CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30193 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquida- zione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresen- tanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74P19 L781M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Annarita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88T60 I119S) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L13 B180Z) -controricorrente- nonché VECCHIO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) GRAVILLI Catia (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] Giampaolo (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore ROLLO Ilaria (C.F.: non indicato) ROLLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 322/2020, pubblicata in data 19 febbraio 2020; Ric. n. 30193/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30193/2020 Numero sezionale 4700/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio Numero di raccolta generale 16044/2022Data pubblicazione 18/05/2022 in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso da Centrobanca – Banca di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi proseguito dalla cessionaria del relativo credito, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Ila- ria Rollo, nel quale erano intervenuti altri creditori, i beni pi- gnorati sono stati aggiudicati in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato emesso il relativo decreto di trasferimento. Dopo la par- ziale distribuzione del ricavato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per otte- nere la dichiarazione di nullità della vendita forzata (avendo riscontrato danni nell’immobile acquistato). L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi, che ha dichiarato la nullità della vendita. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di Tersi- core [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. Ric. n. 30193/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30193/2020 La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 19 febbraio Numero sezionale 4700/2022Numero di raccolta generale 16044/2022 2020. Data pubblicazione 18/05/2022 Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2011. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 19 agosto 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensio- ne Covid”) è rimasto differito, dunque, sino al 23 ottobre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. Ric. n. 30193/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30193/2020 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Numero sezionale 4700/2022Numero di raccolta generale 16044/2022Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Data pubblicazione 18/05/2022 È appena il caso di ribadire che i principi sopra esposti, secon- do l’indirizzo consolidato di questa Corte che né il ricorso, né le argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., offrono ragioni sufficienti a rimeditare, valgono per tutte le opposizio- ni esecutive, quindi anche per quelle proposte ai sensi dell’art.617 c.p.c., mentre non ha alcun rilievo – sotto tale profilo – il fatto che, successivamente, il processo esecutivo si sia even- tualmente estinto (circostanza che peraltro nella specie non risulta neanche documentata in modo adeguato). Il ricorso è datato 20 novembre 2020 e risulta notificato, in parte a mezzo P.E.C., in pari data, in parte a mezzo del servi- zio postale, a mezzo raccomandate spedite in data 23 novem- bre 2020. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, li- quidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ric. n. 30193/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 30193/2020 Numero sezionale 4700/2022 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero di raccolta generale 16044/2022 (ri- Data pubblicazione 18/05/2022 getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 30193/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D