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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 12158/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26659/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

FOGGIA n. 1055/2015depositata il 14/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente signora [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con ripresa a tassazione del maggior reddito derivante dalla sua partecipazione al 50% nella [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva l'emissione di cartella con iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte contestate con l'avviso di accertamento.

Insorgeva la contribuente innanzi al giudice di prossimità e trovando apprezzamento però delle proprie ragioni sulla circostanza che il competente collegio avellinese aveva annullato la ripresa tassazione nei confronti della società, di cui l'accertamento nei confronti della contribuente dovevaritenersi dipendente.

Proponeva appello l'Ufficio, affermando che la sentenza nei confronti della società non fosse passata in giudicato anzi fosse impugnata con pendenza del giudizio avanti alla commissione tributaria regionale campana.

Nelle more del giudizio giungeva notizia della definizione della lite inerente la società, ai sensi della procedura clemenziale di cui al decreto legge numero 98 del 2011, donde il giudice d'appello pugliese rimodulava la pretesa tributaria nei confronti della socia in misura pari al 50% delle somme versate dalla società per la definizione della lite.

In altri termini, vista la definizione della pretesa tributaria a monte, nei confronti della società, sullo stesso importo veniva individuato il dovuto a carico della socia, in misura della sua partecipazione al capitale sociale, ovvero al 50%.

Avverso questa pronuncia propone ricorso il patrono erariale affidandosi ad unico motivo di doglianza, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone doglianza ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 39, dodicesimo comma, del decreto-legge numero 98 del 2011 come modificato dall'articolo 29 del decreto legge 216 del 2011, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986.In altri termini, il pubblico difensore lamenta esservi stata un'indebita permeabilità del giudizio relativo alla società nei confronti del giudizio relativo alla socia.

Si afferma doversi trattare della diversa sorte dei singoli giudizi, in questo senso uno indipendente dall'altro.

Diversamente detto, la procedura clemenziale non incide sull’accertamento del dovuto, ma attiene alla definizione (agevolata) delle liti, ove l’una resta indipendente ed autonoma rispetto all’altra, senza creare favore o pregiudizio alle posizioni collegate.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Ed infatti, in caso analogo, ancorché non sovrapponibile, questa Suprema Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza. (Cass.

VI-5, n. 15076/2020).

Laddove ha ribaltato le sorti dell'uno sull'altro giudizio, la sentenza in scrutinio ha fatto malgoverno dei principi sopra enunciati, per cui merita di essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti in fatto mantenendo l'autonomia farà la posizione della società e quella della socia, non potendo più essere ricostruito il litisconsorzio necessario (Cfr. Cass.

S.U. 10145/2012; V, n. 3789/2018).

In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi agli enunciati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia –sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, cui deman

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26659/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 1055/2015depositata il 14/05/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente signora [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con ripresa a tassazione del maggior reddito derivante dalla sua partecipazione al 50% nella [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva l'emissione di cartella con iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte contestate con l'avviso di accertamento. Insorgeva la contribuente innanzi al giudice di prossimità e trovando apprezzamento però delle proprie ragioni sulla circostanza che il competente collegio avellinese aveva annullato la ripresa tassazione nei confronti della società, di cui l'accertamento nei confronti della contribuente dovevaritenersi dipendente. Proponeva appello l'Ufficio, affermando che la sentenza nei confronti della società non fosse passata in giudicato anzi fosse impugnata con pendenza del giudizio avanti alla commissione tributaria regionale campana. Nelle more del giudizio giungeva notizia della definizione della lite inerente la società, ai sensi della procedura clemenziale di cui al decreto legge numero 98 del 2011, donde il giudice d'appello pugliese rimodulava la pretesa tributaria nei confronti della socia in misura pari al 50% delle somme versate dalla società per la definizione della lite. In altri termini, vista la definizione della pretesa tributaria a monte, nei confronti della società, sullo stesso importo veniva individuato il dovuto a carico della socia, in misura della sua partecipazione al capitale sociale, ovvero al 50%. Avverso questa pronuncia propone ricorso il patrono erariale affidandosi ad unico motivo di doglianza, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone doglianza ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione degli articoli 39, dodicesimo comma, del decreto-legge numero 98 del 2011 come modificato dall'articolo 29 del decreto legge 216 del 2011, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986.In altri termini, il pubblico difensore lamenta esservi stata un'indebita permeabilità del giudizio relativo alla società nei confronti del giudizio relativo alla socia. Si afferma doversi trattare della diversa sorte dei singoli giudizi, in questo senso uno indipendente dall'altro. Diversamente detto, la procedura clemenziale non incide sull’accertamento del dovuto, ma attiene alla definizione (agevolata) delle liti, ove l’una resta indipendente ed autonoma rispetto all’altra, senza creare favore o pregiudizio alle posizioni collegate. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed infatti, in caso analogo, ancorché non sovrapponibile, questa Suprema Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di imposte sui redditi, gli effetti della definizione agevolata ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011, conv., con. modif., in l. n. 111 del 2011, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza. (Cass. VI-5, n. 15076/2020). Laddove ha ribaltato le sorti dell'uno sull'altro giudizio, la sentenza in scrutinio ha fatto malgoverno dei principi sopra enunciati, per cui merita di essere cassata con rinvio al giudice di merito perché svolga gli accertamenti in fatto mantenendo l'autonomia farà la posizione della società e quella della socia, non potendo più essere ricostruito il litisconsorzio necessario (Cfr. Cass. S.U. 10145/2012; V, n. 3789/2018). In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi agli enunciati principi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia –sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, cui deman
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