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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 20465/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità - è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendo caratterizzato totalmente da censure versate in fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti - è parimenti inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale ha precisato come le invocate circostanze siano state benevolmente riconosciute, nonostante i numerosi precedenti penali dell'imputato (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità - è inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, essendo caratterizzato totalmente da censure versate in fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti - è parimenti inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale ha precisato come le invocate circostanze siano state benevolmente riconosciute, nonostante i numerosi precedenti penali dell'imputato (si veda, in particolare, pagina 8 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20465/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris