CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 02605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30247/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro- tempore della R A [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.410/2021 depositata il 16/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 30247/2021 Numero sezionale 233/2026 Numero di raccolta generale 2605/2026 Data pubblicazione 06/02/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 30/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30247/2021 Numero sezionale 233/2026 Numero di raccolta generale 2605/2026 Data pubblicazione 06/02/2026