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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36584/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAetater avviso àlie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 5/10/2020, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 131 bis cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.

Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati.

A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Nel caso di specie, poi, la richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., peraltro non consentita in quanto i limiti edittali del reato contestato non lo consentono, non era stata neanche oggetto dei motivi di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/20 [OSCURATO:PERSONA] nsore Marco onaco r, _ 1, p () t I I\ i A •7.• Il PreÉiiiènte 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAetater avviso àlie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 5/10/2020, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 3/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 131 bis cod. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294). Nel caso di specie, poi, la richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., peraltro non consentita in quanto i limiti edittali del reato contestato non lo consentono, non era stata neanche oggetto dei motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/20 [OSCURATO:PERSONA] nsore Marco onaco r, _ 1, p () t I I\ i A •7.• Il PreÉiiiènte 2021
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