CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022 la Corte di assise di appello di Roma ha confermato quella con cui la Corte di assise della stessa città, il 28 aprile 2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui: a) agli artt. 110, 56, 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., perché in concorso col defunto [OSCURATO:PERSONA] - facendo ingresso nel bar tabacchi «[OSCURATO:PERSONA]», entrambi con volto travisato da casco e scaldacollo alzato sul naso; [OSCURATO:PERSONA], impugnando la rivoltella Colt. Cal. 38 special e dirigendosi dietro il banco cassa, puntando la rivoltella contro [OSCURATO:PERSONA], padre della titolare del bar, intimandogli di consegnarli il denaro della cassa; quindi, alla viva reazione della vittima, ingaggiando una violenta colluttazione con la stessa, esplodendo diversi colpi di arma da fuoco, per procurarsi l'impunità - compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di rapina pluriaggravata, non realizzatosi per cause indipendenti dalla propria volontà; b) agli artt. 110, 81, 61, n. 2, cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, per commettere il delitto di cui al capo a), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], illegalmente deteneva e portava fuori dalla propria abitazione una rivoltella Colt, cal. 38, caricata con 6 cartucce, nonché una pistola semiautomatica Beretta, cal. 9 x 21; c) agli artt. 110, 648, 61, n. 2), cod. pen., perché a scopo di profitto e per commettere il delitto di cui al capo a), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], acquistava o comunque riceveva la pistola Beretta, provento del delitto di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA]; d) agli artt. 110, 648, 61, n. 2), cod. pen., perché a scopo di profitto e per commettere il delitto di cui al capo a), acquistava o comunque riceveva uno scooter Kymco 150, provento di furto; e) agli artt. 56, 575, 576, n. 1), 61, n. 2), cod. pen., perché, nelle circostanze di cui al capo a) e per assicurarsi l'impunità, esplodendo tre colpi con la rivoltella Colt, cal. 38, attingendo con un proiettile alla coscia [OSCURATO:PERSONA] a distanza ravvicinata, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di omicidio aggravato; f) agli artt. 82, 575, 576, n. 1), 61, n. 2), cod. pen. perché esplodendo con la rivoltella Colt, cal. 38, tre colpi, di cui uno attingeva al torace il complice, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA]; g) all'art. 697 cod. pen., perché, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 108, deteneva illegalmente n. 10 cartucce cal. 6,35;e, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la contestata recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi, oltre che al pagamento delle spese processuali, e gli ha applicato le sanzioni accessorie previste per legge. 2. In fatto, è stato accertato, sulla base delle testimonianze acquisite e delle videoriprese delle telecamere del bar tabaccheria «[OSCURATO:PERSONA]», sito in Roma, via Ciamarra 186/188, ove sono state consumate le condotte delittuose: - che, intorno alle ore 19:00 del 5 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si sono recati, a bordo di uno scooter di provenienza furtiva, presso il bar tabaccheria «[OSCURATO:PERSONA]», ciascuno travisato e armato di pistola carica, pure di provenienza delittuosa, con l'intento di commettere una rapina, sfociata, nell'arco di pochi secondi, nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], padre della titolare della tabaccheria, e nell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]; - che, appena entrati nel locale, [OSCURATO:PERSONA] si è dedicato a sorvegliare la sala, impugnando la pistola come strumento di controllo dell'intera area, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è diretto nella zona della cassa scommesse che, puntando minacciosamente l'arma sul fianco di [OSCURATO:PERSONA], gli ha intimato di aprire; - che dall'immediata reazione della vittima è scaturita una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha consentito al secondo di sospingere il rapinatore verso il centro della sala, farlo cadere al suolo e sovrastarlo al fine di disarmarlo, in ciò adiuvato dall'azione della moglie e di uno dei dipendenti dell'esercizio commerciale; - che, nel tentativo di prestare soccorso al complice, [OSCURATO:PERSONA] si è avvicinato a [OSCURATO:PERSONA] con il braccio alzato, al fine di colpirlo con il calcio della pistola; in quell'istante, egli è stato, tuttavia, attinto al petto da uno dei tre colpi esplosi, in rapida successione, da [OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, ancora schiena a terra, non aveva mai distolto il dito dal grilletto, indirizzando l'arma verso il bacino di [OSCURATO:PERSONA] e, indirettamente, di [OSCURATO:PERSONA], il quale, portando le braccia al petto, si è accasciato al suolo ed ha lasciato cadere la pistola a terra; - che [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, cercato di recuperare l'arma per utilizzarla contro [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, darsi alla fuga, obiettivo non raggiunto per il pronto intervento della moglie del barista, che ha allontanato con i piedi la Beretta di [OSCURATO:PERSONA], che ha poscia consegnato all'Ispettore di P.S. [OSCURATO:PERSONA], portatosi sul posto per avere uditi gli spari. 3. Tale ricostruzione del tragico episodio criminoso ha indotto i giudici di primo grado a ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutte le imputazioni delittuose contestategli: egli, invero, resosi conto dell'impossibilità di portare a termine la rapina, poiché ormai bloccato e sovrastato dalla persona offesa, avrebbe posto in essere una condotta delittuosa volta a conseguire l'impunità dal reato di rapina e diretta a cagionare il grave ferimento o la morte del soggetto passivo, così palesando un atteggiamento psicologico ascrivibile alla categoria del c.d. dolo alternativo. La dinamica del fatto, ha ulteriormente rilevato la Corte di assise, integra, altresì, tipica ipotesi di aberratio ictus, istituto previsto dall'art. 82 cod. pen., che ricorre allorquando l'offesa viene cagionata, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, a persona diversa da quella alla quale essa era diretta: tanto, in ragione del fatto, evidente, che [OSCURATO:PERSONA] agì, con dolo omicidiario, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, solo per errore nei mezzi di esecuzione, attinse il complice [OSCURATO:PERSONA]. Il riscontrato errore non incide sulla responsabilità penale, sicché l'imputato risponde di omicidio volontario, a prescindere dalle intenzioni e salva l'applicazione dell'art. 60 cod. pen. in relazione alla sussistenza delle aggravanti e attenuanti: in tal caso, infatti, non sono poste a suo carico le circostanze aggravanti che riguardano la qualità della persona offesa, mentre sono valutate le attenuanti, quantunque supposte per errore. 4. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di assise di appello ha integralmente disatteso l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado. In rito, ha stimato inammissibile, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e per tardività, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale intesa alla visione, nel contraddittorio, dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. Nel merito, la Corte ha separatamente analizzato i due segmenti dell'azione delittuosa: l'uno, relativo al delitto di rapina e comprendente i reati-satellite di ricettazione, riciclaggio e porto illegale di armi; l'altro, riguardante l'omicidio, nella forma tentata e consumata. Ha, specificamente, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore, in combutta con il defunto [OSCURATO:PERSONA], di una tentata rapina propria, essendosi egli determinato a commettere il delitto, a scopo di profitto patrimoniale, munendosi di mezzi di travisamento e di fuga, nonché di armi cariche che dovevano servire, asseritamente, al mero scopo di incutere timore ai presenti. La Corte di assise di appello, dopo avere ribadito che l'azione criminosa non è stata coronata da successo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, ha ricondotto in via esclusiva la violenza e la minaccia adoperate, sotto forma di intimidazione e aggressione di [OSCURATO:PERSONA] con la pistola, alla volontà di sottrazione e di impossessamento del bene mobile altrui e qualificato, di conseguenza, la condotta illecita in termini di rapina propria, anziché impropria, come sostenuto dall'appellante. I giudici di appello hanno, quindi, affermato che la pronta e veemente reazione della vittima ha ingenerato in [OSCURATO:PERSONA] la determinazione cosciente e volontaria di cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], unico modo per riuscire a fuggire ed a guadagnare l'impunità. [OSCURATO:PERSONA] — a giudizio della Corte di assise di appello — non ha desistito dall'azione, una volta fallita la rapina, abbandonando o abbassando l'arma, che ha, invece, continuato ad impugnare, puntandola contro il corpo del barista e sparando quattro colpi, di cui tre andati a segno, con l'intento di ucciderlo. Il numero delle munizioni esplose e la rapida successione dei colpi concorre, nella ricostruzione della Corte romana, a comprovare la franca volontà omicida dell'imputato. Per quanto concerne l'aberratio ictus, la Corte ha reputato l'irrilevanza dell'errore sul soggetto passivo, avendo l'imputato cagionato un'offesa normativamente identica a quella che egli intendeva provocare, sicché, tenuto conto del fatto che l'identità della persona offesa non è requisito del fatto tipico e non fa parte dell'oggetto del dolo, è logico che egli risponda come se avesse commesso il reato che, originariamente, si era rappresentato ed aveva voluto. Con riferimento ,all'elemento soggettivo, ha concluso, in linea con quanto già statuito dai giudici di primo grado, che [OSCURATO:PERSONA] ha agito spinto da dolo diretto e non eventuale, giacché egli, lungi dal limitarsi a prevedere ed accettare il rischio, si è rappresentato ed ha voluto l'evento ed ha agito per perseguirlo. Ha ricordato, in proposito, che, in mancanza di circostanze che evidenzino ictu oculi l'animus necandi, valore determinante è assunto dall'idoneità dell'azione a produrre l'evento offensivo, che va apprezzata in concreto sulla base di una prognosi formulata ex post, avendo riguardo, tra l'altro, al tipo di arma impiegata e alla sua attitudine offensiva, alla direzione e all'intensità dei colpi, alla zona del corpo attinta, nonché alla distanza del bersaglio. Muovendo, in diritto, da tale postulato, la Corte di assise di appello ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA], in quello specifico contesto, aveva precisa cognizione della micidialità dell'arma impugnata e contezza, altrettanto nitida, delle conseguenze letali che sarebbero scaturite, in modo certo o altamente probabile, dal suo azionamento mediante ripetuta pressione sul grilletto in direzione del bersaglio, condotta che egli ha, ciò nonostante, deliberatamente tenuto nella coscienza dell'impossibilità di conseguire aliunde l'impunità. Parallelamente, ha ritenuto l'arbitrarietà della riqualificazione del fatto nel reato di omicidio preterintenzionale, prospettata dall'appellante, il cui contegno, ha sottolineato, non è stato sorretto dalla mera intenzionalità di percuotere o provocare lesioni, in quanto permeato da una consapevolezza che, proprio in virtù di alcuni indicatori esterni all'azione, attesta la volontà di cagionare la morte quale conseguenza diretta dell'agire. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato, nel complesso, a quattro motivi, che saranno enunciati, in ossequio al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 576, primo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui rinvia all'art. 61, n. 2), cod. pen., per violazione del principio di offensività in relazione agli artt. 3, 27, 24 e 25, secondo comma Cost.. Il ricorrente dubita della conformità a Costituzione dell'assetto normativo delineato dall'art. 576 cod. pen., stando al quale, una volta provata la strumentalità della condotta omicidiaria al fine dell'impunità, l'omicidio deve ritenersi aggravato dalla presenza del nesso teleologico, con conseguente, necessaria applicazione della pena dell'ergastolo, non modulabile — se non attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti da sottoporre a bilanciamento ex art. 69 cod. pen. — neanche nell'eventualità che l'imputato abbia agito perché mosso da dolo diretto anziché intenzionale. Segnala che, in tal modo, l'irrogazione di una pena fissa, quale l'ergastolo, in via automatica e senza possibilità di gradazione, discende dall'applicazione di un'aggravante che, nondimeno, non appare idonea a catalizzare un disvalore ulteriore rispetto all'in sé del fatto omicidiario, tale da giustificare il salto qualitativo in termini sanzionatori dalla pena temporanea a quella perpetua, ciò che, a suo giudizio, comporta una grave violazione dei principi di offensività e di proporzionalità, nonché del principio inerente al fine rieducativo della pena. Né, aggiunge, tale meccanismo può dirsi adeguatamente temperato dal possibile bilanciamento con le circostanze attenuanti che, nota, opera solo in via meramente eventuale ed è, peraltro, precluso in un caso, come quello in esame, in cui non vi è spazio per l'applicazione di attenuanti comuni o generiche. Appare, del resto, irragionevole, continua il ricorrente, la necessitata irrogazione della massima sanzione, che rischia di tradursi, in concreto, in una risposta sproporzionata per eccesso rispetto all'effettiva gravità, sul piano sia oggettivo che soggettivo, del fatto accertato, avuto riguardo, vieppiù, all'atteggiamento psicologico dell'agente, che finisce con il perdere qualsiasi rilievo, ed al notevole salto di qualità della pena che consegue all'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ex artt. 192, 585 e 603 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata visione delle immagini registrate dalle telecamere installate all'interno dell'esercizio commerciale che è stato teatro dei fatti di causa, nonché violazione e falsa applicazione derartt,56 e 575 cod. pen., per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sottolinea, al riguardo, che l'attenta disamina, in contraddittorio, delle riprese delle telecamere sarebbe stata di capitale importanza perché avrebbe potuto condurre ad una valutazione degli eventi sensibilmente diversa da quella compiuta dai giudici di merito. A dire del ricorrente, invero, non sarebbe dato individuare con precisione il momento in cui i colpi lesivi furono esplosi né risalire all'identità dell'autore, atteso che le immagini riproducono una colluttazione assai confusa, nell'ambito della quale [OSCURATO:PERSONA], tangibilmente sopraffatto, non ha capacità alcuna di controllare il puntamento dell'arma o la pressione del grilletto. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, ancora, che la disamina di filmati ed immagini consente di cogliere l'assenza di una volontà omicidiaria che, se sussistente, lo avrebbe senz'altro indotto a cogliere le plurime occasioni di ferimento mortale di [OSCURATO:PERSONA] che egli, invece, non ha sfruttato. Eccepisce, anche sotto questo aspetto, che la Corte di assise di appello ha acriticamente mutuato, quanto alla ricostruzione dei fatti di causa, le valutazioni compiute in primo grado, che non ha sottoposto alla dovuta revisione critica, previo diretto accesso alle registrazioni disponibili, anche con riferimento all'esplosione, in sequenza, di tre colpi, che i giudici di merito hanno reputato espressione di volontà omicida a dispetto del fatto che le immagini non consentono di comprendere, quanto agli ultimi due, come e verso dove l'arma sia stata puntata. Qualora, infatti, il giudice dell'appello avesse visionato i filmati si sarebbe reso conto, opina [OSCURATO:PERSONA], del fatto che i colpi sono stati esplosi in un frangente diverso da quello in cui ha avuto luogo la colluttazione e che le immagini non ritraggono l'arma, ciò che, con ogni evidenza, osta, tanto più non potendosi apprezzare il puntamento della pistola, alla possibilità di desumere, con il prescritto coefficiente di certezza, dalla mera reiterazione degli spari una franca volontà omicidiaria in capo all'imputato. Il ricorrente ascrive, dunque, alla Corte di assise di appello di avere rinunziato a prendere una sua reale e autonoma posizione sulle specifiche censure mosse con l'atto di impugnazione, individuando il momento degli spari sulla base della gestualità corporea di alcuni avventori, secondo quanto esposto dal giudice di primo grado, le cui conclusioni ha mutuato senza porsi in confronto con le censure ritualmente articolate con l'atto di appello. Aggiunge, con riferimento alla specifica doglianza relativa al fatto che egli, una volta ingaggiata la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA] al di fuori della cassa scommesse, ha perso la capacità di controllo e di puntamento dell'arma, che la Corte di assise di appello ha omesso il doveroso esame di tale dirimente motivo di impugnazione e si è limitata a riproporre le risultanze degli accertamenti balistici, silenti in ordine all'effettivo dominio sull'arma e, quindi, alla capacità di puntamento verso l'obiettivo asseritamente avuto di mira. La circostanza che egli, subito dopo la reazione della vittima, si è astenuto, in prima battuta, dallo spararle, significativa dell'assenza di volontà omicida, è stata, d'altro canto, indebitamente negletta, a giudizio del ricorrente, dalla Corte di assise di appello, che pure era stata sollecitata a riconsiderare, al riguardo, la statuizione del giudice di primo grado che, invece, ha riproposto in forza di un approccio apodittico e stereotipato, in tal modo vanificando, in buona sostanza, la funzione dell'appello. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 575 cod. pen. per mancanza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, della condotta, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e violazione e falsa applicazione del canone di giudizio fissato dall'art. 533 cod. proc. pen.. Il ricorrente rileva, in proposito, che la visione in contradditorio dei filmati avrebbe consentito di appurare che, al momento della colluttazione, egli è stato sovrastato dal contraddittore, successivamente coadiuvato dalla moglie e da alcuni avventori, e che, nel momento in cui, presumibilmente, fu esploso il colpo che cagionò la morte del [OSCURATO:PERSONA] sull'arma vi era, oltre alla sua mano, quella di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato, allora, che le immagini riproducono una colluttazione assai confusa, nell'ambito della quale egli viene sopraffatto, con conseguente compromissione della capacità di controllo e puntamento dell'arma e, vieppiù, restituiscono una rappresentazione del fatto nell'ambito della quale non ricorre, proprio nel momento fondamentale dell'esplosione del colpo che ha colpito [OSCURATO:PERSONA], una chiara visione di quali forze siano state esercitate sulla stessa, appare impossibile, in definitiva, affermare con certezza, id est al di là di ogni ragionevole dubbio, che il puntamento dell'arma e il tiro del grilletto della stessa siano stati frutto di una condotta e di una forza a lui riferibili in maniera autonoma e consapevole.Ribadisce, sul punto, di avere, sin dall'interrogatorio di garanzia, precisato che egli, avendo avuto, in un primo momento, la possibilità di neutralizzare [OSCURATO:PERSONA] sparandogli, non si è avvalso di tale facoltà, così dimostrando, nei fatti, di non essere animato da dolo omicida, e specifica che la situazione è radicalmente mutata una volta iniziata la colluttazione, ovvero quando egli ha, di fatto, perso il pieno controllo sulla pistola, circostanza che lo ha indotto a cercare di recuperare quella già nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e, poscia, caduta in terra quando il complice, attinto mortalmente, si è accasciato in terra. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge in ordine all'asserito tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo, in sostanza, le censure già articolate all'atto di lamentare la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.. Ascrive, in specie, alla Corte di assise di appello di essere incorsa in travisamento della prova laddove non si è soffermata sulla concreta impossibilità di identificare attraverso quale puntamento e quali forze, esercitate sull'arma, sia in concreto avvenuta l'esplosione dei colpi ed ha omesso di considerare che il filmato descrive una colluttazione assai accesa durante la quale, per quanto interessa questo secondo momento, l'arma non è più visibile, né è più visibile il momento dell'esplosione del secondo e del terzo colpo — espulsi, peraltro, in unica soluzione, a causa di un' malfunzionamento della cartuccia e rinvenuti, pertanto fusi all'interno del corpo di [OSCURATO:PERSONA] —, né, ancora, è possibile dire con certezza quante mani vi fossero sull'arma o ricostruire il puntamento dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La proposta eccezione di legittimità costituzionale, per quanto espressamente riferita alle conseguenze, sul piano sanzionatorio, dell'applicazione della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato, fornisce al ricorrente il destro per svolgere ampie considerazioni critiche in merito alla compatibilità della pena perpetua con i principi consacrati nella Carta costituzionale — in primo luogo con quello, stabilito all'art. 27, terzo comma, per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato — e nelle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. Il tema è stato, sotto questo aspetto, compiutamente sceverato dalla giurisprudenza costituzionale, che, in molteplici occasioni, ha costantemente ribadito, a partire dalla sentenza n. 264 del 1974 e fino a quella n. 168 del 1994, l'infondatezza della prospettazione del contrasto tra l'ergastolo, da un canto, e gli artt. 27, terzo comma, Cost. e 3 CEDU, dall'altro, in ragione della possibilità, riconosciuta dal vigente ordinamento penitenziario, di accedere, al cospetto dei requisiti di legge, alla liberazione condizionale, istituto valorizzato, nella medesima ottica, dalle pronunzie, in argomento, della Corte EDU (cfr., tra le altre, Sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia, n. 68476/10). Tale posizione è stata, del resto, mutuata, senza eccezione alcuna, dalla successiva produzione della giurisprudenza di legittimità, ferma nell'escludere, in termini che il Collegio condivide e fa propri, il denunziato contrasto tra la previsione dell'ergastolo ed il principio rieducativo, in considerazione «della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità» (Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510 - 01),e nel rilevare che «la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656 - 01; Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv. 253430 - 01), come, del resto, attestato dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, che ha ritenuto la pena dell'ergastolo riterP;itz compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata. 2.1. In questa cornice va inquadrata la questione sollevata dal ricorrente con il primo motivo, che investe, più specificamente, la ragionevolezza di una disciplina, quale quella a lui applicata in virtù del riconoscimento, in relazione agli addebiti di natura omicidiaria, dell'aggravante del nesso teleologico, che determina un sensibile aggravamento di pena, transitandosi da una sanzione temporanea, modulabile tra un minimo ed un massimo in funzione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., ad una perpetua e fissa, quale l'ergastolo. L'obiezione non coglie nel segno, perché prende le mosse dalle conseguenze, sul piano sanzionatorio, dell'applicazione di una delle circostanze aggravanti elencate agli artt. 576 e 577, primo comma, cod. pen., ovvero dall'apprezzamento di elementi del fatto, afferenti alla sua dimensione obiettiva (quale, ad esempio, l'avere l'agente adoperato sostanze venefiche) o soggettiva (quale la condizione di latitante del reo), che il legislatore ha stimato idonee ad accrescerne il coefficiente di disvalore. Esaminata da quest'angolo prospettico, la più severa considerazione riservata alle condotte omicide che siano funzionale alla realizzazione di un diverso reato o a consentire a chi ne sia autore di conseguirne il prezzo, il prodotto o il profitto o di procurarsi, per esso, l'impunità appare scevra da rilevanti deficit di ragionevolezza e costituisce frutto di una discrezionale scelta del legislatore, insindacabile nell'ottica segnalata dal ricorrente. Né, va opportunamente aggiunto, possono censurarsi, alla luce degli invocati parametri costituzionali, le modalità operative individuate dal legislatore, che ha stimato che l'accresciuta gravità della condotta omicidiaria imponga — in tutti i casi, si ribadisce, elencati agli artt. 576 e 577, primo comma, cod. pen. — l'irrogazione della pena perpetua, la cui eventuale mitigazione può derivare dal riconoscimento di circostanze attenuanti da sottoporre a giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.. È questo, invero, lo spazio che il giudice di merito può, in siffatti casi, utilizzare, ove lo ritenga, per attribuire rilievo alle concrete connotazioni della condotta, anche sul piano dell'elemento soggettivo, restando, altrimenti, vincolato all'applicazione della pena perpetua, dalla cui fissità non discende, per le ragioni sopra già esposte, alcun contrasto con i precetti costituzionali. 3. Preliminarmente all'esame dei residui motivi, avendo il ricorrente articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., appare opportuno rilevare che detta disposizione, nel prevedere il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, non abilita il giudice di legittimità ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo la Corte di cassazione limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice di merito per motivare il suo convincimento. La mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, invero, possedere una consistenza tale da risultare percepibili ictu ocull, restando il sindacato al riguardo circoscritto a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano concettualmente incompatibili con la decisione adottata; sempre che, ovviamente, siano spiegate in modo razionale ed adeguato, e senza vizi giuridici, le ragioni del convincimento (in tal senso, conservano validità i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Deve, ancora, escludersi per il giudice di legittimità la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi», ciò che «si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559). 4. Ciò posto, i tre motivi con i quali [OSCURATO:PERSONA] contesta la legittimità della decisione impugnata si imperniano su una premessa comune, che attiene alla congruità delle risposte fornite dalla Corte di assise di appello alle doglianze articolate con l'impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado. Il giudice di appello, in proposito, ha programmaticamente richiamato, facendovi integrale rinvio e mutuandone i contenuti, l'iter motivazionale seguito dalla Corte di assise, sicché il vaglio delle censure articolate con il ricorso per cassazione deve essere compiuto in ossequio al canone, comune presso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617 - 01). Ora, la Corte di assise, alle pagg. 17-22 e, poi, 24-28 della sentenza di primo grado, ha analizzato funditus le emergenze istruttorie relative allo svolgimento del drammatico episodio del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista. Ha, in particolare, rilevato che le plurime fonti probatorie acquisite confortano in pieno l'impostazione accusatoria e smentiscono, per contro, la versione offerta dall'imputato, tesa a circoscrivere la propria responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo dell'accidentalità dei colpi esplosi dalla rivoltella Colt.Tanto, in ragione del fatto, hanno scritto i giudici capitolini, che [OSCURATO:PERSONA] «nel corso della colluttazione, ha tenuto sempre saldamente impugnata [la rivoltella Colt] nella mano destra, diverse immagini evidenziando anche come tenesse il dito sul grilletto mentre lo [OSCURATO:PERSONA] tentava di disarmarlo e, comunque, cercava di trattenergli la mano proprio per evitare che potesse colpirlo». La Corte di assise ha, altresì, dato conto dell'obiezione difensiva che, nel tentativo di porre in dubbio il carattere doloso dell'azione omicida, fa leva sull'essersi trovato [OSCURATO:PERSONA], nella prima fase, in condizione tale da potere neutralizzare, sparandogli, [OSCURATO:PERSONA], che gli stava di fronte, che ha disatteso sulla scorta delle «video riprese relative ai momenti in cui i due sono dietro la cassa, che non mostrano affatto un'azione di afferramento delle mani da parte dello [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto come questi abbia preso l'imputato in maniera particolare, infilando la testa sotto la sua ascella, così da impedirgli di puntargli la pistola e facendolo cadere in terra di schiena (vedi, in particolare, le riprese della telecamera Ch7...; vedi anche deposizione della persona offesa e del teste oculare [OSCURATO:PERSONA])». Analogamente, ha ricordato che, a dire di [OSCURATO:PERSONA], nella seconda fase della colluttazione, una volta fuori dal banco dedicato alle scommesse, alcune persone, in numero compreso tra due e quattro, sarebbero intervenute, unitamente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], e, nel tentativo di dar manforte alla vittima, che gli bloccava la mano destra, armata, lo avrebbero spinto da tergo, aggredito violentemente e fatto cadere. L'imputato, in altre parole, ha negato di essere stato animato da intento omicidiario;sLi'ar Abè-Trz\p'iuttosto, concentrato i propri sforzi al fine di impadronirsi del denaro e fuggire e di avere attivamente resistito all'azione di [OSCURATO:PERSONA], astenendosi dal consentirgli di impadronirsi dell'arma che egli teneva saldamente in pugno, per il timore che il commerciante, venuto in possesso della pistola, lo uccidesse. La Corte di assise ha stimato la totale inattendibilità di tale versione, contraddetta già dalle riprese delle telecamere, che escludono, in particolare, la presenza di persone ulteriori, rispetto ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], sino alla fase finale della colluttazione, ovvero sino al momento in cui, essendo stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attinti dai colpi fuoriusciti dalla Colt, un dipendente ed il cliente [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti riuscendo, finalmente e non senza fatica, a disarmare l'odierno ricorrente. Ha ricordato, ulteriormente, che le circostanze descritte da [OSCURATO:PERSONA] sono state, tutte, «smentite dalle illustrate riprese delle telecamere e da quanto dichiarato dallo [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri testi, da cui è provato che nessuno ha afferrato alle spalle l'[OSCURATO:PERSONA] e perciò egli sia caduto a terra, dove è finito, invece, per la pronta reazione della vittima», ed aggiunto che «tantomeno risulta, come già evidenziato, che vi sia stato l'intervento di terzi (oltre lo [OSCURATO:PERSONA] e la moglie) nei momenti cruciali della colluttazione, in cui ha esploso i tre colpi con la Colt».La Corte di assise, ancora, ha affermato che «Le video riprese e dettagli immagine, al contrario, mostrano ripetutamente che l'[OSCURATO:PERSONA] impugnava la Colt proprio in direzione della vittima, come dalla medesima dichiarato» e che «Soprattutto, il foro d'ingresso e la traiettoria dei proiettili che hanno rispettivamente attinto lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], come accertati, dimostrano che i colpi sono stati esplosi a distanza assai ravvicinata mentre egli teneva l'arma correttamente impugnata con la mano destra, trovandosi steso schiena a terra, sovrastato dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], avvicinatosi per prestargli supporto; e che in quel preciso momento egli puntava l'arma in direzione del bacino dello [OSCURATO:PERSONA], come sopra ampiamente esposto (in particolare, vedi dettaglio immagini 5 e 6; esame della persona offesa e del CT Sacchetti di cui sopra)». A fronte, allora, dell'asserzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il primo colpo sarebbe partito accidentalmente durante la caduta e quelli residui avrebbero dovuto essere ascritti all'azione di [OSCURATO:PERSONA] e\o di coloro che lo hanno coadiuvato nella reazione, che avrebbe determinato l'involontaria pressione sul grilletto, la Corte di assise ha, seccamente, replicato che «invece, è provato che fu proprio lui ad esplodere, attraverso l'azione necessaria del premere il grilletto, portandolo a fondo e poi tirando ancora, come ha chiarito il teste Suraci» e rilevato, inoltre, che «Le riprese delle telecamere e i dettagli immagine smentiscono anche la circostanza specifica, ripresa dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esame dibattimentale [...] che la moglie dello [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel corso della colluttazione, gli avrebbe puntato la pistola (del complice) in faccia e perciò avrebbe temuto per la sua vita», risultando, piuttosto «come la [OSCURATO:PERSONA] sia stata pronta a spingere velocemente la pistola del [OSCURATO:PERSONA] lontano e non a caso, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] stava provando a recuperarla con la mano sinistra che aveva libera». Il giudice di primo grado ha, ulteriormente, segnalato che «riprese delle telecamere e dichiarato testimoniale evidenziano che non ha desistito dall'azione, mollando l'arma, neppure quando si rese conto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto, cercando anche di recuperarne la pistola, e quanto sia stato faticoso disarmarlo da parte dello [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dalla moglie, dal dipendente e dal Frigeni». La ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice di merito ha indotto il convincimento che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito animato, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], da dolo diretto, nella forma del dolo alternativo. Egli, invero, era pienamente consapevole, a giudizio delle Corti romane (il punto è ripreso e sviluppato dalla Corte di assise di appello alla pag. 23 della sentenza impugnata), sia della offensività del mezzo adoperato che delle conseguenze, facilmente prevedibili, della condotta realizzata, in tal senso deponendo, è stato a chiare lettere ribadito, che l'istruttoria dibattimentale ha escluso la possibilità di un'esplosione accidentale dei colpi di pistola sia sotto un profilo strettamente tecnico che alla luce di quanto emerso dalle immagini registrate, dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dagli esiti degli accertamenti balistici e medico-legali. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ha agito con previsione e volizione, in via alternativa, della morte o del ferimento della vittima, mezzo imprescindibile, in quel contesto, per guadagnare la fuga e garantirsi l'impunità. 5. Al cospetto di un percorso argomentativo che trova i propri capisaldi nella sinergica valutazione del composito compendio istruttorio, il ricorrente reitera, con i motivi di ricorso, le obiezioni che, già sottoposte all'attenzione della Corte di assise di appello, sono state disattese attraverso l'integrale adesione alle considerazioni svolte dal primo giudice. Sostiene, al riguardo, che la visione dei filmati captati dalle telecamere di sorveglianza avrebbe condotto a conclusioni assai meno nette di quelle raggiunte dai giudici di merito, precipuamente per quanto concerne: - l'identità del soggetto che esplose i colpi che attinsero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, la possibilità, per il rapinatore, di governare l'arma in autonomia, in quei caotici e drammatici istanti, con riferimento sia al puntamento che alla pressione sul grilletto; - la successione temporale delle esplosioni; - l'atteggiamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui, trovandosi di fronte [OSCURATO:PERSONA], con ogni evidenza intenzionato a non restare inerte davanti alla minaccia della pistola puntata stersa.nella sua direzione, si astenne, pur avendone la possibilità, dal far fuoco al suo indirizzo, mantenendo analogo contegno anche quando, vedendo [OSCURATO:PERSONA] che, venuto in suo soccorso, cercava di colpire [OSCURATO:PERSONA] con il calcio della Beretta, restò, in prima battuta e per qualche secondo, inerte, così rinunziando a sparare al commerciante, in quell'istante a portata di tiro. L'approfondimento istruttorio si sarebbe appalesato tanto più necessario, nota il ricorrente, in quanto vertente su circostanze di fatto sicuramente incidenti sull'apprezzamento, effettuato in ossequio al canone indicato all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di omicidio tentato e consumato. Non conoscendosi, infatti, chi, nell'occasione, ha governato la Colt, quale distacco temporale vi sia stato tra il primo colpo e quelli successivi ed essendo, al contrario, provato per tabulas che i rapinatori, mossi da un obiettivo di natura esclusivamente economica, non avevano in alcun modo messo in conto il possibile utilizzo delle armi per attentare alla vita della vittima, dovrebbe giocoforza pervenirsi alla presa d'atto della sostanziale, irredimibile equivocità del compendio istruttorio, come tale non idoneo a supportare l'affermazione della penale responsabilità in ordine a reati di massima gravità e, perciò, sanzionati con la pena perpetua. L'eccezione non coglie nel segno, perché priva di attitudine ad incrinare la solidità della sentenza impugnata nella chiave della ricostruzione del fatto così come della sua qualificazione giuridica. Si è visto, sopra, che i giudici di merito hanno tratto argomento, oltre che dalle immagini registrate dalle telecamere, dalle dichiarazioni rese dai testimoni — e, in primis, dalla persona offesa e da [OSCURATO:PERSONA] — nonché dagli esiti degli accertamenti balistici e medico-legali, tutti coerenti nell'attestare, innanzitutto, che il colpo che uccise [OSCURATO:PERSONA] fu esploso mentre l'arma era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con la mano destra, che [OSCURATO:PERSONA], al contempo, cercava di bloccargli. Le immagini, in particolare, documentano che, se, alle ore 01:55:02, [OSCURATO:PERSONA], schiena a terra, tiene la pistola puntata in direzione dello [OSCURATO:PERSONA], che lo sovrasta, dopo appena un secondo due degli astanti ([OSCURATO:PERSONA] ed altro giovane avventore) compiono, con la testa, un gesto espressivo di naturale reazione all'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, ripetuto da [OSCURATO:PERSONA] dopo appena due secondi; è questo l'acme della tragedia, che si sviluppa ed esaurisce nel giro di pochissimi secondi, tanto che alle 01:55:10, [OSCURATO:PERSONA] viene bloccato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA], cui, di lì a poco, si unisce [OSCURATO:PERSONA]. Ora, i giudici di merito hanno cura di sottolineare che le immagini registrate in questo lasso temporale — cioè dalle 01:55:02 fino, quantomeno, alle 01:55:10 — ritraggono [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnare la Colt, con il dito piegato sul grilletto, ciò che, è agevole notare, appare perfettamente coerente, oltre che con i dati tecnici, con la descrizione di quegli attimi effettuata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, in particolare, riferito che «in quel preciso istante (il [OSCURATO:PERSONA] che cascava, finendo col travolgere anche lui) vide chiaramente che l'[OSCURATO:PERSONA], sovrastato dallo [OSCURATO:PERSONA], teneva la pistola nella mano destra, puntata nella loro direzione (sua e del [OSCURATO:PERSONA]) che era poi quella dello [OSCURATO:PERSONA]». Per quanto concerne lo iato che ha separato le diverse esplosioni, la conclusione raggiunta dai giudici di merito poggia sulla coordinata considerazione: del racconto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; della reiterazione, da parte del secondo, del movimento della testa sintomatico dell'avere egli udito un boato; dell'apporto del consulente del pubblico ministero, prof. [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non potendo esprimersi in termini di certezza, ha ipotizzato che i colpi siano stati esplosi in rapida successione. Rebus sic stantibus, ineccepibile si palesa, dal punto di vista della coerenza logica e della compatibilità con le evidenze disponibili, la decisione impugnata nella parte in cui stima non necessario — nell'ottica propria dell'art. 603 cod. proc. pen. — procedere alla visione, in contraddittorio, dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, e ritiene, piuttosto, che possano mutuarsi le valutazioni operate dalla Corte di assise rispetto alle quali, è opportuno rimarcare, il ricorrente si colloca in una posizione di sterile confutazione, non accompagnata dall'esposizione di elementi che ne attestino la fallacia, al di là del racconto offerto dall'imputato, la cui inattendibilità è stata sancita dai giudici di merito con il supporto di argomentazioni del pari aliene da fratture razionali. L'approccio critico del ricorrente si palesa, dunque, affetto da irrimediabile genericità, laddove omette di confrontarsi con fonti di prova — quali le dichiarazioni testimoniali e gli esiti delle indagini tecniche — che hanno concorso in misura significativa ad orientare il convincimento del giudice e, al contempo, improduttivo, nella parte in cui si lamenta che la Corte di assise di appello abbia conformato la propria valutazione a quella del primo giudice in ordine ad aspetti, quale quello che attiene alla gestualità corporea di taluni avventori, che, nella loro storicità, non sono in alcun modo revocati in dubbio. Non merita miglior sorte, poi, la doglianza, vertente sul requisito psicologico degli addebiti omicidiari, che trae spunto dall'avere [OSCURATO:PERSONA], fino a un certo momento, tenuto un contegno sintomatico di meno cruente intenzioni. I giudici di merito hanno a più riprese esposto che [OSCURATO:PERSONA] era originariamente animato, al pari del correo, da pulsioni di tipo essenzialmente economico e che l'utilizzo delle pistole avrebbe dovuto sortire, nelle previsioni dei rapinatori, un effetto meramente minatorio. I due, tuttavia, erano, ab initio, perfettamente consapevoli che, all'occorrenza, si sarebbe potuta presentare la necessità di impiegare le armi a scopo offensivo della vita e dell'incolumità personale altrui, che si è concretizzata, nel caso in esame, quando [OSCURATO:PERSONA] ha compreso che la vittima, determinata ad impedirgli, ad ogni costo, di consumare l'atto predatorio, non gli avrebbe consentito di prelevare il bottino né di fuggire. La coscienza che, qualora egli non si fosse servito della rivoltella esplodendo colpi all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], le cose avrebbero preso una piega disastrosa ha, dunque, indotto [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, ad abbandonare il contegno di cauto attendismo assunto non appena [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di inibirgli l'attuazione del proposito criminoso ed a cercare di avere la meglio su di lui, in una colluttazione i cui esiti si preannunciavano quantomeno incerti, sparandogli addosso e così provocando, per aberratio ictus, la morte del complice e, in immediata sequenza, il ferimento del commerciante di origine cinese. Un ragionamento, quello seguito dai giudici di merito, che non soffre delle carenza logiche adombrate dal ricorrente e che si mantiene, piuttosto, all'interno del fisiologico margine di