricopre ora la carica di ConsigliereRegionale dell'opposizione e che, a seguito delle recenti elezioni, è completamentemutata la composizione del Consiglio [OSCURATO:PERSONA].

Non viene tenuto in debito conto,poi, il tempo trascorso rispetto alle vicende oggetto di provvisoria contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va preliminarmente affrontato il tema dell’ammissibilità del ricorso postodal Procuratore generale, che ha rilevato che l’atto di impugnazione cautelare èstato irritualmente proposto solo via pec, nonostante fosse obbligatorio il suodeposito con modalità telematiche prescritte (deposito tramite portale) a fare datadal 1° aprile 2026.Emerge dagli atti che il ricorso è stato depositato il 18 maggio 2026 sia viapec che tramite “portale”, per cui deve considerarsi ammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1.

Questa Corte, con sentenza n. 17479 del 04/02/2025, ha annullato ildecreto di sequestro probatorio dei dispositivi informatici degli indagati,disponendo la restituzione non solo dei supporti materiali, ma anche dei datiestrapolati dagli stessi.La difesa ha eccepito innanzi al Tribunale per il riesame l’inutilizzabilitàpatologica delle chat estrapolate da detti dispositivi, in ragione della mancanza diun decreto di sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.Il Tribunale per il riesame ha rilevato che la censura era stata sologenericamente dedotta «poiché allorquando viene eccepita l'inutilizzabilità di unmezzo di prova, la difesa è tenuta ad illustrare, a pena di inammissibilità peraspecificità della censura, l'incidenza dell’eventuale eliminazione del predettoelemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di provaacquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le risultanze residue sono sufficienti a giustificare il convincimento delgiudice» (pag. 6 provvedimento impugnato).Tale conclusione è errata.La peculiarità del giudizio di riesame, rimedio riservato all'indagato oimputato, si giustifica in ragione del fatto che esso costituisce la prima occasionedi valutazione della vicenda cautelare nel pieno contraddittorio tra le parti.«Per questo motivo l’attività del giudice del riesame non consistenell'affrontare motivi specifici ma, essendo sufficiente ad attivare la procedura lamera richiesta ancorché priva di motivazione, consiste nella valutazione, ex novoed anche in base di nuovi elementi - appunto "riesame" - nel contraddittorio tra leparti» (Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, Straccia, Rv. 254416 – 01).La diversa natura di tale giudizio spiega, altresì, perché il c.d.

«giudicatocautelare» non si formi sull'ordinanza applicativa della misura non impugnata, masoltanto sul provvedimento adottato all'esito del riesame (Sez. 6, n. 7375 del03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Bidognetti, Rv. 246026), vale a dire a seguito diuna fase nella quale sia stato effettivamente assicurato il contraddittorio tra leparti.Non vi è, dunque, spazio per ridurre la cognizione del giudice del riesame, ilcui compito è la valutazione globale della vicenda cautelare, a prescindere daquelle che sono le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione, che valgonosoltanto ad attenuare l’obbligo di motivazione, nel senso che, sui punti non oggettodi censura, la motivazione potrà essere articolata in modo sintetico e noncondizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa.

Perquesto, del resto, il giudice del riesame può annullare o riformare in sensofavorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi daquelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragionidiverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 5, n.40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03).Non sono, dunque, applicabili al giudizio di riesame i principi relativi alla cd.prova di resistenza, riferiti alla diversa materia del ricorso in cassazione.L’erroneità della motivazione sul punto non incide, tuttavia, sul complessivoimpianto motivazionale dell’ordinanza impugnata, che ha proceduto ad un pienoesame e ha fondato il quadro indiziario a carico del ricorrente sui contenuti delleintercettazioni, sugli esiti delle attività di polizia giudiziaria e sulle dichiarazionirese dai soggetti escussi a sommarie informazioni.2.2.

La difesa ha dedotto, poi, l’inutilizzabilità derivata delle sommarieinformazioni testimoniali, nella parte in cui riportano il contenuto dellecomunicazioni via chat scambiate con i dispositivi illegittimamente sequestrati.Questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, haprecisato che l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esitidell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specificomezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuticon un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivatale deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata datalettura delle conversazioni intercettate (Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv.286939 – 03) né le deposizioni rese dagli interlocutori sul loro contenuto (Sez. 6,n. 1007 del 07/11/2019, Franceschi, Rv. 277586 – 01).Il fondamento di tale principio risiede nella natura autonoma del mezzo diprova attraverso il quale il contenuto delle conversazioni viene acquisito alprocesso: la deposizione resa dal soggetto che abbia avuto diretta conoscenza diquel contenuto costituisce, infatti, un mezzo di prova distinto e autonomo rispettoall’attività di intercettazione, sicché l’inutilizzabilità di quest’ultima non si comunicaalla deposizione.Tali principi devono trovare applicazione anche con riguardo all’inutilizzabilitàdelle chat acquisite mediante il sequestro illegittimo del dispositivo sul quale eranomemorizzate, quando, come nel caso in esame, il contenuto delle conversazionisia stato successivamente riferito dagli interlocutori sentiti a sommarieinformazioni.Anche in tale ipotesi, infatti, l’eventuale inutilizzabilità dell’elemento acquisitomediante il sequestro non determina, per ciò solo, l’inutilizzabilità della successivadeposizione, trattandosi di un autonomo mezzo di prova, il cui contenuto non vieneacquisito al processo direttamente attraverso l’atto di apprensione del dispositivo,ma attraverso la dichiarazione resa dal soggetto che ne riferisce il contenuto.2.3.

Si contesta, inoltre, l’utilizzabilità delle chat tra [OSCURATO:PERSONA], PaoloGriffo e [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente prodotte dal primo, in quanto nonacquisite mediante un provvedimento di sequestro.Sul punto va ribadito che l’acquisizione degli screenshots di messaggiWhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede unprovvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta unaconversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del28/02/2025, Rv. 287746 – 01).In tale ipotesi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non viene inrilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ai sensi dell’art. 15Cost., poiché le chat non sono state acquisite da soggetti estranei allacomunicazione.Il Tribunale per il riesame ha, pertanto, fatto corretta applicazione di taliprincipi, respingendo l’eccezione di inutilizzabilità patologica delle chat sul rilievoche esse erano state spontaneamente messe a disposizione degli investigatori dauno degli interlocutori, [OSCURATO:PERSONA], in occasione della sua escussione asommarie informazioni.3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenzadegli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 318 cod. pen., possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.3.1.

Il ricorrente rileva che la corruzione è un reato proprio funzionale erichiede che l'atto oggetto del patto illecito rientri nella sfera di competenza delpubblico ufficiale.

Diversamente, quando il soggetto si limita a sfruttare il proprioprestigio politico o le proprie relazioni personali per influenzare altri funzionari,può, al più, configurarsi il delitto di traffico di influenze illecite.Secondo la difesa l'attività contestata consisterebbe esclusivamente ininiziative di carattere politico e relazionale, prive di qualsiasi esercizio ostrumentalizzazione di poteri funzionali propri dell'ufficio ricoperto, per cui i fatti,anche se ritenuti provati, non potrebbero integrare il delitto di corruzione.3.2.

L’art. 318 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che, «per l'esercizio dellesue funzioni o dei suoi poteri», indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaroo altra utilità o ne accetta la promessa.La disposizione incrimina la condotta del pubblico ufficiale che “vende”,secondo lo schema del do ut des, le proprie funzioni o i propri poteri e non richiedel’individuazione di uno specifico atto dell’ufficio quale oggetto dell’accordocorruttivo.Essa, dunque, anticipa la soglia di tutela della pubblica amministrazione,colpendo già l’asservimento della funzione agli interessi del privato, prima ancorache tale disponibilità si traduca nel compimento di uno specifico atto.L’oggetto dell’intesa può, pertanto, essere costituito dalla stessa disponibilitàdel pubblico ufficiale a orientare l’esercizio futuro della funzione alla cura degliinteressi del privato, senza che questi siano necessariamente individuatil’accordo programmatico mediante il quale il pubblico funzionario si pone adisposizione del privato, prevenendo l’evenienza che tale asservimento possasuccessivamente tradursi nella concreta deviazione dell’azione amministrativamediante il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio (punita più severamentedal successivo art. 319 cod. pen.).Ne deriva che l’art. 318 cod. pen. tutela, già nella fase di esposizione apericolo, il principio di imparzialità e il corretto esercizio della funzione pubblica,vietando al pubblico ufficiale di ricevere utilità in ragione della funzione esercitatae, specularmente, al privato di corrisponderle quale corrispettivo della disponibilitàdel funzionario.Il riferimento all'esercizio dei “poteri” connessi al ruolo amplia il perimetrodella condotta punibile oltre quanto strettamente riferibile allo svolgimento delleproprie attività istituzionali e consente di sanzionare la corruzione finalizzata aincidere su attività non di stretta competenza del singolo pubblico ufficiale, quandoegli possa avere una concreta influenza proprio in ragione del ruolo rivestito nellaAmministrazione di appartenenza.Dunque, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare o nella sfera dicompetenza o, comunque, nella sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene ilsoggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, egli possa esercitare unaqualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023,Alessandrì, Rv. 285886 – 02).Così, si è sostenuto che l’"atto d'ufficio" non deve essere inteso in sensostrettamente formale, in quanto esso è integrato anche da un comportamentomateriale (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore e altri, Rv. 269831 – 01),come l’intervento per convincere un collega, abusando della fiducia insita neirapporti di ufficio.Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione, non èdeterminante che l’atto compiuto o da compiere sia ricompreso nell'ambito dellespecifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, maè necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenzedell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possaesercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.Diversamente nel reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-biscod. pen. l’agente, che ben può essere un pubblico ufficiale, vende la sua possibileinfluenza sul pubblico ufficiale che ha competenza sull’attività di interesse.

Il reatosussiste quando il funzionario che agisce non è consapevole del mercimonio delsuo ufficio fatto da altri, poiché, in caso contrario, si realizzerebbe la diversa ipotesidi concorso nel delitto di corruzione.

E infatti è essenziale che non si sia realizzata,nemmeno a livello di tentativo, la corruzione e ciò sia perché l'articolo 346-bis cit.contiene una clausola esplicita di riserva sia perché la stessa definizione dellacondotta di traffico di influenze esclude che una qualsiasi parte del prezzo possaessere destinata al pubblico ufficiale.Il problema di distinguere le due fattispecie si pone con particolare evidenzaquando il pubblico ufficiale si attivi presso soggetti terzi che conservano lacompetenza formale sulla decisione: in questi casi occorre stabilire se egliintervenga esercitando, anche informalmente, una potestà o una prerogativariconducibile al proprio ufficio, ovvero se si limiti a far valere la propria posizionee la propria personale capacità di persuasione.In altri termini, non è sufficiente accertare che il soggetto abbia “venduto” lapropria capacità di incidere sulla decisione altrui, ma occorre stabilire se ciò cheegli ha posto a disposizione del privato sia stato il potere funzionale propriodell’ufficio oppure la sola influenza personale derivante dalla posizione rivestita.Occorre, cioè, verificare se l’intervento promesso o realizzato costituiscaespressione, diretta o indiretta, dei poteri o delle prerogative dell’ufficio, oppurese la carica costituisca soltanto il presupposto fattuale della capacità del soggettodi esercitare influenza su altri pubblici ufficiali.

Nel primo caso, il mercimonioinveste la funzione pubblica e può integrare la corruzione; nel secondo, vieneinvece in rilievo la messa a disposizione di una capacità di influenza estranea allasfera funzionale propria dell’agente, che può, eventualmente, assumere rilievonell’ambito della diversa fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen.3.3.

Il Tribunale per il riesame ha ritenuto che dal quadro indiziario emergache il ricorrente ha assunto l'impegno di “risolvere il problema” di [OSCURATO:SOCIETA].,che non aveva i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento pubblico,sfruttando costantemente il proprio ruolo di Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ambiente.Dopo avere incontrato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e avere promesso di «sbloccarel'antipatico inghippo», ha chiesto di essere presentato alla Dirigente regionalecompetente, dinanzi alla quale si è qualificato quale Presidente della CommissioneAmbiente, contestando l'operato dell'ufficio e tentando di impedirne ulterioriapprofondimenti istruttori.Poiché tale iniziativa non ha prodotto il risultato sperato, ha elaborato unadiversa strategia, consistente nel sottrarre la competenza sulla procedura dirilascio della VINCA alla Regione per trasferirla alla [OSCURATO:PERSONA] comunale diCastello del Matese, ritenuta più facilmente influenzabile.

In tale contesto si èe Castello del Matese e ha mantenuto continui rapporti con amministratori locali eDirigenti regionali al fine di orientare l'intera procedura amministrativa.Particolarmente significativa, quale manifestazione del potere di influenza, è,secondo il Tribunale per il riesame, la predisposizione della cosiddetta "nota dellemozzarelle", documento redatto dal ricorrente e personalmente consegnatoall'assessorato regionale, pur in assenza di una richiesta dell'ufficio competente.Tale iniziativa viene qualificata come un'interferenza irrituale, finalizzata aottenere una rivalutazione dei precedenti pareri negativi, nel tentativo diconsentire a [OSCURATO:SOCIETA]. di superare gli ostacoli amministrativi senza attivarela regolare procedura di screening ambientale, che avrebbe inevitabilmenteevidenziato le criticità del progetto.Secondo l’ordinanza impugnata, le intercettazioni dimostrano che il ricorrenteha mantenuto un ruolo di costante direzione e coordinamento dell'interaoperazione anche dopo il trasferimento della competenza alla Commissionecomunale.

Vengono richiamate, in particolare, le conversazioni dalle quali emergela convinzione dei [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente recepitoquanto da loro predisposto («mandateci una cosa, diteci cosa dobbiamo scriveree non ci sono problemi») e, soprattutto, quella in cui [OSCURATO:PERSONA], esasperato per iritardi, afferma: «Giovà ti sei preso quest'impegno, risolvi questo problema, vediquesto scemo, vedi questi buttati chi sono, dove cazzo ci hai mandati!».3.4.

Secondo la ricostruzione del giudice del riesame, dunque, il ricorrente,pur non partecipando direttamente al processo decisionale, ha sfruttato il suoruolo, prima attivandosi in ambito regionale e, poi, concretamente determinandoil contenuto della decisione della commissione comunale.Nella prima fase, egli ha esercitato, dietro corrispettivo e in attuazionedell’accordo corruttivo, poteri propri della funzione rivestita.Tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere integrato il quadro dei graviindizi in ordine al reato di corruzione contestato.Sarà, invece, oggetto di ulteriore approfondimento il secondo segmento dellacondotta, nella prospettiva sopra delineata, verificando, cioè, se il ricorrente abbiautilizzato, anche attraverso comportamenti materiali, poteri e prerogativericonducibili alla propria funzione pubblica, ovvero se, una volta esaurita la sferadei poteri propri, abbia fatto valere esclusivamente la propria autorevolezza ecapacità di influenza nei confronti dei pubblici ufficiali chiamati ad assumere ladecisione.

Solo nel primo caso, infatti, il prezzo dell’intervento può essere riferitoall’esercizio della funzione o dei poteri propri, secondo lo schema dell’art. 318 cod.pen.; nel secondo, la condotta deve essere valutata alla luce del diverso paradigmadel traffico di influenze illecite.Allo stato, ai fini della decisione sulla misura cautelare, non è rilevanterisolvere tale dubbio di qualificazione, alla luce di quanto detto sul primo segmentodi condotta.3.5.

Sotto altro profilo, la difesa contesta sia l’esistenza di un patto corruttivosia l’astratta configurabilità della cd. corruzione impropria susseguente.La censura non è fondata.La corruzione si configura come un contratto sinallagmatico a causa illecita tracorrotto e corruttore, avente ad oggetto la messa a disposizione della funzione odei poteri del pubblico ufficiale in cambio di denaro o altra utilità.

Il reato siperfeziona con l’accordo ovvero con la ricezione dell’utilità e, trattandosi di reatodi pericolo, non richiede che si sia concretamente verificato uno sviamento dellafunzione amministrativa.È, pertanto, necessario che sia provata l’esistenza di un accordo di scambio,nel quale la prestazione del pubblico ufficiale — consistente nel compimento dispecifici atti ovvero nella stabile messa a disposizione della funzione — trovi lapropria causa nella dazione o promessa indebita.

In tal senso, è stato chiarito cheanche lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di terziè riconducibile all’art. 318 cod. pen., salvo che la messa a disposizione dellafunzione sia finalizzata (anche) al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio(Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla).Nella pratica, la prova diretta dell’accordo è spesso difficilmente acquisibile edeve essere ricostruita attraverso elementi indiziari.

Occorre, in ogni caso,individuare con precisione la prestazione del pubblico ufficiale e, soprattutto,verificare l’esistenza del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione.In tale prospettiva, perde rilievo la distinzione, propria della disciplinaanteriore alla riforma del 2012, tra corruzione impropria antecedente esusseguente.La previgente normativa distingueva, infatti, la corruzione finalizzata alcompimento di un atto dell’ufficio dalla successiva ricezione della «retribuzione perun atto d’ufficio da lui già compiuto».

Quest’ultima fattispecie ricorreva, tuttavia,soltanto quando l’utilità fosse corrisposta dopo il compimento dell’atto senza chefosse intervenuto anteriormente alcun accordo sulla remunerazione.

La stessaformulazione legislativa rendeva evidente tale distinzione, poiché la corruzioneantecedente comprendeva tanto la retribuzione già ricevuta quanto quellasemplicemente promessa prima del compimento dell’atto («Il pubblico ufficiale,che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denarood altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa…»).

La corruzione susseguente, dunque, riguardava esclusivamente laremunerazione di un atto già compiuto che non fosse stata previamente pattuita.Tale distinzione non trova più corrispondenza nella vigente formulazionedell’art. 318 cod. pen.; nell’art. 319 cod. pen., invece, il riferimento alcompimento, all’omissione o al ritardo dell’atto vale a descrivere le possibilimodalità della condotta, senza attribuire autonoma rilevanza alla successionetemporale tra prestazione del pubblico agente e attribuzione dell’utilità.In definitiva, è irrilevante che la prestazione sia avvenuta dopo,contestualmente o prima di quella del corruttore, poiché ciò che conta è l’esistenzadi un nesso sinallagmatico tra di esse, tale che l’una trovi la propria causanell’altra.Sarà, poi, questione di accertamento nel caso concreto distinguere l’ipotesi incui la successiva attribuzione dell’utilità costituisca esecuzione di un accordo,anche intervenuto dopo il compimento dell’attività del pubblico ufficiale, con ilquale il privato faccia propria e remuneri l’attività già svolta in suo favore, daquella in cui l’attribuzione assuma i caratteri di una mera liberalità o di una«donazione remuneratoria», rispetto alla quale l’attività del pubblico ufficialerappresenti soltanto l’occasione dell’elargizione e non la sua causa in sensoproprio.Sotto questo profilo, e con le necessarie cautele derivanti dalla diversità degliistituti, può richiamarsi analogicamente lo schema civilistico della negotiorumgestio: così come nella gestione di affari altrui un’attività può essere intrapresaspontaneamente nell’interesse di un soggetto ed essere da questisuccessivamente fatta propria o ratificata, anche nell’ambito corruttivo l’attivitàdel pubblico ufficiale può precedere temporalmente l’accordo con il privato.

Ciòche rileva, tuttavia, è che la successiva attribuzione dell’utilità non si risolva nelmero riconoscimento di un vantaggio ricevuto, ma assuma il significato dicontroprestazione dell’attività già svolta, venendo così a instaurare ex post quelcollegamento sinallagmatico che consente di qualificare l’elargizione comecorrispettivo e non come mera liberalità.Ebbene, come detto, di regola non si dispone di una prova diretta circa lanatura dell’attribuzione patrimoniale, per cui la sua qualificazione è normalmenteaffidata alla ricostruzione indiziaria.

Tra gli elementi maggiormente significativi atale fine assumono rilievo l’entità dell’utilità corrisposta, la sua eventualesproporzione rispetto a una mera manifestazione di riconoscenza e, più ingenerale, il rapporto di proporzione tra il valore della prestazione del pubblicoufficiale e quello della controprestazione del privato.

Quanto più l’attribuzionepresenti consistenza economica e risulti commisurata al vantaggio procuratodall’attività del pubblico agente, tanto più essa può costituire indice della naturacorrispettiva dell’elargizione e, dunque, dell’esistenza di un rapportosinallagmatico; viceversa, la modestia dell’utilità e la sua non correlazione alvantaggio conseguito possono deporre nel senso di una mera liberalitàremuneratoria.Tali elementi, tuttavia, non assumono valore decisivo se consideratiisolatamente, dovendo essere apprezzati nel complessivo contesto della vicenda.Rilevano, pertanto, anche la natura e l’intensità dei rapporti pregressi tra le parti,la prossimità temporale tra l’attività del pubblico ufficiale e l’attribuzionedell’utilità, le modalità concrete dell’elargizione, l’eventuale riservatezza oanomalia della dazione e, più in generale, ogni circostanza idonea a chiarire sel’utilità costituisca il corrispettivo dell’attività svolta ovvero una meramanifestazione di riconoscenza.

L’accertamento deve, quindi, investire nonsoltanto il valore economico delle reciproche prestazioni, ma soprattutto ilsignificato causale che l’attribuzione assume nella concreta relazione tra le parti.In applicazione di tali criteri le doglianze difensive sono infondate.Secondo l’ordinanza impugnata dal complesso delle indagini svolte emergeche il ricorrente aveva assunto un preciso impegno nei confronti degli imprenditori,per superare l’ostacolo consistente nella mancanza di una autorizzazioneamministrativa necessaria per l’ottenimento del finanziamento pubblico.L'offerta e la successiva accettazione del viaggio, avvenute nel settembre2023, mentre era ancora in corso l'attività diretta a ottenere il finanziamento, sonovalorizzate come espressione concreta di un accordo sinallagmatico già in essere,tanto che il beneficio economico – la cui entità è già un indice altamentesignificativo - viene descritto come una sorta di "acconto" rispetto all'utilitàpromessa in cambio dell'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA].A conferma della perdurante comunanza di interessi tra le parti vengonorichiamati anche i successivi complimenti rivolti dai [OSCURATO:PERSONA] al Consigliere [OSCURATO:PERSONA],definito «un leone», all'esito positivo della vicenda, nonostante il risultato fossestato raggiunto soltanto dopo avere esautorato l'ufficio regionale originariamentecompetente.Sulla base di tali elementi il Tribunale ha concluso nel senso che sussistonogravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione, ritenendo che Zanniniabbia posto stabilmente a disposizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] il proprio ruolo istituzionalee il proprio potere di interlocuzione con gli uffici pubblici, ricevendo in cambiol'utilità rappresentata dal noleggio dello yacht, quale corrispettivo dell'attivitàsvolta per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il finanziamento pubblico.Irrilevante, poi, il fatto che, saputo dell’indagine in corso, l’interessato –secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito - abbia deciso di saldarepersonalmente il prezzo del noleggio, trattandosi di condotta successiva allaconsumazione del reato, finalizzata esclusivamente a cancellare le traccedell’accordo corruttivo (pag. 70 ordinanza impugnata).4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché richiede una diversavalutazione del materiale indiziario, che esula dagli stretti limiti del sindacato dilegittimità, implicando una serie di valutazioni fattuali (relative allo statodell’opera, alla capacità produttiva dell’impianto, alla distanza dal sito Natura2000, al contenuto della documentazione prodotta nel procedimentoamministrativo) che non possono trovare accesso in sede di legittimità.5.

Il quinto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è infondato.L’ordinanza impugnata ha dato rilievo alla gravità della vicenda e allaspregiudicata familiarità corruttiva nell'esercizio di funzioni pubbliche, rilevandoche, nonostante la consapevolezza delle indagini, acquisita in occasione dellosbarco a Capri nell’estate del 2023, l'impegno che il ricorrente aveva con i Griffoè stato mantenuto, come provato da una conversazione intercettata nel novembredello stesso anno.Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato la circostanza che il ricorrente haripetutamente tentato di condizionare le indagini, avvicinando testimoni eavvalendosi delle captazioni in corso, una volta scoperta la loro esistenza, perprecostituire elementi a discolpa.Quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ha rilevato che ilricorrente continua a essere un Consigliere [OSCURATO:PERSONA] per cui non è decaduto dallaposizione connessa alla sua posizione.Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente intaccata dalleargomentazioni sviluppate nel ricorso.6.

In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 15/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,in subordine, che l’ordinanza impugnata sia annullata limitatamente al capo b);uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha respintol’istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indaginipreliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora inrelazione ai reati di cui agli artt. 318, 321 (capo b), 81, 110, 48, 476 (capo c) e81, 110, 640-bis cod. pen. (capo d).Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA], quale membro del [OSCURATO:PERSONA], Presidente della [OSCURATO:PERSONA] ambiente, energia e protezionecivile, abusando dei suoi poteri e delle sue funzioni, avrebbe messo la propriaposizione istituzionale al servizio degli interessi della società [OSCURATO:SOCIETA]., perrimuovere gli ostacoli amministrativi che impedivano l'erogazione delfinanziamento pubblico destinato alla realizzazione di un impianto produttivo.Dopo che gli uffici regionali competenti avevano ribadito la necessità dellaValutazione di incidenza ambientale (VINCA), il ricorrente avrebbe esercitatopressioni sulla Dirigente responsabile e, preso atto dell'impossibilità di ottenere unsuo parere favorevole, avrebbe ideato un diverso percorso amministrativo, voltoa sottrarre la pratica alla competenza dell'ufficio regionale, mediante promozionedi una convenzione tra il Comune di Cancello ed Arnone, nel cui territorio insistel’impianto produttivo, e il Comune di Castello del Matese, già delegato in materiae dotato di [OSCURATO:PERSONA] ambiente per le VINCA; avrebbe influenzato i soggetticomunali coinvolti, così ottenendo un provvedimento che attestava la nonnecessità della VINCA, tanto da consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di stipulare ilcontratto di finanziamento con INVITALIA e di ottenere le prime erogazioni. Ciò inquanto la legittimità dell'intervento, dal punto di vista della sua conformità alladisciplina urbanistica ed ambientale, era la condizione esplicitamente richiesta perl'ammissione della società al contributo pubblico fornito da INVITALIA.Quale controprestazione, il ricorrente avrebbe accettato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente presidente e socio di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento del noleggio diuno yacht per sé, per i propri familiari e per altri accompagnatori nelle giornatedel 9 e 10 settembre 2023, per un valore di euro 7.320 (capo b).Al capo c) si contesta il concorso nel delitto di falso per induzione, per averprodotto, in allegato alla richiesta di parere alla [OSCURATO:PERSONA] ambientale diCastello del Matese, una falsa asseverazione, predisposta dal geom. Cuccaro, circala distanza dell'impianto dal [OSCURATO:PERSONA] 2000, nonché un falso studio ambientaledel 30/10/2023, nel quale i lavori e le attività di cantiere venivano descritti come"da realizzare su un arco di 4 anni...960 giorni di cantiere", nonostante l'impiantofosse stato già quasi totalmente costruito alla data del 02/11/2023, cosi inducendoin errore la [OSCURATO:PERSONA] ambientale che emetteva un parere nel quale riportavai falsi dati.Al capo d) si contesta il concorso nel delitto di truffa aggravata in danno diINVITALIA, che, nella procedura di richiesta di agevolazioni avanzata da Spinosas.p.a., con la produzione del parere ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune diCastello Matese, sarebbe stata indotta in errore sulla non assoggettabilità a VINCAdell'intervento da finanziare ed avrebbe, perciò, sottoscritto il contratto difinanziamento per euro 13.400.000 circa, procedendo alla successiva erogazionedi euro 2.453.176,80 a titolo di anticipazioni a fondo perduto ed euro 1.500.802,00a titolo di finanziamento agevolato (totale 3.953.976,60), accreditati sulla filialedi Napoli della banca [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’erogazione in favore di Spinosas.p.a. del finanziamento pubblico.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 15 Cost.,14, comma 1, d. lgs n. 51 del 2018, 185, 191, 234, 253, 254, 587 cod. proc. pen.,220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all'utilizzabilità del materiale probatorioposto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria relativo al capo b).Si deduce, in primo luogo, che l’annullamento ad opera della Corte dicassazione del decreto di sequestro dei dispositivi elettronici in uso sia al ricorrenteche a terzi, del 02/10/2024, determinerebbe l'inutilizzabilità di tutti i datiinformatici successivamente estratti.Oltre a ciò, si deduce che le conversazioni WhatsApp spontaneamenteconsegnate da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state acquisite in violazione dell’art. 254cod. proc. pen., trattandosi di corrispondenza informatica la cui acquisizioneavrebbe richiesto l’adozione di uno specifico decreto di sequestro. Né potrebbemesse a disposizione da uno degli interlocutori. Qualora, infatti, la comunicazionetra più soggetti si svolga in un contesto riservato, permane l’esigenza di garantirela libertà e la segretezza delle comunicazioni, con conseguente necessità dirispettare le relative garanzie previste dall’ordinamento.La difesa deduce, inoltre, che illegittimamente il Tribunale avrebbe valorizzatoil contenuto delle chat attraverso le dichiarazioni testimoniali dei soggetti escussi,poiché che tale operazione realizza un aggiramento del divieto di utilizzazione dellaprova illegittimamente acquisita. Ai fini della cd. prova di resistenza aggiunge che,espunti dal compendio cautelare gli elementi ritenuti inutilizzabili, il quadroindiziario relativo al delitto di corruzione risulterebbe privo di sufficienteconsistenza.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 318cod. pen. e 273 cod. proc. pen. per difetto degli elementi costitutivi del delitto dicorruzione.L’ordinanza non chiarisce quale natura abbia il weekend in barca delsettembre 2023 nella prospettata intesa corruttiva. Non viene chiarito, infatti, seil soggiorno costituisca l’adempimento di una promessa precedentementeformulata e accettata, ovvero se rappresenti il perfezionamento dell’accordo, né,soprattutto, se esso sia in rapporto di corrispettività con la prestazione del pubblicoufficiale.Sul punto, la motivazione risulterebbe meramente apparente, in quanto, oltrea non confrontarsi adeguatamente con la dichiarazione liberatoria resa da [OSCURATO:PERSONA],finisce per attribuire valenza corruttiva alla presunta attività svolta dal ricorrentein favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della sola prossimità temporale tratale attività e il soggiorno in barca.Una simile impostazione, tuttavia, sembra postulare, senza adeguatadimostrazione, che qualsiasi utilità o liberalità proveniente da un privato in favoredi un pubblico agente, ove temporalmente prossima a un interessamento diquest’ultimo per questioni riconducibili al primo, sia di per sé idonea a integrareun fatto corruttivo. Tale automatismo non consente, però, di individuare nél’esistenza di un accordo corruttivo né il necessario rapporto di reciprocità tra leprestazioni, tenuto conto che l'ipotesi della corruzione funzionale susseguenteesula dal perimetro dell'art. 318 cod. pen., che limita la tipicità alla sola corruzioneantecedente, a differenza del successivo art. 319 cod. pen.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 318 cod.pen. e 273 cod. proc. pen., in quanto le condotte contestate al ricorrente non sonoriconducibili, neppure sul piano indiziario, al delitto di corruzione per l’eserciziodella funzione, difettando l’individuazione delle funzioni e dei poteri propri delpubblico ufficiale che avrebbero costituito oggetto del presunto accordo illecito erisultando, per converso, le attività oggetto del prospettato mercimonio estraneeall’ambito delle sue competenze.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e Presidente della Commissioneambiente, non aveva alcuna competenza diretta sulle procedure VINCA, che eranoComuni di Cancello ed Arnone e Castello del Matese.Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non individua alcun potere tipicoconcretamente esercitato da [OSCURATO:PERSONA]. Non viene infatti indicato alcun attoriconducibile alle prerogative del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] da luipresieduta, mentre l'intera motivazione descrive soltanto un'attività diinteressamento politico e di mediazione relazionale presso pubblici ufficialiappartenenti ad amministrazioni diverse.Si aggiunge che l’ordinamento distingue nettamente le competenze delConsiglio [OSCURATO:PERSONA] da quelle della [OSCURATO:PERSONA], attribuendo ai Dirigenti diquest'ultima piena autonomia nella gestione delle procedure amministrative. IConsiglieri Regionali non dispongono di poteri di direzione, impulso o controllosugli uffici della [OSCURATO:PERSONA] e, a maggior ragione, non possono incidere sulle decisionidelle Amministrazioni comunali.2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, 110,48, 476, comma 1 e 2, 640-bis cod. pen. per difetto di gravi indizi in ordine aireati di falso e truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici.Il Tribunale avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di istigatore nellapredisposizione di elaborati contenenti dati non veritieri, senza spiegare in chemodo egli avrebbe concretamente suggerito tali contenuti e senza confrontarsi congli elementi probatori di segno contrario.In particolare, il ricorso evidenzia che i dati ritenuti falsi – relativi alla capacitàproduttiva dell'impianto, alla distanza dal sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 e allo stato direalizzazione del caseificio – erano già contenuti in una relazione trasmessa dagliimprenditori a INVITALIA nel novembre 2022. Tali informazioni non sono stateideate, dunque, dal ricorrente, ma costituivano elementi tecnici già formalmenterappresentati alle Amministrazioni competenti.Inoltre, la perizia relativa alla distanza dell'impianto dal sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 erastata autonomamente predisposta e asseverata dal geometra Cuccaro prima delleconversazioni valorizzate dall'accusa; lo stesso professionista ha dichiarato di nonavere mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA] né di avere ricevuto da lui alcuna indicazione.Parimenti infondata sarebbe la contestazione relativa allo stato diavanzamento dell'opera. La difesa osserva che tutta la documentazionesequestrata presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] descrive il caseificio come già realizzato,riportando l'inizio dei lavori, le opere eseguite e le caratteristiche dell'impianto. Ladicitura secondo cui l'opera sarebbe stata ancora "da realizzare", contestatadall'accusa, comparirebbe esclusivamente nello studio ambientale depositato il31/10/2023, documento redatto autonomamente dai nuovi professionisti incaricatidagli imprenditori.Sotto tale profilo, il ricorso evidenzia che la fase conclusiva della pratica èstata interamente gestita dall'architetto Cirielli e dagli altri tecnici dei [OSCURATO:PERSONA], i qualihanno curato autonomamente la redazione dello studio ambientale e i rapporti congli enti competenti.2.5. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e275 cod. proc. pen. per difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.La motivazione sul punto si confronterebbe in maniera meramente apparente conil fatto che il ricorrente, all'epoca dei fatti esponente della maggioranza ePresidente della [OSCURATO:PERSONA] ambiente, ricopre ora la carica di ConsigliereRegionale dell'opposizione e che, a seguito delle recenti elezioni, è completamentemutata la composizione del Consiglio [OSCURATO:PERSONA]. Non viene tenuto in debito conto,poi, il tempo trascorso rispetto alle vicende oggetto di provvisoria contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va preliminarmente affrontato il tema dell’ammissibilità del ricorso postodal Procuratore generale, che ha rilevato che l’atto di impugnazione cautelare èstato irritualmente proposto solo via pec, nonostante fosse obbligatorio il suodeposito con modalità telematiche prescritte (deposito tramite portale) a fare datadal 1° aprile 2026.Emerge dagli atti che il ricorso è stato depositato il 18 maggio 2026 sia viapec che tramite “portale”, per cui deve considerarsi ammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Questa Corte, con sentenza n. 17479 del 04/02/2025, ha annullato ildecreto di sequestro probatorio dei dispositivi informatici degli indagati,disponendo la restituzione non solo dei supporti materiali, ma anche dei datiestrapolati dagli stessi.La difesa ha eccepito innanzi al Tribunale per il riesame l’inutilizzabilitàpatologica delle chat estrapolate da detti dispositivi, in ragione della mancanza diun decreto di sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.Il Tribunale per il riesame ha rilevato che la censura era stata sologenericamente dedotta «poiché allorquando viene eccepita l'inutilizzabilità di unmezzo di prova, la difesa è tenuta ad illustrare, a pena di inammissibilità peraspecificità della censura, l'incidenza dell’eventuale eliminazione del predettoelemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di provaacquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le risultanze residue sono sufficienti a giustificare il convincimento delgiudice» (pag. 6 provvedimento impugnato).Tale conclusione è errata.La peculiarità del giudizio di riesame, rimedio riservato all'indagato oimputato, si giustifica in ragione del fatto che esso costituisce la prima occasionedi valutazione della vicenda cautelare nel pieno contraddittorio tra le parti.«Per questo motivo l’attività del giudice del riesame non consistenell'affrontare motivi specifici ma, essendo sufficiente ad attivare la procedura lamera richiesta ancorché priva di motivazione, consiste nella valutazione, ex novoed anche in base di nuovi elementi - appunto "riesame" - nel contraddittorio tra leparti» (Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, Straccia, Rv. 254416 – 01).La diversa natura di tale giudizio spiega, altresì, perché il c.d. «giudicatocautelare» non si formi sull'ordinanza applicativa della misura non impugnata, masoltanto sul provvedimento adottato all'esito del riesame (Sez. 6, n. 7375 del03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Bidognetti, Rv. 246026), vale a dire a seguito diuna fase nella quale sia stato effettivamente assicurato il contraddittorio tra leparti.Non vi è, dunque, spazio per ridurre la cognizione del giudice del riesame, ilcui compito è la valutazione globale della vicenda cautelare, a prescindere daquelle che sono le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione, che valgonosoltanto ad attenuare l’obbligo di motivazione, nel senso che, sui punti non oggettodi censura, la motivazione potrà essere articolata in modo sintetico e noncondizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa. Perquesto, del resto, il giudice del riesame può annullare o riformare in sensofavorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi daquelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragionidiverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 5, n.40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03).Non sono, dunque, applicabili al giudizio di riesame i principi relativi alla cd.prova di resistenza, riferiti alla diversa materia del ricorso in cassazione.L’erroneità della motivazione sul punto non incide, tuttavia, sul complessivoimpianto motivazionale dell’ordinanza impugnata, che ha proceduto ad un pienoesame e ha fondato il quadro indiziario a carico del ricorrente sui contenuti delleintercettazioni, sugli esiti delle attività di polizia giudiziaria e sulle dichiarazionirese dai soggetti escussi a sommarie informazioni.2.2. La difesa ha dedotto, poi, l’inutilizzabilità derivata delle sommarieinformazioni testimoniali, nella parte in cui riportano il contenuto dellecomunicazioni via chat scambiate con i dispositivi illegittimamente sequestrati.Questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, haprecisato che l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esitidell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specificomezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuticon un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivatale deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata datalettura delle conversazioni intercettate (Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Foti, Rv.286939 – 03) né le deposizioni rese dagli interlocutori sul loro contenuto (Sez. 6,n. 1007 del 07/11/2019, Franceschi, Rv. 277586 – 01).Il fondamento di tale principio risiede nella natura autonoma del mezzo diprova attraverso il quale il contenuto delle conversazioni viene acquisito alprocesso: la deposizione resa dal soggetto che abbia avuto diretta conoscenza diquel contenuto costituisce, infatti, un mezzo di prova distinto e autonomo rispettoall’attività di intercettazione, sicché l’inutilizzabilità di quest’ultima non si comunicaalla deposizione.Tali principi devono trovare applicazione anche con riguardo all’inutilizzabilitàdelle chat acquisite mediante il sequestro illegittimo del dispositivo sul quale eranomemorizzate, quando, come nel caso in esame, il contenuto delle conversazionisia stato successivamente riferito dagli interlocutori sentiti a sommarieinformazioni.Anche in tale ipotesi, infatti, l’eventuale inutilizzabilità dell’elemento acquisitomediante il sequestro non determina, per ciò solo, l’inutilizzabilità della successivadeposizione, trattandosi di un autonomo mezzo di prova, il cui contenuto non vieneacquisito al processo direttamente attraverso l’atto di apprensione del dispositivo,ma attraverso la dichiarazione resa dal soggetto che ne riferisce il contenuto.2.3. Si contesta, inoltre, l’utilizzabilità delle chat tra [OSCURATO:PERSONA], PaoloGriffo e [OSCURATO:PERSONA], spontaneamente prodotte dal primo, in quanto nonacquisite mediante un provvedimento di sequestro.Sul punto va ribadito che l’acquisizione degli screenshots di messaggiWhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede unprovvedimento di sequestro del pubblico ministero, in quanto documenta unaconversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato (Sez. 5, n. 11743 del28/02/2025, Rv. 287746 – 01).In tale ipotesi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non viene inrilievo un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ai sensi dell’art. 15Cost., poiché le chat non sono state acquisite da soggetti estranei allacomunicazione.Il Tribunale per il riesame ha, pertanto, fatto corretta applicazione di taliprincipi, respingendo l’eccezione di inutilizzabilità patologica delle chat sul rilievoche esse erano state spontaneamente messe a disposizione degli investigatori dauno degli interlocutori, [OSCURATO:PERSONA], in occasione della sua escussione asommarie informazioni.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenzadegli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 318 cod. pen., possono essereesaminati congiuntamente e sono infondati.3.1. Il ricorrente rileva che la corruzione è un reato proprio funzionale erichiede che l'atto oggetto del patto illecito rientri nella sfera di competenza delpubblico ufficiale. Diversamente, quando il soggetto si limita a sfruttare il proprioprestigio politico o le proprie relazioni personali per influenzare altri funzionari,può, al più, configurarsi il delitto di traffico di influenze illecite.Secondo la difesa l'attività contestata consisterebbe esclusivamente ininiziative di carattere politico e relazionale, prive di qualsiasi esercizio ostrumentalizzazione di poteri funzionali propri dell'ufficio ricoperto, per cui i fatti,anche se ritenuti provati, non potrebbero integrare il delitto di corruzione.3.2. L’art. 318 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che, «per l'esercizio dellesue funzioni o dei suoi poteri», indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaroo altra utilità o ne accetta la promessa.La disposizione incrimina la condotta del pubblico ufficiale che “vende”,secondo lo schema del do ut des, le proprie funzioni o i propri poteri e non richiedel’individuazione di uno specifico atto dell’ufficio quale oggetto dell’accordocorruttivo.Essa, dunque, anticipa la soglia di tutela della pubblica amministrazione,colpendo già l’asservimento della funzione agli interessi del privato, prima ancorache tale disponibilità si traduca nel compimento di uno specifico atto.L’oggetto dell’intesa può, pertanto, essere costituito dalla stessa disponibilitàdel pubblico ufficiale a orientare l’esercizio futuro della funzione alla cura degliinteressi del privato, senza che questi siano necessariamente individuatil’accordo programmatico mediante il quale il pubblico funzionario si pone adisposizione del privato, prevenendo l’evenienza che tale asservimento possasuccessivamente tradursi nella concreta deviazione dell’azione amministrativamediante il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio (punita più severamentedal successivo art. 319 cod. pen.).Ne deriva che l’art. 318 cod. pen. tutela, già nella fase di esposizione apericolo, il principio di imparzialità e il corretto esercizio della funzione pubblica,vietando al pubblico ufficiale di ricevere utilità in ragione della funzione esercitatae, specularmente, al privato di corrisponderle quale corrispettivo della disponibilitàdel funzionario.Il riferimento all'esercizio dei “poteri” connessi al ruolo amplia il perimetrodella condotta punibile oltre quanto strettamente riferibile allo svolgimento delleproprie attività istituzionali e consente di sanzionare la corruzione finalizzata aincidere su attività non di stretta competenza del singolo pubblico ufficiale, quandoegli possa avere una concreta influenza proprio in ragione del ruolo rivestito nellaAmministrazione di appartenenza.Dunque, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare o nella sfera dicompetenza o, comunque, nella sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene ilsoggetto corrotto, di modo che, in relazione ad esso, egli possa esercitare unaqualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto (Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023,Alessandrì, Rv. 285886 – 02).Così, si è sostenuto che l’"atto d'ufficio" non deve essere inteso in sensostrettamente formale, in quanto esso è integrato anche da un comportamentomateriale (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore e altri, Rv. 269831 – 01),come l’intervento per convincere un collega, abusando della fiducia insita neirapporti di ufficio.Ne discende che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione, non èdeterminante che l’atto compiuto o da compiere sia ricompreso nell'ambito dellespecifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, maè necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenzedell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possaesercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.Diversamente nel reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-biscod. pen. l’agente, che ben può essere un pubblico ufficiale, vende la sua possibileinfluenza sul pubblico ufficiale che ha competenza sull’attività di interesse. Il reatosussiste quando il funzionario che agisce non è consapevole del mercimonio delsuo ufficio fatto da altri, poiché, in caso contrario, si realizzerebbe la diversa ipotesidi concorso nel delitto di corruzione. E infatti è essenziale che non si sia realizzata,nemmeno a livello di tentativo, la corruzione e ciò sia perché l'articolo 346-bis cit.contiene una clausola esplicita di riserva sia perché la stessa definizione dellacondotta di traffico di influenze esclude che una qualsiasi parte del prezzo possaessere destinata al pubblico ufficiale.Il problema di distinguere le due fattispecie si pone con particolare evidenzaquando il pubblico ufficiale si attivi presso soggetti terzi che conservano lacompetenza formale sulla decisione: in questi casi occorre stabilire se egliintervenga esercitando, anche informalmente, una potestà o una prerogativariconducibile al proprio ufficio, ovvero se si limiti a far valere la propria posizionee la propria personale capacità di persuasione.In altri termini, non è sufficiente accertare che il soggetto abbia “venduto” lapropria capacità di incidere sulla decisione altrui, ma occorre stabilire se ciò cheegli ha posto a disposizione del privato sia stato il potere funzionale propriodell’ufficio oppure la sola influenza personale derivante dalla posizione rivestita.Occorre, cioè, verificare se l’intervento promesso o realizzato costituiscaespressione, diretta o indiretta, dei poteri o delle prerogative dell’ufficio, oppurese la carica costituisca soltanto il presupposto fattuale della capacità del soggettodi esercitare influenza su altri pubblici ufficiali. Nel primo caso, il mercimonioinveste la funzione pubblica e può integrare la corruzione; nel secondo, vieneinvece in rilievo la messa a disposizione di una capacità di influenza estranea allasfera funzionale propria dell’agente, che può, eventualmente, assumere rilievonell’ambito della diversa fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen.3.3. Il Tribunale per il riesame ha ritenuto che dal quadro indiziario emergache il ricorrente ha assunto l'impegno di “risolvere il problema” di [OSCURATO:SOCIETA].,che non aveva i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento pubblico,sfruttando costantemente il proprio ruolo di Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ambiente.Dopo avere incontrato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e avere promesso di «sbloccarel'antipatico inghippo», ha chiesto di essere presentato alla Dirigente regionalecompetente, dinanzi alla quale si è qualificato quale Presidente della CommissioneAmbiente, contestando l'operato dell'ufficio e tentando di impedirne ulterioriapprofondimenti istruttori.Poiché tale iniziativa non ha prodotto il risultato sperato, ha elaborato unadiversa strategia, consistente nel sottrarre la competenza sulla procedura dirilascio della VINCA alla Regione per trasferirla alla [OSCURATO:PERSONA] comunale diCastello del Matese, ritenuta più facilmente influenzabile. In tale contesto si èe Castello del Matese e ha mantenuto continui rapporti con amministratori locali eDirigenti regionali al fine di orientare l'intera procedura amministrativa.Particolarmente significativa, quale manifestazione del potere di influenza, è,secondo il Tribunale per il riesame, la predisposizione della cosiddetta "nota dellemozzarelle", documento redatto dal ricorrente e personalmente consegnatoall'assessorato regionale, pur in assenza di una richiesta dell'ufficio competente.Tale iniziativa viene qualificata come un'interferenza irrituale, finalizzata aottenere una rivalutazione dei precedenti pareri negativi, nel tentativo diconsentire a [OSCURATO:SOCIETA]. di superare gli ostacoli amministrativi senza attivarela regolare procedura di screening ambientale, che avrebbe inevitabilmenteevidenziato le criticità del progetto.Secondo l’ordinanza impugnata, le intercettazioni dimostrano che il ricorrenteha mantenuto un ruolo di costante direzione e coordinamento dell'interaoperazione anche dopo il trasferimento della competenza alla Commissionecomunale. Vengono richiamate, in particolare, le conversazioni dalle quali emergela convinzione dei [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente recepitoquanto da loro predisposto («mandateci una cosa, diteci cosa dobbiamo scriveree non ci sono problemi») e, soprattutto, quella in cui [OSCURATO:PERSONA], esasperato per iritardi, afferma: «Giovà ti sei preso quest'impegno, risolvi questo problema, vediquesto scemo, vedi questi buttati chi sono, dove cazzo ci hai mandati!».3.4. Secondo la ricostruzione del giudice del riesame, dunque, il ricorrente,pur non partecipando direttamente al processo decisionale, ha sfruttato il suoruolo, prima attivandosi in ambito regionale e, poi, concretamente determinandoil contenuto della decisione della commissione comunale.Nella prima fase, egli ha esercitato, dietro corrispettivo e in attuazionedell’accordo corruttivo, poteri propri della funzione rivestita.Tale circostanza è di per sé sufficiente a ritenere integrato il quadro dei graviindizi in ordine al reato di corruzione contestato.Sarà, invece, oggetto di ulteriore approfondimento il secondo segmento dellacondotta, nella prospettiva sopra delineata, verificando, cioè, se il ricorrente abbiautilizzato, anche attraverso comportamenti materiali, poteri e prerogativericonducibili alla propria funzione pubblica, ovvero se, una volta esaurita la sferadei poteri propri, abbia fatto valere esclusivamente la propria autorevolezza ecapacità di influenza nei confronti dei pubblici ufficiali chiamati ad assumere ladecisione. Solo nel primo caso, infatti, il prezzo dell’intervento può essere riferitoall’esercizio della funzione o dei poteri propri, secondo lo schema dell’art. 318 cod.pen.; nel secondo, la condotta deve essere valutata alla luce del diverso paradigmadel traffico di influenze illecite.Allo stato, ai fini della decisione sulla misura cautelare, non è rilevanterisolvere tale dubbio di qualificazione, alla luce di quanto detto sul primo segmentodi condotta.3.5. Sotto altro profilo, la difesa contesta sia l’esistenza di un patto corruttivosia l’astratta configurabilità della cd. corruzione impropria susseguente.La censura non è fondata.La corruzione si configura come un contratto sinallagmatico a causa illecita tracorrotto e corruttore, avente ad oggetto la messa a disposizione della funzione odei poteri del pubblico ufficiale in cambio di denaro o altra utilità. Il reato siperfeziona con l’accordo ovvero con la ricezione dell’utilità e, trattandosi di reatodi pericolo, non richiede che si sia concretamente verificato uno sviamento dellafunzione amministrativa.È, pertanto, necessario che sia provata l’esistenza di un accordo di scambio,nel quale la prestazione del pubblico ufficiale — consistente nel compimento dispecifici atti ovvero nella stabile messa a disposizione della funzione — trovi lapropria causa nella dazione o promessa indebita. In tal senso, è stato chiarito cheanche lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di terziè riconducibile all’art. 318 cod. pen., salvo che la messa a disposizione dellafunzione sia finalizzata (anche) al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio(Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla).Nella pratica, la prova diretta dell’accordo è spesso difficilmente acquisibile edeve essere ricostruita attraverso elementi indiziari. Occorre, in ogni caso,individuare con precisione la prestazione del pubblico ufficiale e, soprattutto,verificare l’esistenza del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione.In tale prospettiva, perde rilievo la distinzione, propria della disciplinaanteriore alla riforma del 2012, tra corruzione impropria antecedente esusseguente.La previgente normativa distingueva, infatti, la corruzione finalizzata alcompimento di un atto dell’ufficio dalla successiva ricezione della «retribuzione perun atto d’ufficio da lui già compiuto». Quest’ultima fattispecie ricorreva, tuttavia,soltanto quando l’utilità fosse corrisposta dopo il compimento dell’atto senza chefosse intervenuto anteriormente alcun accordo sulla remunerazione. La stessaformulazione legislativa rendeva evidente tale distinzione, poiché la corruzioneantecedente comprendeva tanto la retribuzione già ricevuta quanto quellasemplicemente promessa prima del compimento dell’atto («Il pubblico ufficiale,che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denarood altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa…»). La corruzione susseguente, dunque, riguardava esclusivamente laremunerazione di un atto già compiuto che non fosse stata previamente pattuita.Tale distinzione non trova più corrispondenza nella vigente formulazionedell’art. 318 cod. pen.; nell’art. 319 cod. pen., invece, il riferimento alcompimento, all’omissione o al ritardo dell’atto vale a descrivere le possibilimodalità della condotta, senza attribuire autonoma rilevanza alla successionetemporale tra prestazione del pubblico agente e attribuzione dell’utilità.In definitiva, è irrilevante che la prestazione sia avvenuta dopo,contestualmente o prima di quella del corruttore, poiché ciò che conta è l’esistenzadi un nesso sinallagmatico tra di esse, tale che l’una trovi la propria causanell’altra.Sarà, poi, questione di accertamento nel caso concreto distinguere l’ipotesi incui la successiva attribuzione dell’utilità costituisca esecuzione di un accordo,anche intervenuto dopo il compimento dell’attività del pubblico ufficiale, con ilquale il privato faccia propria e remuneri l’attività già svolta in suo favore, daquella in cui l’attribuzione assuma i caratteri di una mera liberalità o di una«donazione remuneratoria», rispetto alla quale l’attività del pubblico ufficialerappresenti soltanto l’occasione dell’elargizione e non la sua causa in sensoproprio.Sotto questo profilo, e con le necessarie cautele derivanti dalla diversità degliistituti, può richiamarsi analogicamente lo schema civilistico della negotiorumgestio: così come nella gestione di affari altrui un’attività può essere intrapresaspontaneamente nell’interesse di un soggetto ed essere da questisuccessivamente fatta propria o ratificata, anche nell’ambito corruttivo l’attivitàdel pubblico ufficiale può precedere temporalmente l’accordo con il privato. Ciòche rileva, tuttavia, è che la successiva attribuzione dell’utilità non si risolva nelmero riconoscimento di un vantaggio ricevuto, ma assuma il significato dicontroprestazione dell’attività già svolta, venendo così a instaurare ex post quelcollegamento sinallagmatico che consente di qualificare l’elargizione comecorrispettivo e non come mera liberalità.Ebbene, come detto, di regola non si dispone di una prova diretta circa lanatura dell’attribuzione patrimoniale, per cui la sua qualificazione è normalmenteaffidata alla ricostruzione indiziaria. Tra gli elementi maggiormente significativi atale fine assumono rilievo l’entità dell’utilità corrisposta, la sua eventualesproporzione rispetto a una mera manifestazione di riconoscenza e, più ingenerale, il rapporto di proporzione tra il valore della prestazione del pubblicoufficiale e quello della controprestazione del privato. Quanto più l’attribuzionepresenti consistenza economica e risulti commisurata al vantaggio procuratodall’attività del pubblico agente, tanto più essa può costituire indice della naturacorrispettiva dell’elargizione e, dunque, dell’esistenza di un rapportosinallagmatico; viceversa, la modestia dell’utilità e la sua non correlazione alvantaggio conseguito possono deporre nel senso di una mera liberalitàremuneratoria.Tali elementi, tuttavia, non assumono valore decisivo se consideratiisolatamente, dovendo essere apprezzati nel complessivo contesto della vicenda.Rilevano, pertanto, anche la natura e l’intensità dei rapporti pregressi tra le parti,la prossimità temporale tra l’attività del pubblico ufficiale e l’attribuzionedell’utilità, le modalità concrete dell’elargizione, l’eventuale riservatezza oanomalia della dazione e, più in generale, ogni circostanza idonea a chiarire sel’utilità costituisca il corrispettivo dell’attività svolta ovvero una meramanifestazione di riconoscenza. L’accertamento deve, quindi, investire nonsoltanto il valore economico delle reciproche prestazioni, ma soprattutto ilsignificato causale che l’attribuzione assume nella concreta relazione tra le parti.In applicazione di tali criteri le doglianze difensive sono infondate.Secondo l’ordinanza impugnata dal complesso delle indagini svolte emergeche il ricorrente aveva assunto un preciso impegno nei confronti degli imprenditori,per superare l’ostacolo consistente nella mancanza di una autorizzazioneamministrativa necessaria per l’ottenimento del finanziamento pubblico.L'offerta e la successiva accettazione del viaggio, avvenute nel settembre2023, mentre era ancora in corso l'attività diretta a ottenere il finanziamento, sonovalorizzate come espressione concreta di un accordo sinallagmatico già in essere,tanto che il beneficio economico – la cui entità è già un indice altamentesignificativo - viene descritto come una sorta di "acconto" rispetto all'utilitàpromessa in cambio dell'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA].A conferma della perdurante comunanza di interessi tra le parti vengonorichiamati anche i successivi complimenti rivolti dai [OSCURATO:PERSONA] al Consigliere [OSCURATO:PERSONA],definito «un leone», all'esito positivo della vicenda, nonostante il risultato fossestato raggiunto soltanto dopo avere esautorato l'ufficio regionale originariamentecompetente.Sulla base di tali elementi il Tribunale ha concluso nel senso che sussistonogravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione, ritenendo che Zanniniabbia posto stabilmente a disposizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] il proprio ruolo istituzionalee il proprio potere di interlocuzione con gli uffici pubblici, ricevendo in cambiol'utilità rappresentata dal noleggio dello yacht, quale corrispettivo dell'attivitàsvolta per consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di ottenere il finanziamento pubblico.Irrilevante, poi, il fatto che, saputo dell’indagine in corso, l’interessato –secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito - abbia deciso di saldarepersonalmente il prezzo del noleggio, trattandosi di condotta successiva allaconsumazione del reato, finalizzata esclusivamente a cancellare le traccedell’accordo corruttivo (pag. 70 ordinanza impugnata).4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché richiede una diversavalutazione del materiale indiziario, che esula dagli stretti limiti del sindacato dilegittimità, implicando una serie di valutazioni fattuali (relative allo statodell’opera, alla capacità produttiva dell’impianto, alla distanza dal sito Natura2000, al contenuto della documentazione prodotta nel procedimentoamministrativo) che non possono trovare accesso in sede di legittimità.5. Il quinto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è infondato.L’ordinanza impugnata ha dato rilievo alla gravità della vicenda e allaspregiudicata familiarità corruttiva nell'esercizio di funzioni pubbliche, rilevandoche, nonostante la consapevolezza delle indagini, acquisita in occasione dellosbarco a Capri nell’estate del 2023, l'impegno che il ricorrente aveva con i Griffoè stato mantenuto, come provato da una conversazione intercettata nel novembredello stesso anno.Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato la circostanza che il ricorrente haripetutamente tentato di condizionare le indagini, avvicinando testimoni eavvalendosi delle captazioni in corso, una volta scoperta la loro esistenza, perprecostituire elementi a discolpa.Quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ha rilevato che ilricorrente continua a essere un Consigliere [OSCURATO:PERSONA] per cui non è decaduto dallaposizione connessa alla sua posizione.Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente intaccata dalleargomentazioni sviluppate nel ricorso.6. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso il 15/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris