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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 35171/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17859/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoMARIS GIANLUCA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentericorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoMARIS GIANLUCA-controricorrenteal controricorso incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di MONZA n. 3401/2021 depositata il 16/03/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che il ricorrente incidentale, con atto depositato il 20.12.2023, ha pure espressamente rinunciato al ricorso dal medesimo proposto nei soli confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., attesa la reciproca soccombenza tra le parti costituite , ben possono compensarsi tra dette parti le spese del giudizio di legittimità, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 30 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17859/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoMARIS GIANLUCA -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato, [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentericorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoMARIS GIANLUCA-controricorrenteal controricorso incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di MONZA n. 3401/2021 depositata il 16/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che il ricorrente incidentale, con atto depositato il 20.12.2023, ha pure espressamente rinunciato al ricorso dal medesimo proposto nei soli confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., attesa la reciproca soccombenza tra le parti costituite , ben possono compensarsi tra dette parti le spese del giudizio di legittimità, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, il 30 di
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