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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05888/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26701/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; - Controricorrente - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sez. 13, n. 3862/2024, depositata in data 11 giugno 2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, n. 2018 1T010907000000, notificato il 2.11.2018, c on il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rettificato il valore dell’azienda esercente attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio, determinando l’imposta di registro relativa all’atto di trasferimento della stessa.

1.1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 13586/2022, che aveva annullato l’atto impositivo non condividendo il metodo empirico, fondato sulla media degli aggi degli ultimi tre anni e sull’applicazione di un coefficiente in aumento, applicato per la determinazione del valore dell’azienda.

2. Il contribuente ha formulato due motivi di ricorso e ha depositato memoria illustrativa a mezzo della quale ha dedotto l’avvenuto pagamento, da parte del coobbligato solidale, dell’importo recato dall’avviso di liquidazione, instando quindi in via principale per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale, con compensazione delle spese di lite.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 51 comma 4 e 52 comma 2 bis del D.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 7 dello statuto del contribuente e del conseguente art. 4, comma 1, lett. a), della Legge Delega n. 111/2023, per avere la Corte di secondo grado erroneamente ritenuto che l’avviso di rettifica fosse sufficientemente motivato, pur a fronte delle evidenti carenze dell’atto impositivo, privo delle indicazioni necessarie a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e degli elementi sui quali la valutazione era stata fondata.

Lamenta inoltre il ricorrente l’omessa allegazione degli atti –riferiti ai dati FIMAA utilizzati per la rivalutazione – richiamati dall’avviso di rettifica e determinazione dell’imposta.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà della sentenza impugnata e l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado nella parte in cui ha rilevato che lo stesso ricorrente abbia in sostanza ritenuto incongruo uno dei metodi di stima – quello fondato sul canone di locazione - alternativamente proposti.

Afferma di avere invece nel ricorso di primo grado e nelle controdeduzioni in secondo grado offerto diversi metodi di valutazione per determinare il valore dell’avviamento, più coerenti con le caratteristiche dell’azienda ceduta, riferendosi al valore del canone annuo concordato per la locazione dell’immobile nel quale viene condotta l’azienda –metodo c.d. locativo - , al valore dichiarato in altri atti per la cessione di aziende similari, oltre a quello empirico adottato dall’[OSCURATO:PERSONA].

3. Deve darsi atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

4. È incontestato che la coobbligata [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dell’azienda il cui trasferimento era stato oggetto di tassazione, ha versato l’imposta di registro dovuta dalle parti, di cui all’avviso impugnato.

L’Agenzia delle entrate ha accolto la domanda di rateizzazione presentata il 3 settembre 2024 dalla coobbligata, disponendo il pagamento di n. 24 rate a decorrere dal 13 settembre 2024.

Il ricorrente ha dedotto l’estinzione anticipata del piano di pagamento e ha documentato l’integrale versamento degli importi corrispondenti alle rate, chiedendo, in via principale, dichiararsi cessata la materia del contendere, con pronunzia di compensazione delle spese del giudizio.

5. Essendo stata estinta l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non avendo il contribuente interesse all’esame dei motivi proposti, con compensazione delle spese del giudizio.

6. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio.

P.Q.M Dichiara la cessazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26701/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; - Controricorrente - avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sez. 13, n. 3862/2024, depositata in data 11 giugno 2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, n. 2018 1T010907000000, notificato il 2.11.2018, c on il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva rettificato il valore dell’azienda esercente attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio, determinando l’imposta di registro relativa all’atto di trasferimento della stessa. 1.1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 13586/2022, che aveva annullato l’atto impositivo non condividendo il metodo empirico, fondato sulla media degli aggi degli ultimi tre anni e sull’applicazione di un coefficiente in aumento, applicato per la determinazione del valore dell’azienda. 2. Il contribuente ha formulato due motivi di ricorso e ha depositato memoria illustrativa a mezzo della quale ha dedotto l’avvenuto pagamento, da parte del coobbligato solidale, dell’importo recato dall’avviso di liquidazione, instando quindi in via principale per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale, con compensazione delle spese di lite. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto accogliersi il ricorso. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 4. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 51 comma 4 e 52 comma 2 bis del D.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 7 dello statuto del contribuente e del conseguente art. 4, comma 1, lett. a), della Legge Delega n. 111/2023, per avere la Corte di secondo grado erroneamente ritenuto che l’avviso di rettifica fosse sufficientemente motivato, pur a fronte delle evidenti carenze dell’atto impositivo, privo delle indicazioni necessarie a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e degli elementi sui quali la valutazione era stata fondata. Lamenta inoltre il ricorrente l’omessa allegazione degli atti –riferiti ai dati FIMAA utilizzati per la rivalutazione – richiamati dall’avviso di rettifica e determinazione dell’imposta. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà della sentenza impugnata e l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado nella parte in cui ha rilevato che lo stesso ricorrente abbia in sostanza ritenuto incongruo uno dei metodi di stima – quello fondato sul canone di locazione - alternativamente proposti. Afferma di avere invece nel ricorso di primo grado e nelle controdeduzioni in secondo grado offerto diversi metodi di valutazione per determinare il valore dell’avviamento, più coerenti con le caratteristiche dell’azienda ceduta, riferendosi al valore del canone annuo concordato per la locazione dell’immobile nel quale viene condotta l’azienda –metodo c.d. locativo - , al valore dichiarato in altri atti per la cessione di aziende similari, oltre a quello empirico adottato dall’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Deve darsi atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere. 4. È incontestato che la coobbligata [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dell’azienda il cui trasferimento era stato oggetto di tassazione, ha versato l’imposta di registro dovuta dalle parti, di cui all’avviso impugnato. L’Agenzia delle entrate ha accolto la domanda di rateizzazione presentata il 3 settembre 2024 dalla coobbligata, disponendo il pagamento di n. 24 rate a decorrere dal 13 settembre 2024. Il ricorrente ha dedotto l’estinzione anticipata del piano di pagamento e ha documentato l’integrale versamento degli importi corrispondenti alle rate, chiedendo, in via principale, dichiararsi cessata la materia del contendere, con pronunzia di compensazione delle spese del giudizio. 5. Essendo stata estinta l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non avendo il contribuente interesse all’esame dei motivi proposti, con compensazione delle spese del giudizio. 6. Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione una causa estintiva del giudizio. P.Q.M Dichiara la cessazione dell
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