CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate. La Corte di appello di L'Aquila, nel provvedimento oggetto verifica, ha correttamente osservato che la censura circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di rinvio - asseritamente imposto dalla esclusione della premeditazione, aggravante sulla cui sussistenza sarebbe stato fondato il rigetto del beneficio nella sentenza annullata in sede rescindente - può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, attraverso lo strumento dell'impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio, mentre il suo esame è precluso al giudice dell'esecuzione a causa della formazione del giudicato. Il ricorrente non si confronta con tale condivisibile principio e continua a dolersi genericamente dell'errore, chiedendo un ricalcolo della pena. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 202