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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 18149/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdate-awise-alle-gaFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di custodia in carcere, e, con il secondo motivo, violazione di legge con riguardo alla medesima questione, per il reato di cui alli art. 73 del D.P.R. 309/90; Rilevato che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessata personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co s gliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdate-awise-alle-gaFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di custodia in carcere, e, con il secondo motivo, violazione di legge con riguardo alla medesima questione, per il reato di cui alli art. 73 del D.P.R. 309/90; Rilevato che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dall'interessata personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co s gliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris