CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28125/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 9 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro per il reato di furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che contesta la propria individuazione quale autore del furto contestato, risulta generico in quanto pedissequamente reiterativo di profili di censura vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 1-2 del provvedimento impugnato), che ha ribadito la piena attendibilità delle risultanze delle indagini dattiloscopiche con motivazione immune da censure, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici a carico dell'imputato e alla capacità criminale dell'imputato, desunta dalle modalità di esecuzione del reato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d