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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45501/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Firenze del 28.5.2012, irrevocabile dal 20.6.2014, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 110, 81, comma 2, cod. pen., 223, 216 R.D. n. 267/194 e 648 cod. pen., accertati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di Firenze del 4.11.2010, irrevocabile dal 7.3.2012, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di partecipazione a due associazioni per delinquere, finalizzate a gestire di fatto delle società versanti in cattive condizioni economiche e dei reati fine di truffa, di ricettazione di assegni, di falsificazione di documenti di identità, di distrazione di beni delle numerose società, poi, dichiarate fallite.

2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico articolato motivo con il quale ha dedotto vizio di motivazione per illogicità e carenza della stessa in ordine alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna.

Ha, innanzitutto, rilevato che la difesa aveva evidenziato, nella propria richiesta, una serie di elementi dai quali si sarebbe potuto e dovuto desumere la ricorrenza di un disegno criminoso unitario all'origine delle condotte poste in essere dal condannato, ulteriormente puntualizzati nel corpo di due memorie, e ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto adeguatamente argomentare in ordine alle ragioni per cui quegli elementi non fossero fondati o fossero irrilevanti.

In particolare, ha osservato - quanto all'argomentazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui "non è ravvisabile un disegno criminoso unitario e persistente per il semplice fatto che si tratti di reati dello stesso tipo (bancarotte fraudolenti)" - che la stessa sarebbe viziata in quanto: a) entrambe le sentenze emesse nei confronti del Martinelli avevano giudicato una pluralità di reati (oltre la bancarotta, anche i reati di truffa e ricettazione) e che dalla lettura delle motivazioni delle stesse emergeva un modus operandi unitario (una volta acquisita la gestione di fatto delle società decotte, tramite le stesse venivano commessi i reati, i cui proventi venivano distratti e, di conseguenza, le società venivano fatte fallire); b) le due sentenze erano accomunate dal medesimo contesto temporale (dagli anni 1998 al 2001) e spaziale, avendo tutte le società coinvolte sede nella provincia di Pisa.Quanto all'argomentazione del Giudice dell'esecuzione - alla stregua della quale il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di condanna non era ravvisabile "dato che si tratta di due ben diverse società fallite" - la sua illogicità, secondo la difesa, sarebbe palese, in quanto "era pressocché ovvio che le sentenze di cui all'istanza di applicazione del reato continuato avessero a oggetto due diverse società, essendo parimenti ovvio che tutte le condotte di reato commesse mediante la stessa società erano state già oggetto del medesimo procedimento".

Ugualmente illogica, sempre secondo il ricorrente, sarebbe l'ulteriore argomentazione contenuta nell'impugnata ordinanza - alla stregua della quale la ricorrenza del vincolo della continuazione andava esclusa in considerazione del fatto che le due società erano state dichiarate fallite "con dichiarazioni intervenute a due anni di distanza dalla prima alla seconda" - in quanto sarebbe stato necessario piuttosto valutare la sovrapponibilità temporale delle condotte distrattive e non soffermarsi esclusivamente sul dato formale costituito dalla data di dichiarazione del fallimento delle citate società. -

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che l'argomentare del giudice dell'esecuzione non appare sufficiente a sostenere la decisione adottata.

Il giudice dell'esecuzione a ragione della propria decisione, infatti, si è limitato ad affermare che "non è ravvisabile un disegno criminoso unitario e persistente per il semplice fatto che si tratti di reati dello stesso tipo (bancarotte fraudolenti) dato che si tratta di due ben diverse società fallite (con dichiarazioni intervenute a due anni di distanza dalla prima alla seconda), in concorso con soggetti del tutto diversi"

2. E però, ha trascurato di esaminare gli elementi specificamente indicati nell'istanza del condannato, con particolare riferimento alle dedotte circostanze che le due sentenze di condanna avevano giudicato plurimi reati (oltre quello di bancarotta fraudolenta, quello di partecipazione ad associazioni per delinquere, finalizzate a gestire di fatto società versanti in cattive condizioni economiche, quelli di truffa, di ricettazione di assegni, di falsificazione di documenti di identità), all'identità del modus operandi unitario (una volta acquisita la gestione di fatto delle società decotte, tramite le stesse venivano commessi i reati, i cui proventi venivano distratti e, di conseguenza, le società venivano fatte fallire), alla identità del contesto spaziale e temporale di operatività delle due. diverse società.

Con la conseguenza che la predetta affermazione è caratterizzata da assoluta apoditticità, non essendo ancorata ad alcun elemento fattuale.

3. Sarebbe stato, invece, necessario esaminare i fatti oggetto delle sentenze in ordine ai quali era stato invocato l'istituto della continuazione, al fine di verificare se, per tipologia di reato, contiguità temporale della loro commissione, modalità fattuali concrete, potessero trarsi elementi sintomatici del disegno criminoso, dando contezza se di tale disegno quei reati potessero considerarsi manifestazioni.

4. Le argomentazioni sin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione (e ciò alla luce della pronuncia n.183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale), dovrà colmare i rilevati vizi di motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2021, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Firenze del 28.5.2012, irrevocabile dal 20.6.2014, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 110, 81, comma 2, cod. pen., 223, 216 R.D. n. 267/194 e 648 cod. pen., accertati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di Firenze del 4.11.2010, irrevocabile dal 7.3.2012, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di partecipazione a due associazioni per delinquere, finalizzate a gestire di fatto delle società versanti in cattive condizioni economiche e dei reati fine di truffa, di ricettazione di assegni, di falsificazione di documenti di identità, di distrazione di beni delle numerose società, poi, dichiarate fallite. 2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico articolato motivo con il quale ha dedotto vizio di motivazione per illogicità e carenza della stessa in ordine alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna. Ha, innanzitutto, rilevato che la difesa aveva evidenziato, nella propria richiesta, una serie di elementi dai quali si sarebbe potuto e dovuto desumere la ricorrenza di un disegno criminoso unitario all'origine delle condotte poste in essere dal condannato, ulteriormente puntualizzati nel corpo di due memorie, e ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto adeguatamente argomentare in ordine alle ragioni per cui quegli elementi non fossero fondati o fossero irrilevanti. In particolare, ha osservato - quanto all'argomentazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui "non è ravvisabile un disegno criminoso unitario e persistente per il semplice fatto che si tratti di reati dello stesso tipo (bancarotte fraudolenti)" - che la stessa sarebbe viziata in quanto: a) entrambe le sentenze emesse nei confronti del Martinelli avevano giudicato una pluralità di reati (oltre la bancarotta, anche i reati di truffa e ricettazione) e che dalla lettura delle motivazioni delle stesse emergeva un modus operandi unitario (una volta acquisita la gestione di fatto delle società decotte, tramite le stesse venivano commessi i reati, i cui proventi venivano distratti e, di conseguenza, le società venivano fatte fallire); b) le due sentenze erano accomunate dal medesimo contesto temporale (dagli anni 1998 al 2001) e spaziale, avendo tutte le società coinvolte sede nella provincia di Pisa.Quanto all'argomentazione del Giudice dell'esecuzione - alla stregua della quale il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di condanna non era ravvisabile "dato che si tratta di due ben diverse società fallite" - la sua illogicità, secondo la difesa, sarebbe palese, in quanto "era pressocché ovvio che le sentenze di cui all'istanza di applicazione del reato continuato avessero a oggetto due diverse società, essendo parimenti ovvio che tutte le condotte di reato commesse mediante la stessa società erano state già oggetto del medesimo procedimento". Ugualmente illogica, sempre secondo il ricorrente, sarebbe l'ulteriore argomentazione contenuta nell'impugnata ordinanza - alla stregua della quale la ricorrenza del vincolo della continuazione andava esclusa in considerazione del fatto che le due società erano state dichiarate fallite "con dichiarazioni intervenute a due anni di distanza dalla prima alla seconda" - in quanto sarebbe stato necessario piuttosto valutare la sovrapponibilità temporale delle condotte distrattive e non soffermarsi esclusivamente sul dato formale costituito dalla data di dichiarazione del fallimento delle citate società. - 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che l'argomentare del giudice dell'esecuzione non appare sufficiente a sostenere la decisione adottata. Il giudice dell'esecuzione a ragione della propria decisione, infatti, si è limitato ad affermare che "non è ravvisabile un disegno criminoso unitario e persistente per il semplice fatto che si tratti di reati dello stesso tipo (bancarotte fraudolenti) dato che si tratta di due ben diverse società fallite (con dichiarazioni intervenute a due anni di distanza dalla prima alla seconda), in concorso con soggetti del tutto diversi" 2. E però, ha trascurato di esaminare gli elementi specificamente indicati nell'istanza del condannato, con particolare riferimento alle dedotte circostanze che le due sentenze di condanna avevano giudicato plurimi reati (oltre quello di bancarotta fraudolenta, quello di partecipazione ad associazioni per delinquere, finalizzate a gestire di fatto società versanti in cattive condizioni economiche, quelli di truffa, di ricettazione di assegni, di falsificazione di documenti di identità), all'identità del modus operandi unitario (una volta acquisita la gestione di fatto delle società decotte, tramite le stesse venivano commessi i reati, i cui proventi venivano distratti e, di conseguenza, le società venivano fatte fallire), alla identità del contesto spaziale e temporale di operatività delle due. diverse società. Con la conseguenza che la predetta affermazione è caratterizzata da assoluta apoditticità, non essendo ancorata ad alcun elemento fattuale. 3. Sarebbe stato, invece, necessario esaminare i fatti oggetto delle sentenze in ordine ai quali era stato invocato l'istituto della continuazione, al fine di verificare se, per tipologia di reato, contiguità temporale della loro commissione, modalità fattuali concrete, potessero trarsi elementi sintomatici del disegno criminoso, dando contezza se di tale disegno quei reati potessero considerarsi manifestazioni. 4. Le argomentazioni sin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione (e ciò alla luce della pronuncia n.183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale), dovrà colmare i rilevati vizi di motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso,
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