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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17418/2026

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e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7736/2021depositata il 23/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza del 23 novembre 2021, n. 7736, la Corte d’appello diRoma ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale dellastessa città n. 212/2016, che, in accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato nullo per mancanza di causa, attesa lainidoneità alla funzione di copertura, il contratto di interest rate swap indata 8 agosto 2006 dalla società (concluso a copertura del contratto dilocazione finanziaria, volto all’acquisto da parte della società di unimmobile nel centro storico di Roma, al prezzo di € 12.850.000) e respintosia la domanda risarcitoria proposta dall’attrice, sia le domandericonvenzionali di pagamento dei differenziali negativi, proposte dallaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il chiamato in causa TommasoGargari, del pari fideiussore della società.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) aifini dell’accoglimento dell’azione di nullità per mancanza di causa, èirrilevante la rinuncia operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre «le azioni relative al contratto derivato», inquanto la domanda è stata proposta anche dal fideiussore «che non hasottoscritto alcuna rinuncia all’azione giudiziale» e, comunque, la nullità èrilevabile d’ufficio; b) accertata la nullità del contratto, «ne è travoltol’intero rapporto obbligatorio» e ciò fonda il rigetto della domanda dipagamento dei differenziali negativi proposta nei confronti della debitriceprincipale e dei fideiussori.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione laPenelope [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di cessionaria dei crediti pecuniari diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base un unico motivo.Hanno depositato il controricorso [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA].r.l., e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo proponendo anche ricorsoincidentale per un motivo.Le parti hanno depositato le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo, la ricorrente principale deduce la violazione ela falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1421, 1972 e 2907 c.c.,nonché degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., per avere la corte territorialeerrato nel ritenere che – in virtù dell’accoglimento dell’azione di nullitàproposta da [OSCURATO:PERSONA] – la domanda riconvenzionale di pagamento deidifferenziali maturati dovesse essere respinta anche nei confronti dellaGCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonostante l’avvenutarinuncia esplicita all’azione di nullità da parte di questa e la rinunciaimplicita ad esperire tale azione anche da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quantorimasto contumace in primo grado.Il diritto di agire in giudizio per ottenere l’accertamento della nullità diun contratto è, infatti, rinunciabile, quale diritto meramente processuale,disponibile da parte dei soggetti interessati, residuando sempre un talespazio per l’autonomia privata pur in presenza di una nullità negoziale enon intaccando in tal caso le parti la realtà giuridica sostanziale, che solal’art. 1972 c.c. intende preservare, dovendo del resto restare distinti gliistituti della convalida del negozio nullo e quello della rinuncia all’azioneper farla valere.L’art. 1972 c.c. mira a colpire i casi in cui le parti intendono farprodurre effetti giuridici ad un contratto illecito per via di una transazione:ma, con la rinuncia all’azione di nullità, le parti non intaccano la realtàgiuridica sostanziale sottostante.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Di conseguenza, avrebbe dovuto essere accolta la domanda dipagamento verso gli altri due soggetti: atteso che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha appunto rinunciato a far valere lanullità del contratto; mentre l’altro fideiussore [OSCURATO:PERSONA] è rimastocontumace in primo grado e, quindi, mai tale domanda ha proposto.

Insostanza, il contratto resta un titolo idoneo a fondare la domanda dipagamento avverso i medesimi, avanzata dalla banca.2. – Il motivo è inammissibile.2.1. – Va ricordata la regola generale secondo cui, in caso di c.d.litisconsorzio necessario processuale, gli effetti della pronuncia siestendono a tutte le parti del giudizio (cfr., es.

Cass. 21 ottobre 2020, n.22984; Cass. 8 luglio 2020, n. 14150; Cass., sez. un., 4 dicembre 2015,n. 24707).

Peraltro, l’esistenza di una specifica eccezione sulla avvenutarinuncia, quale fatto impeditivo limitante l’effetto espansivo, induceall’esame dei profili sostanziali della questione.2.2. – La ricorrente vorrebbe invero affermato, secondo leargomentazioni da essa esposte, il principio di diritto, secondo cui il viziodi nullità per mancanza di causa del contratto di interest rate swap, inquanto inidoneo ad assolvere alla funzione di copertura, non impedirebbeda parte dell’investitore la rinuncia a farla valere, operata nell’ambito di uncomplessivo accordo transattivo raggiunto con la banca, di tal che ilcliente non potrebbe più agire o eccepire la nullità del contratto per talemancanza di causa, una volta richiesto, in sede giudiziale, dalla banca ilpagamento dei differenziali negativi maturati, né gli gioverebbe l’azione dinullità vittoriosamente esperita dal garante non rinunciante.2.2.1. – Che il contratto nullo non sia sempre necessariamente eradicalmente improduttivo di effetti è dimostrato dagli istituti da cui derivail “recupero al sistema” del medesimo, attraverso modalità successive allasua stipulazione: si pensi alla giurisprudenza sulla produzione in giudiziodel documento da parte del soggetto non sottoscrittore, pur nei contratti aNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026forma scritta ad substantiam, che costituisce equipollente della mancatasottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona ex nunc il contratto inessa contenuto (fra le tante, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1525; Cass. 11marzo 2000, n. 2826) o anche, sotto un diverso profilo, alla registrabilitàex post di contratto nato nullo in materia di locazione, che comunqueproduce effetto con decorrenza ex tunc (Cass., sez. un., 9 ottobre 2017,n. 23601, e successive).Inoltre, questa Corte ha già affermato che le parti ben possonoaddivenire ad un nuovo assetto degli interessi, non perseguiti in ragionedella nullità del precedente accordo, provvedendo a rinnovare il contratto,ponendolo in essere ex novo: «Affinché le parti possano addivenire a unnuovo assetto degli interessi che non poterono avere vita mediante unnegozio affetto da nullità assoluta, occorre che il negozio sia rinnovato,non nel senso di riprodurlo, ma nel senso di compierlo ex novo persottrarlo all’influenza della preesistente situazione antigiuridica: questoscopo non potrebbe conseguire, per il tassativo disposto dell’art 1423 c.c.,mediante convalida del negozio nullo né, tanto meno, facendo riferimentoper relationem al contenuto del negozio stesso» (Cass. 28 maggio 1979,n. 3088), cui, si aggiunge, «né mediante rinuncia della legittimazioneall’azione di nullità» (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26168).Ed ancora, si è affermato che, stante l’autonomia riconosciuta alleparti dal nostro ordinamento, nulla si oppone perché, una volta stipulatoun contratto giudicato nullo (anche solo parzialmente e per qualsiasicausa), le parti diano vita ad un nuovo contratto o ad un accordomodificativo, perfettamente valido, che si sostituisca al precedente e cheproduca quegli effetti che il precedente non era in grado di produrre: eche ciò «implica che i contraenti, consapevoli della causa di nullità,vogliano intenzionalmente rimuoverla, ponendo nel nulla le patologie dacui era inizialmente affetto l’atto mediante una nuova dichiarazione divolontà, esente da vizi, o con un comportamento idoneo ad esternare unNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026tale intento negoziale» (Cass. 3 settembre 2018, n. 21550, ed altre ivicitate).2.2.2. – La questione della rinunciabilità successiva all’azione di nullitàassoluta è stata risolta da non recenti sentenze sia in senso negativo,reputandosi che «quando sia in contestazione la nullità di un negozio percontrarietà alla legge, il riconoscimento della parte di una situazione chevalga ad escludere la causa di nullità è giuridicamente irrilevante, perchél’oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioni che isoggetti interessati manifestano in relazione ad esso» (Cass. 30 aprile1969, n. 1392), sia, all’opposto, in senso affermativo, osservandosi che la«indisponibilità dell’esistenza di una causa di nullità non impedisce alsoggetto che ha proposto la domanda diretta alla relativa declaratoria, dirinunziare alle situazioni soggettive cui si ricollegano l’interesse e lalegittimazione all’azione proposta, e quindi di determinare la cessazionedella materia del contendere», donde anche il potere del giudice didichiarare d’ufficio la nullità di un contratto o di un atto negoziale vienemeno in presenza di una causa che determina la cessazione della materiadel contendere (Cass. 9 agosto 1973, n. 2280, la quale precisa, inmotivazione: «l’insorgere di una causa che determina la cessazione dellamateria del contendere farebbe, del resto, venir meno altresì il potere delgiudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un atto negoziale») e che, delpari, «la parte interessata può rinunciare all’azione di nullità così comepuò rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare queste rinuncecome atti di disposizione della situazione sostanziale legittimanteall’azione di nullità» (Cass., 8 settembre 1977, n. 3925).Più di recente, in tema di patto commissorio, si è però rilevato,riprendendo l’orientamento più antico, che «la rinuncia in sede transattivaall’azione di nullità di un contratto illecito si rivela nient’altro che rinunciaai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrastocon l’art. 1972, comma 1, c.c.

Come affermato da Cass. Sez. 1,Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/202630/04/1969, n. 1392, quando sia in contestazione la nullità di un negozioper contrarietà alla legge, il riconoscimento della parte di una situazioneche valga ad escludere la causa di nullità è giuridicamente irrilevante,perché l’oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioniche i soggetti interessati manifestano in relazione ad esso» (Cass. 18ottobre 2018, n. 26168).Ma occorre subito notare come detto principio, tuttavia, recepito dallaCorte, concerne la c.d. transazione su contratto illecito, regolata dal primocomma dell’art. 1972 c.c.2.2.3. – Com’è noto, il comma primo dell’art. 1972 c.c., intitolato alla«transazione su un titolo nullo», sancisce la nullità anche dellatransazione, soltanto se questa abbia ad oggetto un contratto nullo perilliceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti (art. 1343c.c.), ma non in altre ipotesi di nullità, perché in tal caso il rileva comma2, il quale sancisce solo l’annullamento su domanda della parte cheignorava la causa di nullità del titolo; e, tra queste ultime, vi è l’ipotesi delcontratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325c.c., quale la causa negoziale.La ratio della disposizione risiede nella considerazione secondo cui,quando il negozio è illecito, il giudizio di riprovazione dell’ordinamento nonpermette di perseguire quello stesso risultato reputato tale, perchécontrastante con le norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume,ossia con gli interessi fondamentali di una comunità.2.2.4. – Ma se la transazione su titolo nullo è, a sua volta, affetta dalvizio radicale soltanto ove questo fosse un contratto nullo per illiceità dellacausa o del motivo comune, mentre essa è meramente annullabile sudomanda di chi ignorava la causa di nullità nelle altre ipotesi, ne derivache, quando il contratto sia nullo per mancanza di causa e le partiaddivengano ad una transazione comprendente la rinuncia a far valere lanullità, si applica al più l’art. 1972, comma 2, c.c.: la transazione haNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026effetto, salvo il vittorioso esperimento dell’azione di annullamento adopera della parte che ignorava la causa di nullità del titolo.In tal modo, l’azione di nullità del negozio diviene di fatto rinunciabile,quale componente della transazione, che fissa un nuovo regolamento degliinteressi rispetto a quello del contratto viziato da nullità (che, come tale,da essa rimarrà irrimediabilmente affetto), laddove quell’azionecaducatoria di annullamento non sia esperita ed accolta.2.2.5. – A quel punto, vi è da chiedersi quale sarebbe l’effetto delladeclaratoria di nullità di un contratto di tal fatta, cui il giudice fossepervenuto su domanda di altro soggetto legittimato, rispetto alla parte laquale, pur in origine legittimata a farla valere, abbia concluso poi unatransazione comprendente la rinuncia a tale legittimazione, transazioneche – pur vertente su titolo nullo – non abbia visto il fruttuosoesperimento dell’azione di annullamento ex art. 1972, comma 2, c.c.Essendo quella transazione un nuovo regolamento degli interessi, nederiverebbe che gli effetti della medesima si consoliderebbero tra le parti,ivi compresa la rinuncia ad avvalersi della dichiarata nullità.Ma ciò non importa, invece, nessuna deroga alla legittimazione dichiunque abbia interesse all’azione di nullità, ai sensi dell’art. 1421 c.c.: intal caso, la rinuncia all’azione di nullità, effettuata da uno dei legittimati,non ne esclude affatto l’esperimento ad opera di un altro soggetto che viabbia interesse, senza dunque nessuna “sanatoria di fatto” della vicenda,perdurando la legittimazione a far valere la nullità da parte di altriinteressati.2.2.6. – Rispetto a tale quadro ricostruttivo risulta peraltro, nel caso dispecie, che la Corte territoriale, confermando la valutazione del primogiudice, abbia riscontrato nel contratto di interest rate swap, concluso indata 8 agosto 2006 dalla GCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con la banca, il vizio di nullità per mancanza di causa, attesa l’inidoneitàNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026dello stesso ad assolvere alla funzione di copertura del rischio di unleasing finanziario.Sulla base dei ricordati principî, la conseguenza astratta è che, inipotesi di rinuncia transattiva, al negozio di transazione sarebbeapplicabile non il primo, ma il secondo comma dell’art. 1972 c.c., cherende il contratto di transazione annullabile su domanda della parte cheignorava la ragione di nullità del titolo, e con gli ulteriori corollati detti.E, tuttavia, non risulta mai accertata – in sede di merito – laconclusione di un negozio di transazione, pur allegato nel motivo, tale dafondare un nuovo regolamento di interessi tra la banca e la società,concernente la nullità del contratto di interest rate swap per mancanza dicausa in ragione della sua inidoneità a raggiungere il fine di copertura.Invero, la sentenza di primo grado, riportata dalla ricorrente in ricorsonell’ambito dello svolgimento del processo, ha premesso di non volerentrare nella qualificazione dell’atto come negozio di transazione, né sullarinuncia in presenza di titolo nullo, e, avendo esaminato l’atto concluso trale parti, ha affermato: «giova evidenziare che, in tale documento (doc. 11di parte convenuta) si legge che: “con istanza di mediazione datata10/1/2011 G.C.B. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha promossoun procedimento conciliativo (…) lamentando, con riferimento ai rapporticontrattuali di cui ai punti precedenti (il contratto derivato su tassi diinteresse del tipo [OSCURATO:PERSONA]) la generica violazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., degli obblighi gravanti sugli intermediari ai sensi deld.lgs. 58/1998 e del regolamento Consob di attuazione n. 11522/1998 echiedendo nei confronti della Banca il ristoro delle conseguenti perdite(…).

G.C.B. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dichiara pertanto dinon aver nulla a pretendere da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (…) per qualsiasititolo o causa dedotta o deducibile ed anche solo connessa ai contratti dicui in premessa”».Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Per concludere: «Ebbene, una lettura complessiva del documenti portaa ritenere che la rinunzia espressa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – limitata ai soli profili relativi al mancato rispetto, daparte dell’istituto bancario, degli obblighi informativi – non impedisce allaparte (e al fideiussore) di agire per far valere la nullità del contrattoderivato per profili attinenti ai vizi della causa» (p. 5-6 del ricorso percassazione, in nota 2).Dunque, il giudice ha escluso che l’accordo concluso in sedeconciliativa tra le parti riguardasse la nullità del contratto per difetto dicausa, essendo esso limitato alla violazione degli obblighi informatividell’intermediario finanziario.Ciò risulta confermato dalla sentenza della Corte territoriale, la qualein nessuna parte espone di avere valutato e qualificato l’accordoconciliativo tra le parti come transazione relativa all’azione di nullità delcontratto per assenza di causa negoziale, né tantomeno come transazioneinteramente innovativa, sganciata dal negozio iniziale e vertente su taleoggetto: ma si limita a ritenere che la dedotta rinuncia ad esercitarel’azione di nullità, operata dalla società, restasse in ogni caso irrilevante,in ragione dell’esercizio vittorioso di quell’azione da parte dellafideiubente, tale da caducare radicalmente il negozio di swap,aggiungendo la considerazione che si tratti di nullità assoluta rilevabiled’ufficio.

Accertata la nullità del contratto, ha dunque negato ognifondamento giuridico all’azione di pagamento proposta dalla banca versochiunque fra i soggetti obbligati.

In questo accertamento non è compresala valutazione di un negozio transattivo, sul rilievo decisivo che la nullitàsia rimasta in ogni caso ferma e che la rinuncia all’azione ad opera dellasocietà, debitrice principale, resti priva di rilievo e di giuridico effetto afronte della caducazione del contratto nullo per l’azione proposta dallafideiubente, così da indurre al rigetto della domanda di pagamentoproposta dalla banca fondata sul contratto nullo.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’assenza di qualsiasi accertamento in punto di fatto, ad opera deigiudici del merito, circa la conclusione di una rinuncia transattiva in ordineall’azione di nullità del contratto di interest rate swap per mancanza dicausa, in ragione della sua inidoneità a raggiungere il fine di copertura,rende inammissibile il motivo, il quale invoca l’applicazione di disposizioninormative ad un atto di transazione, che in nessuna parte della sentenzaimpugnata risulta un fatto accertato, qualificato e valutato nei suoicontenuti ed effetti.3. – L’unico motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degliartt. 91, 97, 99, 101, 132 e 156, comma 2, c.p.c., ed il contrasto tramotivazione e dispositivo in ordine al regime delle spese, in quanto lasentenza ha dapprima rilevato la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di appello, e poi ha omesso di pronunciare sulle spese in quantocontumace.Trattandosi di vizio processuale, è agevole il controllo dell’assunto, cherisulta fondato.La sentenza impugnata va sul punto cassata e, poiché non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la liquidazione delle spese di litepretermesse.4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed accogliel’incidentale; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo delricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna Intesa SanPaolos.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore diTommaso [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 15.000,00, oltre agli esborsi per €200,00, alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, infavore di ciascuna controricorrente, in € 15.000,00, oltre agli esborsi per €200,00, alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7736/2021depositata il 23/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza del 23 novembre 2021, n. 7736, la Corte d’appello diRoma ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale dellastessa città n. 212/2016, che, in accoglimento della domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato nullo per mancanza di causa, attesa lainidoneità alla funzione di copertura, il contratto di interest rate swap indata 8 agosto 2006 dalla società (concluso a copertura del contratto dilocazione finanziaria, volto all’acquisto da parte della società di unimmobile nel centro storico di Roma, al prezzo di € 12.850.000) e respintosia la domanda risarcitoria proposta dall’attrice, sia le domandericonvenzionali di pagamento dei differenziali negativi, proposte dallaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il chiamato in causa TommasoGargari, del pari fideiussore della società.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) aifini dell’accoglimento dell’azione di nullità per mancanza di causa, èirrilevante la rinuncia operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre «le azioni relative al contratto derivato», inquanto la domanda è stata proposta anche dal fideiussore «che non hasottoscritto alcuna rinuncia all’azione giudiziale» e, comunque, la nullità èrilevabile d’ufficio; b) accertata la nullità del contratto, «ne è travoltol’intero rapporto obbligatorio» e ciò fonda il rigetto della domanda dipagamento dei differenziali negativi proposta nei confronti della debitriceprincipale e dei fideiussori.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione laPenelope [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di cessionaria dei crediti pecuniari diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base un unico motivo.Hanno depositato il controricorso [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA].r.l., e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo proponendo anche ricorsoincidentale per un motivo.Le parti hanno depositato le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo, la ricorrente principale deduce la violazione ela falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1421, 1972 e 2907 c.c.,nonché degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., per avere la corte territorialeerrato nel ritenere che – in virtù dell’accoglimento dell’azione di nullitàproposta da [OSCURATO:PERSONA] – la domanda riconvenzionale di pagamento deidifferenziali maturati dovesse essere respinta anche nei confronti dellaGCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonostante l’avvenutarinuncia esplicita all’azione di nullità da parte di questa e la rinunciaimplicita ad esperire tale azione anche da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quantorimasto contumace in primo grado.Il diritto di agire in giudizio per ottenere l’accertamento della nullità diun contratto è, infatti, rinunciabile, quale diritto meramente processuale,disponibile da parte dei soggetti interessati, residuando sempre un talespazio per l’autonomia privata pur in presenza di una nullità negoziale enon intaccando in tal caso le parti la realtà giuridica sostanziale, che solal’art. 1972 c.c. intende preservare, dovendo del resto restare distinti gliistituti della convalida del negozio nullo e quello della rinuncia all’azioneper farla valere.L’art. 1972 c.c. mira a colpire i casi in cui le parti intendono farprodurre effetti giuridici ad un contratto illecito per via di una transazione:ma, con la rinuncia all’azione di nullità, le parti non intaccano la realtàgiuridica sostanziale sottostante.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Di conseguenza, avrebbe dovuto essere accolta la domanda dipagamento verso gli altri due soggetti: atteso che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha appunto rinunciato a far valere lanullità del contratto; mentre l’altro fideiussore [OSCURATO:PERSONA] è rimastocontumace in primo grado e, quindi, mai tale domanda ha proposto. Insostanza, il contratto resta un titolo idoneo a fondare la domanda dipagamento avverso i medesimi, avanzata dalla banca.2. – Il motivo è inammissibile.2.1. – Va ricordata la regola generale secondo cui, in caso di c.d.litisconsorzio necessario processuale, gli effetti della pronuncia siestendono a tutte le parti del giudizio (cfr., es. Cass. 21 ottobre 2020, n.22984; Cass. 8 luglio 2020, n. 14150; Cass., sez. un., 4 dicembre 2015,n. 24707). Peraltro, l’esistenza di una specifica eccezione sulla avvenutarinuncia, quale fatto impeditivo limitante l’effetto espansivo, induceall’esame dei profili sostanziali della questione.2.2. – La ricorrente vorrebbe invero affermato, secondo leargomentazioni da essa esposte, il principio di diritto, secondo cui il viziodi nullità per mancanza di causa del contratto di interest rate swap, inquanto inidoneo ad assolvere alla funzione di copertura, non impedirebbeda parte dell’investitore la rinuncia a farla valere, operata nell’ambito di uncomplessivo accordo transattivo raggiunto con la banca, di tal che ilcliente non potrebbe più agire o eccepire la nullità del contratto per talemancanza di causa, una volta richiesto, in sede giudiziale, dalla banca ilpagamento dei differenziali negativi maturati, né gli gioverebbe l’azione dinullità vittoriosamente esperita dal garante non rinunciante.2.2.1. – Che il contratto nullo non sia sempre necessariamente eradicalmente improduttivo di effetti è dimostrato dagli istituti da cui derivail “recupero al sistema” del medesimo, attraverso modalità successive allasua stipulazione: si pensi alla giurisprudenza sulla produzione in giudiziodel documento da parte del soggetto non sottoscrittore, pur nei contratti aNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026forma scritta ad substantiam, che costituisce equipollente della mancatasottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona ex nunc il contratto inessa contenuto (fra le tante, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1525; Cass. 11marzo 2000, n. 2826) o anche, sotto un diverso profilo, alla registrabilitàex post di contratto nato nullo in materia di locazione, che comunqueproduce effetto con decorrenza ex tunc (Cass., sez. un., 9 ottobre 2017,n. 23601, e successive).Inoltre, questa Corte ha già affermato che le parti ben possonoaddivenire ad un nuovo assetto degli interessi, non perseguiti in ragionedella nullità del precedente accordo, provvedendo a rinnovare il contratto,ponendolo in essere ex novo: «Affinché le parti possano addivenire a unnuovo assetto degli interessi che non poterono avere vita mediante unnegozio affetto da nullità assoluta, occorre che il negozio sia rinnovato,non nel senso di riprodurlo, ma nel senso di compierlo ex novo persottrarlo all’influenza della preesistente situazione antigiuridica: questoscopo non potrebbe conseguire, per il tassativo disposto dell’art 1423 c.c.,mediante convalida del negozio nullo né, tanto meno, facendo riferimentoper relationem al contenuto del negozio stesso» (Cass. 28 maggio 1979,n. 3088), cui, si aggiunge, «né mediante rinuncia della legittimazioneall’azione di nullità» (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26168).Ed ancora, si è affermato che, stante l’autonomia riconosciuta alleparti dal nostro ordinamento, nulla si oppone perché, una volta stipulatoun contratto giudicato nullo (anche solo parzialmente e per qualsiasicausa), le parti diano vita ad un nuovo contratto o ad un accordomodificativo, perfettamente valido, che si sostituisca al precedente e cheproduca quegli effetti che il precedente non era in grado di produrre: eche ciò «implica che i contraenti, consapevoli della causa di nullità,vogliano intenzionalmente rimuoverla, ponendo nel nulla le patologie dacui era inizialmente affetto l’atto mediante una nuova dichiarazione divolontà, esente da vizi, o con un comportamento idoneo ad esternare unNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026tale intento negoziale» (Cass. 3 settembre 2018, n. 21550, ed altre ivicitate).2.2.2. – La questione della rinunciabilità successiva all’azione di nullitàassoluta è stata risolta da non recenti sentenze sia in senso negativo,reputandosi che «quando sia in contestazione la nullità di un negozio percontrarietà alla legge, il riconoscimento della parte di una situazione chevalga ad escludere la causa di nullità è giuridicamente irrilevante, perchél’oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioni che isoggetti interessati manifestano in relazione ad esso» (Cass. 30 aprile1969, n. 1392), sia, all’opposto, in senso affermativo, osservandosi che la«indisponibilità dell’esistenza di una causa di nullità non impedisce alsoggetto che ha proposto la domanda diretta alla relativa declaratoria, dirinunziare alle situazioni soggettive cui si ricollegano l’interesse e lalegittimazione all’azione proposta, e quindi di determinare la cessazionedella materia del contendere», donde anche il potere del giudice didichiarare d’ufficio la nullità di un contratto o di un atto negoziale vienemeno in presenza di una causa che determina la cessazione della materiadel contendere (Cass. 9 agosto 1973, n. 2280, la quale precisa, inmotivazione: «l’insorgere di una causa che determina la cessazione dellamateria del contendere farebbe, del resto, venir meno altresì il potere delgiudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un atto negoziale») e che, delpari, «la parte interessata può rinunciare all’azione di nullità così comepuò rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare queste rinuncecome atti di disposizione della situazione sostanziale legittimanteall’azione di nullità» (Cass., 8 settembre 1977, n. 3925).Più di recente, in tema di patto commissorio, si è però rilevato,riprendendo l’orientamento più antico, che «la rinuncia in sede transattivaall’azione di nullità di un contratto illecito si rivela nient’altro che rinunciaai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrastocon l’art. 1972, comma 1, c.c. Come affermato da Cass. Sez. 1,Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/202630/04/1969, n. 1392, quando sia in contestazione la nullità di un negozioper contrarietà alla legge, il riconoscimento della parte di una situazioneche valga ad escludere la causa di nullità è giuridicamente irrilevante,perché l’oggetto non è disponibile e non rimane influenzato dalle opinioniche i soggetti interessati manifestano in relazione ad esso» (Cass. 18ottobre 2018, n. 26168).Ma occorre subito notare come detto principio, tuttavia, recepito dallaCorte, concerne la c.d. transazione su contratto illecito, regolata dal primocomma dell’art. 1972 c.c.2.2.3. – Com’è noto, il comma primo dell’art. 1972 c.c., intitolato alla«transazione su un titolo nullo», sancisce la nullità anche dellatransazione, soltanto se questa abbia ad oggetto un contratto nullo perilliceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti (art. 1343c.c.), ma non in altre ipotesi di nullità, perché in tal caso il rileva comma2, il quale sancisce solo l’annullamento su domanda della parte cheignorava la causa di nullità del titolo; e, tra queste ultime, vi è l’ipotesi delcontratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325c.c., quale la causa negoziale.La ratio della disposizione risiede nella considerazione secondo cui,quando il negozio è illecito, il giudizio di riprovazione dell’ordinamento nonpermette di perseguire quello stesso risultato reputato tale, perchécontrastante con le norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume,ossia con gli interessi fondamentali di una comunità.2.2.4. – Ma se la transazione su titolo nullo è, a sua volta, affetta dalvizio radicale soltanto ove questo fosse un contratto nullo per illiceità dellacausa o del motivo comune, mentre essa è meramente annullabile sudomanda di chi ignorava la causa di nullità nelle altre ipotesi, ne derivache, quando il contratto sia nullo per mancanza di causa e le partiaddivengano ad una transazione comprendente la rinuncia a far valere lanullità, si applica al più l’art. 1972, comma 2, c.c.: la transazione haNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026effetto, salvo il vittorioso esperimento dell’azione di annullamento adopera della parte che ignorava la causa di nullità del titolo.In tal modo, l’azione di nullità del negozio diviene di fatto rinunciabile,quale componente della transazione, che fissa un nuovo regolamento degliinteressi rispetto a quello del contratto viziato da nullità (che, come tale,da essa rimarrà irrimediabilmente affetto), laddove quell’azionecaducatoria di annullamento non sia esperita ed accolta.2.2.5. – A quel punto, vi è da chiedersi quale sarebbe l’effetto delladeclaratoria di nullità di un contratto di tal fatta, cui il giudice fossepervenuto su domanda di altro soggetto legittimato, rispetto alla parte laquale, pur in origine legittimata a farla valere, abbia concluso poi unatransazione comprendente la rinuncia a tale legittimazione, transazioneche – pur vertente su titolo nullo – non abbia visto il fruttuosoesperimento dell’azione di annullamento ex art. 1972, comma 2, c.c.Essendo quella transazione un nuovo regolamento degli interessi, nederiverebbe che gli effetti della medesima si consoliderebbero tra le parti,ivi compresa la rinuncia ad avvalersi della dichiarata nullità.Ma ciò non importa, invece, nessuna deroga alla legittimazione dichiunque abbia interesse all’azione di nullità, ai sensi dell’art. 1421 c.c.: intal caso, la rinuncia all’azione di nullità, effettuata da uno dei legittimati,non ne esclude affatto l’esperimento ad opera di un altro soggetto che viabbia interesse, senza dunque nessuna “sanatoria di fatto” della vicenda,perdurando la legittimazione a far valere la nullità da parte di altriinteressati.2.2.6. – Rispetto a tale quadro ricostruttivo risulta peraltro, nel caso dispecie, che la Corte territoriale, confermando la valutazione del primogiudice, abbia riscontrato nel contratto di interest rate swap, concluso indata 8 agosto 2006 dalla GCB [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con la banca, il vizio di nullità per mancanza di causa, attesa l’inidoneitàNumero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026dello stesso ad assolvere alla funzione di copertura del rischio di unleasing finanziario.Sulla base dei ricordati principî, la conseguenza astratta è che, inipotesi di rinuncia transattiva, al negozio di transazione sarebbeapplicabile non il primo, ma il secondo comma dell’art. 1972 c.c., cherende il contratto di transazione annullabile su domanda della parte cheignorava la ragione di nullità del titolo, e con gli ulteriori corollati detti.E, tuttavia, non risulta mai accertata – in sede di merito – laconclusione di un negozio di transazione, pur allegato nel motivo, tale dafondare un nuovo regolamento di interessi tra la banca e la società,concernente la nullità del contratto di interest rate swap per mancanza dicausa in ragione della sua inidoneità a raggiungere il fine di copertura.Invero, la sentenza di primo grado, riportata dalla ricorrente in ricorsonell’ambito dello svolgimento del processo, ha premesso di non volerentrare nella qualificazione dell’atto come negozio di transazione, né sullarinuncia in presenza di titolo nullo, e, avendo esaminato l’atto concluso trale parti, ha affermato: «giova evidenziare che, in tale documento (doc. 11di parte convenuta) si legge che: “con istanza di mediazione datata10/1/2011 G.C.B. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha promossoun procedimento conciliativo (…) lamentando, con riferimento ai rapporticontrattuali di cui ai punti precedenti (il contratto derivato su tassi diinteresse del tipo [OSCURATO:PERSONA]) la generica violazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., degli obblighi gravanti sugli intermediari ai sensi deld.lgs. 58/1998 e del regolamento Consob di attuazione n. 11522/1998 echiedendo nei confronti della Banca il ristoro delle conseguenti perdite(…). G.C.B. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dichiara pertanto dinon aver nulla a pretendere da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (…) per qualsiasititolo o causa dedotta o deducibile ed anche solo connessa ai contratti dicui in premessa”».Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Per concludere: «Ebbene, una lettura complessiva del documenti portaa ritenere che la rinunzia espressa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – limitata ai soli profili relativi al mancato rispetto, daparte dell’istituto bancario, degli obblighi informativi – non impedisce allaparte (e al fideiussore) di agire per far valere la nullità del contrattoderivato per profili attinenti ai vizi della causa» (p. 5-6 del ricorso percassazione, in nota 2).Dunque, il giudice ha escluso che l’accordo concluso in sedeconciliativa tra le parti riguardasse la nullità del contratto per difetto dicausa, essendo esso limitato alla violazione degli obblighi informatividell’intermediario finanziario.Ciò risulta confermato dalla sentenza della Corte territoriale, la qualein nessuna parte espone di avere valutato e qualificato l’accordoconciliativo tra le parti come transazione relativa all’azione di nullità delcontratto per assenza di causa negoziale, né tantomeno come transazioneinteramente innovativa, sganciata dal negozio iniziale e vertente su taleoggetto: ma si limita a ritenere che la dedotta rinuncia ad esercitarel’azione di nullità, operata dalla società, restasse in ogni caso irrilevante,in ragione dell’esercizio vittorioso di quell’azione da parte dellafideiubente, tale da caducare radicalmente il negozio di swap,aggiungendo la considerazione che si tratti di nullità assoluta rilevabiled’ufficio. Accertata la nullità del contratto, ha dunque negato ognifondamento giuridico all’azione di pagamento proposta dalla banca versochiunque fra i soggetti obbligati. In questo accertamento non è compresala valutazione di un negozio transattivo, sul rilievo decisivo che la nullitàsia rimasta in ogni caso ferma e che la rinuncia all’azione ad opera dellasocietà, debitrice principale, resti priva di rilievo e di giuridico effetto afronte della caducazione del contratto nullo per l’azione proposta dallafideiubente, così da indurre al rigetto della domanda di pagamentoproposta dalla banca fondata sul contratto nullo.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’assenza di qualsiasi accertamento in punto di fatto, ad opera deigiudici del merito, circa la conclusione di una rinuncia transattiva in ordineall’azione di nullità del contratto di interest rate swap per mancanza dicausa, in ragione della sua inidoneità a raggiungere il fine di copertura,rende inammissibile il motivo, il quale invoca l’applicazione di disposizioninormative ad un atto di transazione, che in nessuna parte della sentenzaimpugnata risulta un fatto accertato, qualificato e valutato nei suoicontenuti ed effetti.3. – L’unico motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degliartt. 91, 97, 99, 101, 132 e 156, comma 2, c.p.c., ed il contrasto tramotivazione e dispositivo in ordine al regime delle spese, in quanto lasentenza ha dapprima rilevato la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di appello, e poi ha omesso di pronunciare sulle spese in quantocontumace.Trattandosi di vizio processuale, è agevole il controllo dell’assunto, cherisulta fondato.La sentenza impugnata va sul punto cassata e, poiché non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la liquidazione delle spese di litepretermesse.4. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed accogliel’incidentale; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo delricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna Intesa SanPaolos.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore diTommaso [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 15.000,00, oltre agli esborsi per €200,00, alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Numero registro generale 944/2022Numero sezionale 2411/2026Numero di raccolta generale 17418/2026Data pubblicazione 02/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, infavore di ciascuna controricorrente, in € 15.000,00, oltre agli esborsi per €200,00, alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 17418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris