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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17880/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentlte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'ingiusta detenzione sofferta per i delitti di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (capo 2 dell'imputazione), di concussione in concorso (capo 3), entrambi contestati con l'aggravante del metodo mafioso e di falsità ideologica per induzione (capo 28).

L'Appeso veniva attinto dalla misura cautelare nell'ambito del procedimento iscritto dalla Procura di Roma all'esito dell'inchiesta denominata "[OSCURATO:PERSONA]", denominazione che fa riferimento all'omonimo stabilimento balneare in località [OSCURATO:PERSONA] e che riguardava, in particolare, l'illecito affidamento dello stabilimento balneare '[OSCURATO:PERSONA]', già in carico al Cral dell'[OSCURATO:PERSONA], alla società denominata [OSCURATO:PERSONA], della quale l'Appeso, [OSCURATO:PERSONA], appartenente all'omonimo clan mafioso, e [OSCURATO:PERSONA], direttore dell'ufficio tecnico del municipio di Ostia, erano soci di fatto, mentre la moglie dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], altro coimputato, erano soci di diritto.

All'esito del giudizio di primo grado, l'Appeso veniva dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 2 (falsità ideologica) e 3 (riqualificato il reato di concussione nella forma tentata), ferma restando l'aggravante del metodo mafioso; veniva invece assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal delitto di cui al capo 28 (falsità ideologica per induzione).

La Corte di appello, investita dell'impugnazione dell'istante, lo assolveva dal reato di cui al capo 3), ritenendo che non fosse stato provato il fatto tipico della concussione, nemmeno nella forma tentata; e dichiarava l'improcedibilità con riferimento al delitto sub 2), perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, ai fini del diniego dell'invocato indennizzo, ha evidenziato, con riguardo al capo 2), dichiarato prescritto, come anche l'Appeso, unitamente allo Spada e al Papalini nutrisse l'interesse ad appropriarsi della gestione dello stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]" e, a tale fine, non ha esitato a condividere scopi ed interessi con un soggetto di elevatissima pericolosità criminale come [OSCURATO:PERSONA] , pur essendo egli un militare ed avendo quindi il dovere deontologico di non intrecciare rapporti, vieppiù di carattere poco trasparente, con pregiudicati.

Per tale ragione, si legge nell'ordinanza impugnata, l'Appeso ha preferito far figurare come socia la moglie.

Rispetto alle altre due fattispecie, per le quali è intervenuta un'assoluzione di carattere dubitativo, il Giudice della riparazione ha reputato che l'istante abbia manifestato imperdonabile, grave e continua leggerezza ed imprudenza, per avere intrecciato, pur nella sua qualità di appartenente alla Marina militare, rapporti di messa a disposizione e di connivenza con un temibile criminale come [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come lo stesso indagato, di fronte all'impossibilità di giustificare una simile frequentazione, abbia tentato di descriverlo, durante l'interrogatorio di garanzia come un ignoto gentile accuditore di donne anziane.

3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell'Appeso, fondandolo su due motivi:

3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento alla insussistenza del dolo o della colpa grave, nonché manifesta illogicità della motivazione relativamente alla macroscopica negligenza ed imprudenza ascritte all'istante.

La condotta dell'Appeso era scevra da colpa; egli, peraltro, si era attivato con solerzia ed impegno, sia durante la fase delle indagini preliminari che nel dibattimento, affinché la sua estraneità ai fatti fosse acclarata.

La Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione laddove, esaltando l'imprudenza dell'agire di un ufficiale della Marina militare in occasione della vicenda di "[OSCURATO:PERSONA]", ha richiamato la condotta riferita alla vicenda relativa al canale dei Pescatori.

Rispetto alla vicenda di "[OSCURATO:PERSONA]", la Corte territoriale, accostando all'istante la figura di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trascurato le motivazioni della sentenza assolutoria la quale, con riguarda il capo 2), richiamava la circostanza per cui, al momento della detenzione cautelare, dalla sua applicazione sino alla revoca, [OSCURATO:PERSONA] non era stato ancora riconosciuto giudizialmente come appartenente ad alcun sodalizio criminale di stampo mafioso, trattandosi di fama e reputazione criminale attinte da mere voci correnti nel 2011.

Non potrebbe pertanto muoversi al ricorrente alcun rimprovero di imprudenza o di spregiudicatezza, perché egli poteva non conoscere la reputazione criminale di Spada e non conosceva quello che giudizialmente sarebbe stato dichiarato solo dieci anni dopo sulla natura mafiosa del vincolo associativo degli appartenenti all'omonima famiglia.

La conversazione ambientale cui l'ordinanza impugnata fa riferimento è inutilizzabile (perché captata in assenza di autorizzazione) anche in sede di riparazione per ingiusta detenzione;

3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., In relazione alla ritenuta ed incidentale dichiarazione di inammissibilità della richiesta per intervenuta prescrizione di uno dei reati che fondavano la misura cautelare, ossia il falso ideologico per induzione di cui al capo 2).

Il difensore sostiene che rispetto a detto capo 2), il Giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare la durata della pena in concreto applicata all'Appeso, con la sentenza di primo grado, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 219 del 2008.4.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 17 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato... [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente darsi atto che in data 3 febbraio 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rinuncia al ricorso della stessa sottoscritta in qualità di procuratore speciale dell'Appeso, nonché la relativa procura speciale.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di costituzione nei confronti del Ministero resistente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentlte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'ingiusta detenzione sofferta per i delitti di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (capo 2 dell'imputazione), di concussione in concorso (capo 3), entrambi contestati con l'aggravante del metodo mafioso e di falsità ideologica per induzione (capo 28). L'Appeso veniva attinto dalla misura cautelare nell'ambito del procedimento iscritto dalla Procura di Roma all'esito dell'inchiesta denominata "[OSCURATO:PERSONA]", denominazione che fa riferimento all'omonimo stabilimento balneare in località [OSCURATO:PERSONA] e che riguardava, in particolare, l'illecito affidamento dello stabilimento balneare '[OSCURATO:PERSONA]', già in carico al Cral dell'[OSCURATO:PERSONA], alla società denominata [OSCURATO:PERSONA], della quale l'Appeso, [OSCURATO:PERSONA], appartenente all'omonimo clan mafioso, e [OSCURATO:PERSONA], direttore dell'ufficio tecnico del municipio di Ostia, erano soci di fatto, mentre la moglie dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], altro coimputato, erano soci di diritto. All'esito del giudizio di primo grado, l'Appeso veniva dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 2 (falsità ideologica) e 3 (riqualificato il reato di concussione nella forma tentata), ferma restando l'aggravante del metodo mafioso; veniva invece assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal delitto di cui al capo 28 (falsità ideologica per induzione). La Corte di appello, investita dell'impugnazione dell'istante, lo assolveva dal reato di cui al capo 3), ritenendo che non fosse stato provato il fatto tipico della concussione, nemmeno nella forma tentata; e dichiarava l'improcedibilità con riferimento al delitto sub 2), perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, ai fini del diniego dell'invocato indennizzo, ha evidenziato, con riguardo al capo 2), dichiarato prescritto, come anche l'Appeso, unitamente allo Spada e al Papalini nutrisse l'interesse ad appropriarsi della gestione dello stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]" e, a tale fine, non ha esitato a condividere scopi ed interessi con un soggetto di elevatissima pericolosità criminale come [OSCURATO:PERSONA] , pur essendo egli un militare ed avendo quindi il dovere deontologico di non intrecciare rapporti, vieppiù di carattere poco trasparente, con pregiudicati. Per tale ragione, si legge nell'ordinanza impugnata, l'Appeso ha preferito far figurare come socia la moglie. Rispetto alle altre due fattispecie, per le quali è intervenuta un'assoluzione di carattere dubitativo, il Giudice della riparazione ha reputato che l'istante abbia manifestato imperdonabile, grave e continua leggerezza ed imprudenza, per avere intrecciato, pur nella sua qualità di appartenente alla Marina militare, rapporti di messa a disposizione e di connivenza con un temibile criminale come [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come lo stesso indagato, di fronte all'impossibilità di giustificare una simile frequentazione, abbia tentato di descriverlo, durante l'interrogatorio di garanzia come un ignoto gentile accuditore di donne anziane. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ha proposto ricorso il difensore dell'Appeso, fondandolo su due motivi: 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento alla insussistenza del dolo o della colpa grave, nonché manifesta illogicità della motivazione relativamente alla macroscopica negligenza ed imprudenza ascritte all'istante. La condotta dell'Appeso era scevra da colpa; egli, peraltro, si era attivato con solerzia ed impegno, sia durante la fase delle indagini preliminari che nel dibattimento, affinché la sua estraneità ai fatti fosse acclarata. La Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione laddove, esaltando l'imprudenza dell'agire di un ufficiale della Marina militare in occasione della vicenda di "[OSCURATO:PERSONA]", ha richiamato la condotta riferita alla vicenda relativa al canale dei Pescatori. Rispetto alla vicenda di "[OSCURATO:PERSONA]", la Corte territoriale, accostando all'istante la figura di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe trascurato le motivazioni della sentenza assolutoria la quale, con riguarda il capo 2), richiamava la circostanza per cui, al momento della detenzione cautelare, dalla sua applicazione sino alla revoca, [OSCURATO:PERSONA] non era stato ancora riconosciuto giudizialmente come appartenente ad alcun sodalizio criminale di stampo mafioso, trattandosi di fama e reputazione criminale attinte da mere voci correnti nel 2011. Non potrebbe pertanto muoversi al ricorrente alcun rimprovero di imprudenza o di spregiudicatezza, perché egli poteva non conoscere la reputazione criminale di Spada e non conosceva quello che giudizialmente sarebbe stato dichiarato solo dieci anni dopo sulla natura mafiosa del vincolo associativo degli appartenenti all'omonima famiglia. La conversazione ambientale cui l'ordinanza impugnata fa riferimento è inutilizzabile (perché captata in assenza di autorizzazione) anche in sede di riparazione per ingiusta detenzione; 3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., In relazione alla ritenuta ed incidentale dichiarazione di inammissibilità della richiesta per intervenuta prescrizione di uno dei reati che fondavano la misura cautelare, ossia il falso ideologico per induzione di cui al capo 2). Il difensore sostiene che rispetto a detto capo 2), il Giudice della riparazione avrebbe dovuto verificare la durata della pena in concreto applicata all'Appeso, con la sentenza di primo grado, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 219 del 2008.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 17 gennaio 2025, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato... [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente darsi atto che in data 3 febbraio 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire rinuncia al ricorso della stessa sottoscritta in qualità di procuratore speciale dell'Appeso, nonché la relativa procura speciale. 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di costituzione nei confronti del Ministero resistente.
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