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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 36156/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 27.10.2016 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b) ( artt.624,625 n.4 cod.pen), perchè estinto per intervenuta prescrizione e, previa riqualificazione della recidiva contestata con riferimento al capo a), ( artt. 624 bis ,625 n.4 cod.pen.) in recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma 2 cod.pen., rideterminava la pena.

Fatto commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1.1. La imputazione di cui al capo a) riguardava l'essersi impossessata al fine trarne profitto, della borsa, degli oggetti e del contante ivi contenuti, sottraendola a [OSCURATO:PERSONA], commessa nel negozio di calzature Cory, che la custodiva riposta nel retrobottega, luogo di privata dimora, e ciò mentre una complice, non identificata, distraeva la persona offesa. 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la imputata deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge in relazione all'art. 624 bis cod.pen., in quanto la Corte territoriale ha omesso di verificare la effettiva non accessibilità del luogo in cui il furto si sarebbe consumato, qualificato erratamente come privata dimora; II) violazione di legge in relazione all'art. 69 e 99 cod.pen. in quanto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in relazione all'aumento per la recidiva da parte del giudice di primo grado nonostante il riconoscimento dell'equivalenza tra attenuanti generiche e contestate aggravanti. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo motivo, concernente la qualificazione del furto come perpetrato in un luogo di privata dimora, la sentenza impugnata affronta specificatamente il punto dedotto nei motivi di appello e, accertato che il furto è stato commesso non nel negozio ma all'interno del ripostiglio annesso, situato in una parte dell'esercizio commerciale utilizzato solo per lo svolgimento delle manifestazioni della vita privata, in maniera riservata ( fol.5 ), quindi non accessibile a terzi senza il consenso del titolare, ha correttamente ricondotto la fattispecie concreta nell'ambito dell'art. 624 bis cod.pen.

Il motivo pertanto è inammissibile in quanto generico aspecifico e manifestamente infondato.

3.2. Quanto al secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte distrettuale ha valutato la sussistenza della recidiva, e, dopo averla riqualificata in recidiva infraquinquennale, ha compiuto il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione pari alla pena base irrogata dal Tribunale, senza effettuare nessun ulteriore aumento ( fol 9); così implicitamente accogliendo il terzo motivo di appello articolato dall'imputata.

D'altro canto va ribadito che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Sul punto la Corte territoriale ha giustificato lo scostamento minimo della sola pena pecuniaria in forza del danno cagionato alla persona offesa alla quale oltre il denaro sono stati sottratti diversi documenti personali, le chiavi di casa e le chiavi della macchina. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22.09.2021 r9Il Consigliere estensore Il Presidente enatella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 27.10.2016 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b) ( artt.624,625 n.4 cod.pen), perchè estinto per intervenuta prescrizione e, previa riqualificazione della recidiva contestata con riferimento al capo a), ( artt. 624 bis ,625 n.4 cod.pen.) in recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma 2 cod.pen., rideterminava la pena. Fatto commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.1. La imputazione di cui al capo a) riguardava l'essersi impossessata al fine trarne profitto, della borsa, degli oggetti e del contante ivi contenuti, sottraendola a [OSCURATO:PERSONA], commessa nel negozio di calzature Cory, che la custodiva riposta nel retrobottega, luogo di privata dimora, e ciò mentre una complice, non identificata, distraeva la persona offesa. 2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la imputata deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge in relazione all'art. 624 bis cod.pen., in quanto la Corte territoriale ha omesso di verificare la effettiva non accessibilità del luogo in cui il furto si sarebbe consumato, qualificato erratamente come privata dimora; II) violazione di legge in relazione all'art. 69 e 99 cod.pen. in quanto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in relazione all'aumento per la recidiva da parte del giudice di primo grado nonostante il riconoscimento dell'equivalenza tra attenuanti generiche e contestate aggravanti. 3.La sentenza è immune da censure e i motivi sono inammissibili. 3.1. Quanto al primo motivo, concernente la qualificazione del furto come perpetrato in un luogo di privata dimora, la sentenza impugnata affronta specificatamente il punto dedotto nei motivi di appello e, accertato che il furto è stato commesso non nel negozio ma all'interno del ripostiglio annesso, situato in una parte dell'esercizio commerciale utilizzato solo per lo svolgimento delle manifestazioni della vita privata, in maniera riservata ( fol.5 ), quindi non accessibile a terzi senza il consenso del titolare, ha correttamente ricondotto la fattispecie concreta nell'ambito dell'art. 624 bis cod.pen. Il motivo pertanto è inammissibile in quanto generico aspecifico e manifestamente infondato. 3.2. Quanto al secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte distrettuale ha valutato la sussistenza della recidiva, e, dopo averla riqualificata in recidiva infraquinquennale, ha compiuto il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione pari alla pena base irrogata dal Tribunale, senza effettuare nessun ulteriore aumento ( fol 9); così implicitamente accogliendo il terzo motivo di appello articolato dall'imputata. D'altro canto va ribadito che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Sul punto la Corte territoriale ha giustificato lo scostamento minimo della sola pena pecuniaria in forza del danno cagionato alla persona offesa alla quale oltre il denaro sono stati sottratti diversi documenti personali, le chiavi di casa e le chiavi della macchina. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22.09.2021 r9Il Consigliere estensore Il Presidente enatella