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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 26311/2026

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e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1983avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di di Ivrea.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;lette le memorie di repliche dei difensori dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Milano non convalidava l’arrestodi [OSCURATO:PERSONA], operato dalla polizia giudiziaria, disattendendo la richiesta delpubblico ministero formulata in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1,n. 2) e n. 7), cod. pen., in quanto l’indagato sarebbe stato tratto in arresto inflagranza di reato da parte delle forze dell’ordine al di fuori dei casi consentiti dallalegge processuale penale, in particolare al di fuori dell’ipotesi della flagranza.2.

Avverso il menzionato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ivrea, con cui lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione, rilevando come, contrariamente aquanto sostenuto dal giudice di merito, nel caso in esame l’arresto in flagranza siastato correttamente eseguito.2.1.

Con requisitoria scritta e conclusioni del 9.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. ssa GiuseppinaCasella, chiede che il ricorso venga accolto.Con memoria di replica del 25.3.2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.Con memoria di replica del 12.3.2026 altro difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], nellapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3.

Il ricorso del pubblico ministero va accolto, essendo fondati i motivi che losostengono.Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di flagranza,ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., si caratterizza per lo stretto collegamento trala condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, ela percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria.

Il collegamentosussiste, e l'arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lassodi tempo, anche non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si siasvolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegliaccertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'eserciziodella facoltà di arresto (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 10392 del 14/01/2004, Rv.228466).In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che, in tema di arresto operatod'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito -previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa"dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reatoimmediatamente prima" non richiede che la polizia giudiziaria abbia direttapercezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosiinvece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idoneia farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità delmedesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato"immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima")utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una merapuntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa.(Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto chelegittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranzadel reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso,durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovetturarisultata rubata poche ore prima in una città vicina: cfr. Sez. 2, n. 19948 del04/04/2017, Rv. 270317, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 38404 del19/06/2019, Rv. 277187)).Nel prosieguo della sua elaborazione la Suprema Corte ha evidenziato come, intema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo"con cose o tracce del reato richieda l'esistenza di una stretta contiguità fra lacommissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le"cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità,della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezionedelle cose o delle tracce (cfr. Sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360).In tema di arresto in flagranza, dunque, la c.d.

"quasi flagranza" ricorre quandol'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonomapercezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile conl'indiziato.Nella fattispecie portata all’attenzione del giudice di legittimità, è stata annullatal'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidentestradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto inconsiderazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale diarresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e,senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che aveva,sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore delreato ed alla sua apprensione presso l'abitazione (cfr. Sez. 4, n. 1797 del18/10/2018, Rv. 274909, nonché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 25331 del19/05/2021, Rv. 281749).Tanto premesso il provvedimento oggetto di ricorso non appare conforme aiprincipi ora richiamati, alla luce della stessa ricostruzione dei fatti indicata nellarelativa motivazione e in quella del provvedimento con cui, contestualmente, ilmedesimo giudice, nel non convalidare l’arresto in flagranza, aveva applicato neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora per il delitto di furtoaggravato di cui al capo 1) dell’imputazione.Invero, come correttamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria scritta, nel caso dispecie ricorre senz’altro un’ipotesi di “quasi flagranza” nei termini in precedenzaindicati.L’assunto del Tribunale, secondo cui “i militari al momento dell’arresto nonavevano ancora notizia che il prevenuto avesse … sottratto le chiavi della palestrae del magazzino e, poi, danneggiato il distributore automatico presente all’internodella scuola primaria … ed asportato le monete in esso contenute“, invero, nontiene conto del fatto che, nel momento in cui gli agenti di polizia giudiziariaoperanti avevano scoperto l’indagato (soggetto a loro già noto per analoghi fattidelittuosi) all’interno della scuola media “Lessona”, intento a colpire con unatenaglia una porta finestra dei locali della suddetta scuola, si era proceduto allasua perquisizione, che aveva sortito effetto positivo, venendo egli trovato inpossesso di numerosissime (oltre 140) monetine di vario taglio (oggetto del capodi imputazione per furto aggravato, risultando prelavate da un distributoreautomatico di bevande installato nella scuola primaria “[OSCURATO:PERSONA]”, adiacente allascuola media “Lessona”, dove il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso).Inoltre, in terra, nel posto dove l’indagato era intento a colpire la porta finestra,erano stati rinvenuti due mazzi di chiavi, relative alla palestra e a un magazzinodella scuola media “Lessona”.Appare, pertanto, evidente come gli agenti operanti abbiano agito sulla base dellaimmediata ed autonoma percezione delle tracce del reato (le monetine di diversotaglio e le chiavi chiaramente riconducibili a locali del plesso scolastico formatodalle due scuole in precedenza indicate), che aveva consentito loro di collegarecon altissima probabilità l’indagato al reato di furto aggravato con violenza sullecose commesso immediatamente prima che il [OSCURATO:PERSONA] venisse sorpreso, senza chesi sia verificata alcuna soluzione di continuità tra la condotta dell’indagato el'intervento degli operanti a seguito della percezione delle tracce della condottacriminosa di quest’ultimo.Quel che rileva, infatti, come si è già detto, non è la diretta percezione dei fatticostituenti reato da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga inmodo non casuale, richiedendosi esclusivamente la diretta percezione da partedella stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, conaltissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporalideterminati dalla commissione del reato "immediatamente prima", che può essereaccertato nei suoi esatti contorni anche in un momento successivo alla sorpresa.Può pertanto affermarsi che l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravatoconsumato risulta essere stato effettuato in conformità al disposto di cui all’art.382, cod. pen.Al riguardo si osserva ulteriormente che, allo stato degli atti, contrariamente aquanto affermato dai difensori del [OSCURATO:PERSONA], tale condotta risultava riconducibile aldelitto di furto aggravato contestato nel capo 1) dell’imputazione, in tal sensodeponendo: le tracce del reato rinvenute dagli agenti operanti; la circostanza chei Carabinieri intervenuti sul posto avevano sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di colpirecon una tenaglia una porta finestra attraverso la quale si accedeva alla scuolamedia “Lessona” e non da ultima la circostanza che essi conoscevano il Vacantecome soggetto responsabile di condotte analoghe a quelle percepite.Tali elementi non sono stati adeguatamente valutati dal Tribunale, che erachiamato esclusivamente a valutare la sussistenza, con giudizio ex ante, deglielementi che legittimavano l'adozione del provvedimento, cioè se la situazione diosservazione e di intervento da parte della polizia giudiziaria integrasse o meno laflagranza di un fatto "configurabile" come reato (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 2599del 20/06/1997, Rv. 208843)Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va, pertanto,annullata senza rinvio, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito.Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza dilegittimità, l'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di nonconvalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichéil ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzatoesclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di poliziagiudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale,priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15387 del19/02/2016, Rv. 266566).

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arrestolegittimamente eseguitoCosì è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1983avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di di Ivrea.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;lette le memorie di repliche dei difensori dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Milano non convalidava l’arrestodi [OSCURATO:PERSONA], operato dalla polizia giudiziaria, disattendendo la richiesta delpubblico ministero formulata in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1,n. 2) e n. 7), cod. pen., in quanto l’indagato sarebbe stato tratto in arresto inflagranza di reato da parte delle forze dell’ordine al di fuori dei casi consentiti dallalegge processuale penale, in particolare al di fuori dell’ipotesi della flagranza.2. Avverso il menzionato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ivrea, con cui lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione, rilevando come, contrariamente aquanto sostenuto dal giudice di merito, nel caso in esame l’arresto in flagranza siastato correttamente eseguito.2.1. Con requisitoria scritta e conclusioni del 9.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. ssa GiuseppinaCasella, chiede che il ricorso venga accolto.Con memoria di replica del 25.3.2026 il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.Con memoria di replica del 12.3.2026 altro difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], nellapersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3. Il ricorso del pubblico ministero va accolto, essendo fondati i motivi che losostengono.Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di flagranza,ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., si caratterizza per lo stretto collegamento trala condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, ela percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria. Il collegamentosussiste, e l'arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lassodi tempo, anche non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si siasvolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegliaccertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'eserciziodella facoltà di arresto (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 10392 del 14/01/2004, Rv.228466).In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che, in tema di arresto operatod'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito -previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa"dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reatoimmediatamente prima" non richiede che la polizia giudiziaria abbia direttapercezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosiinvece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idoneia farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità delmedesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato"immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima")utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una merapuntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa.(Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto chelegittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranzadel reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso,durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovetturarisultata rubata poche ore prima in una città vicina: cfr. Sez. 2, n. 19948 del04/04/2017, Rv. 270317, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 38404 del19/06/2019, Rv. 277187)).Nel prosieguo della sua elaborazione la Suprema Corte ha evidenziato come, intema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo"con cose o tracce del reato richieda l'esistenza di una stretta contiguità fra lacommissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le"cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità,della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezionedelle cose o delle tracce (cfr. Sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360).In tema di arresto in flagranza, dunque, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quandol'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonomapercezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile conl'indiziato.Nella fattispecie portata all’attenzione del giudice di legittimità, è stata annullatal'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidentestradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto inconsiderazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale diarresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e,senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che aveva,sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore delreato ed alla sua apprensione presso l'abitazione (cfr. Sez. 4, n. 1797 del18/10/2018, Rv. 274909, nonché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 25331 del19/05/2021, Rv. 281749).Tanto premesso il provvedimento oggetto di ricorso non appare conforme aiprincipi ora richiamati, alla luce della stessa ricostruzione dei fatti indicata nellarelativa motivazione e in quella del provvedimento con cui, contestualmente, ilmedesimo giudice, nel non convalidare l’arresto in flagranza, aveva applicato neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora per il delitto di furtoaggravato di cui al capo 1) dell’imputazione.Invero, come correttamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria scritta, nel caso dispecie ricorre senz’altro un’ipotesi di “quasi flagranza” nei termini in precedenzaindicati.L’assunto del Tribunale, secondo cui “i militari al momento dell’arresto nonavevano ancora notizia che il prevenuto avesse … sottratto le chiavi della palestrae del magazzino e, poi, danneggiato il distributore automatico presente all’internodella scuola primaria … ed asportato le monete in esso contenute“, invero, nontiene conto del fatto che, nel momento in cui gli agenti di polizia giudiziariaoperanti avevano scoperto l’indagato (soggetto a loro già noto per analoghi fattidelittuosi) all’interno della scuola media “Lessona”, intento a colpire con unatenaglia una porta finestra dei locali della suddetta scuola, si era proceduto allasua perquisizione, che aveva sortito effetto positivo, venendo egli trovato inpossesso di numerosissime (oltre 140) monetine di vario taglio (oggetto del capodi imputazione per furto aggravato, risultando prelavate da un distributoreautomatico di bevande installato nella scuola primaria “[OSCURATO:PERSONA]”, adiacente allascuola media “Lessona”, dove il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso).Inoltre, in terra, nel posto dove l’indagato era intento a colpire la porta finestra,erano stati rinvenuti due mazzi di chiavi, relative alla palestra e a un magazzinodella scuola media “Lessona”.Appare, pertanto, evidente come gli agenti operanti abbiano agito sulla base dellaimmediata ed autonoma percezione delle tracce del reato (le monetine di diversotaglio e le chiavi chiaramente riconducibili a locali del plesso scolastico formatodalle due scuole in precedenza indicate), che aveva consentito loro di collegarecon altissima probabilità l’indagato al reato di furto aggravato con violenza sullecose commesso immediatamente prima che il [OSCURATO:PERSONA] venisse sorpreso, senza chesi sia verificata alcuna soluzione di continuità tra la condotta dell’indagato el'intervento degli operanti a seguito della percezione delle tracce della condottacriminosa di quest’ultimo.Quel che rileva, infatti, come si è già detto, non è la diretta percezione dei fatticostituenti reato da parte della polizia giudiziaria, né che la sorpresa avvenga inmodo non casuale, richiedendosi esclusivamente la diretta percezione da partedella stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, conaltissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporalideterminati dalla commissione del reato "immediatamente prima", che può essereaccertato nei suoi esatti contorni anche in un momento successivo alla sorpresa.Può pertanto affermarsi che l’arresto del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravatoconsumato risulta essere stato effettuato in conformità al disposto di cui all’art.382, cod. pen.Al riguardo si osserva ulteriormente che, allo stato degli atti, contrariamente aquanto affermato dai difensori del [OSCURATO:PERSONA], tale condotta risultava riconducibile aldelitto di furto aggravato contestato nel capo 1) dell’imputazione, in tal sensodeponendo: le tracce del reato rinvenute dagli agenti operanti; la circostanza chei Carabinieri intervenuti sul posto avevano sorpreso il [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di colpirecon una tenaglia una porta finestra attraverso la quale si accedeva alla scuolamedia “Lessona” e non da ultima la circostanza che essi conoscevano il Vacantecome soggetto responsabile di condotte analoghe a quelle percepite.Tali elementi non sono stati adeguatamente valutati dal Tribunale, che erachiamato esclusivamente a valutare la sussistenza, con giudizio ex ante, deglielementi che legittimavano l'adozione del provvedimento, cioè se la situazione diosservazione e di intervento da parte della polizia giudiziaria integrasse o meno laflagranza di un fatto "configurabile" come reato (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 2599del 20/06/1997, Rv. 208843)Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va, pertanto,annullata senza rinvio, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito.Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza dilegittimità, l'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di nonconvalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichéil ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzatoesclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di poliziagiudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale,priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15387 del19/02/2016, Rv. 266566). P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arrestolegittimamente eseguitoCosì è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
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