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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 42528/2022

Testo disponibile della fonte

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ELLO di NAPOLIlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1°/12/2021, depositata il 17/12/2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe immobiliari (sentenza sub 1) e due ulteriori condanne per reati satellite, assumendo a pena base quella di anni tre e mesi quattro di reclusione inflitta per il delitto associativo, con aumento di quattro mesi per la truffa di cui alla sentenza sub 2) e di otto mesi ciascuna per le due truffe di cui alla sentenza sub 4).

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peíus, in quanto gli aumenti di pena per i reati satellite si sono discostati in eccesso da quelli che erano stati fissati nella prima sentenza di condanna per il delitto associativo e per le numerose truffe ivi accertate, punite in ragione di un mese ciascuna, reati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza di appello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione in ordine all'aumento complessivo della pena, pari ad anni cinque di reclusione, rilevando che mentre per il reato associativo si è mantenuta intatta la pena fissata dal giudice di cognizione, per le truffe si sono fissate pene in continuazione peggio- rative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

1.1. Non risulta alcuna violazione del divieto di reformatío in peius, che il ricorrente pretende di individuare nel fatto che per i reati di cui alle due sentenze unificate si sarebbe dovuta fissare la stessa pena applicata nella prima sentenza ai reati satellite di truffa (un mese ciascuna), ormai tutti prescritti.

Il giudice dell'esecuzione deve seguire, nella determinazione delle pene in continuazione, gli stessi criteri del giudice di cognizione, ma con riguardo a quelli applicati nella sentenza di accertamento di detti reati, e non mutuandoli da altre sentenze.

Nella specie, non sono stati applicati aumenti maggiori di quelli determinati in cognizione, laddove reati giudicati singolarmente sono diventati reati satellite del primo sopravvissuto delitto associativo, e, si rileva, vi è stato anche rispetto delle proporzioni sanzionatorie con riferimento alle pene come determinate in sede di cognizione, così osservando l'ulteriore criterio richiesto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269.

1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, che non si duole dell'assenza di motivazione per ciascuno dei segmenti di pena fissati per i reati satellite, bensì dell'assenza di motivazione "in ordine all'aumento complessivo della pena, pari ad anni cinque di reclusione".

Orbene, il ricorrente non esplicita le ragioni per le quali invoca una diversa e più benevola determinazione dell'aumento per i reati di truffa posti in continuazione, adombrando soltanto un dissenso in ordine alla quantificazione finale e globale della pena che esula dalle valutazioni che competono al giudice di legittimità.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di NAPOLIlette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1°/12/2021, depositata il 17/12/2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra la condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe immobiliari (sentenza sub 1) e due ulteriori condanne per reati satellite, assumendo a pena base quella di anni tre e mesi quattro di reclusione inflitta per il delitto associativo, con aumento di quattro mesi per la truffa di cui alla sentenza sub 2) e di otto mesi ciascuna per le due truffe di cui alla sentenza sub 4). 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peíus, in quanto gli aumenti di pena per i reati satellite si sono discostati in eccesso da quelli che erano stati fissati nella prima sentenza di condanna per il delitto associativo e per le numerose truffe ivi accertate, punite in ragione di un mese ciascuna, reati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza di appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione in ordine all'aumento complessivo della pena, pari ad anni cinque di reclusione, rilevando che mentre per il reato associativo si è mantenuta intatta la pena fissata dal giudice di cognizione, per le truffe si sono fissate pene in continuazione peggio- rative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Non risulta alcuna violazione del divieto di reformatío in peius, che il ricorrente pretende di individuare nel fatto che per i reati di cui alle due sentenze unificate si sarebbe dovuta fissare la stessa pena applicata nella prima sentenza ai reati satellite di truffa (un mese ciascuna), ormai tutti prescritti. Il giudice dell'esecuzione deve seguire, nella determinazione delle pene in continuazione, gli stessi criteri del giudice di cognizione, ma con riguardo a quelli applicati nella sentenza di accertamento di detti reati, e non mutuandoli da altre sentenze. Nella specie, non sono stati applicati aumenti maggiori di quelli determinati in cognizione, laddove reati giudicati singolarmente sono diventati reati satellite del primo sopravvissuto delitto associativo, e, si rileva, vi è stato anche rispetto delle proporzioni sanzionatorie con riferimento alle pene come determinate in sede di cognizione, così osservando l'ulteriore criterio richiesto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, che non si duole dell'assenza di motivazione per ciascuno dei segmenti di pena fissati per i reati satellite, bensì dell'assenza di motivazione "in ordine all'aumento complessivo della pena, pari ad anni cinque di reclusione". Orbene, il ricorrente non esplicita le ragioni per le quali invoca una diversa e più benevola determinazione dell'aumento per i reati di truffa posti in continuazione, adombrando soltanto un dissenso in ordine alla quantificazione finale e globale della pena che esula dalle valutazioni che competono al giudice di legittimità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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