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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 03491/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo la Corte territoriale sottolineato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che la condotta dell'imputato, coerentemente con quanto riportato nel capo di imputazione, è consistita nello strattonannento degli operanti (cfr. pagina 1 ove viene riassunta l'informativa di reato) e nella formulazione di una minaccia al loro indirizzo (cfr. pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo la Corte territoriale sottolineato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che la condotta dell'imputato, coerentemente con quanto riportato nel capo di imputazione, è consistita nello strattonannento degli operanti (cfr. pagina 1 ove viene riassunta l'informativa di reato) e nella formulazione di una minaccia al loro indirizzo (cfr. pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026