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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 01150/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11131/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia -ricorrente- MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -resistenti-, avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.682/2021 depositata il 19/10/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, poiché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione in giudizio e non ha svolto attività difensiva P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 14/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11131/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale come da PEC Registri di Giustizia -ricorrente- MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -resistenti-, avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.682/2021 depositata il 19/10/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, poiché il Ministero ha solo depositato atto di costituzione in giudizio e non ha svolto attività difensiva P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 14/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 01150/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris