CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 23438/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23154/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2 Srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Leonardo SalvatoreSganga -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocat o [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - RG 23154/17 ASPR VIGI2-ASP [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1129/2017 depositata il 15/06/2017; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/06/2022 dal Cons. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza riportata in esergo la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. avverso la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l'opposizione della locale ASP al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla dante causa dell'attuale ricorrente e ne aveva di conseguenza disposto la revoca. A motivo del pronunciato accoglimento il Tribunale richiamava il fatto che il provvedimento opposto era stato adottato sulla base delle determinazioni scaturite da un pregresso lodo irrituale tra le parti e che il lodo era, tuttavia, inficiato da nullità per un vizio di costituzione del giudice, dal momento che l'arbitro in rappresentanza dell'ASP era stato nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., sebbene nella specie non ne sussistessero le condizioni, dato che l'ASP si era tempestivamente attivata per la nomina del proprio arbitro, ma la notificazione di detta nomina a controparte non era andata a buon fine per l'errore commesso di questa nell'indicare l'ubicazione della propria sede sociale, ove infatti l'ufficiale giudiziario si era recato ma non aveva potuto effettuare la consegna del relativo atto in quanto il nominativo del legale rappresentante non figurava né sui campanelli, né sulla cassetta delle lettere e né era altrimenti conosciuto dalle persone interpellate. Analoghe ragioni ha replicato nella sentenza impugnata anche la Corte dell'Appello dicendosi perciò convinta, a conforto della ribadita nullità del lodo per difetto di costituzione del giudice in quanto nella RG 23154/17 ASPR VIGI2-ASP [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli specie non erano sussistenti le condizioni per l'esercizio dei potere integrativo e sostitutivo del Presidente del Tribunale, che nelle descritte circostanze «è manifesto che l'ASP non sia stata affatto inerte nella nomina per avervi adempiuto con atto scritto notificato all'indirizzo fornitole da controparte e successivamente, appena venuta a conoscenza della nomina dell'arbitro di sua spettanza da parte del Presidente del tribunale, per averne richiesto la revoca per potere esercitare il proprio diritto». Insiste ora per la cassazione di detta sentenza la ASPR VIGI2 con due mezzi ai quali replica l'ASP con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale l'impugnante si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 140e 143 cod. proc. civ. in cui la Corte d'Appello sarebbe incorsa per aver ritenuto sussistente l'eccepito difetto di costituzione del giudice per quanto meglio descritto in narrativa, sebbene malgrado già il Presidente del Tribunale nel provvedere ai sensidell'art. 810 cod. proc. civ. avesse dato atto che non erano state poste in essere le ulteriori attività dell'art. 145 cod. proc. civ., onde era dimostrata l'inerzia dell'ASP che si era riattivata solo dopo il provvedimento di nomina presidenziale per chiederne la revoca, – alla cui disamina non fanno scudo le pregiudiziali ragioni di inammissibilità che vi oppone la controricorrente, risultando esse non conferenti nella specie – è fondato ed è perciò meritevole di adesione. 3. Per vero il fatto incontestato che l'ASP, cui faceva carico l'onere di nominare nel procedimento introdotto con l'istanza di arbitrato notificata da controparte un arbitro in propria rappresentanza, una volta appresa notizia che il procedimento notificatorio con cui avrebbe dovuto rendere conoscibile alla controparte la nomina del proprio arbitro non si era perfezionato, abbia atteso il RG 23154/17 ASPR VIGI2-ASP [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli pronunciamento presidenziale per rioccuparsi della vicenda evidenzia un oggettivo iato temporale nella sequenza degli eventi, che ne vizia la condotta e che, di conseguenza , infirma pure il ragionamento decisorio del giudice d'appello che quel vizio non ha rilevato. Giudicando la condotta dell'ASP immune da censure perché essa nelle descritte circostanze non sarebbe rimasta affatto inerte, la Corte d'Appello ha, infatti, non solo offerto una lettura del quadro fattuale che rifugge apertamente da ogni senso comune, poiché se si ha interesse ad un affare – tanto più se come quello di cui qui si tratta è un affare ingente – quell'affare andrebbe cu rato nel modo più acconcio a soddisfare le proprie attese e , dunque, una volta avuta notizia del mancato perfezionamento della notifica, non è espressione di un comportamento certo diligente attendere passivamente il maturare degli eventi edolersi tardiva mente del loro accadimento quando vi sia tutto il tempo e l'agio di evitare che essi accadono, di modo che non si può spacciare, in sede processuale, per diligente una comportamento che è il suo esatto contrario. Ma, se questo, intuitivamente, non può essere rilevato dalla Corte di Cassazione a fini cassatori, il collegio può invece mettere l'accento a questi fini sul fatto che il giudizio declinato dal giudice d'appello, allorché ha escluso la negligenza dell'ASP, neglige all'opposto un chiaro principio di diritto che governa la materia delle notificazioni,in guisa del quale, come hanno ancora di recente raccomandato le SS.UU. (Cass., Sez. U, 28/04/2022, n. 13394), è necessario che la parte, che abbia interessealla notificazione di un atto, anche quando il mancato perfezionamento trovi giustificazione nel comportamento della controparte, non sia rimasta inerte, «ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento». Onde l'inerzia nella specie serbata dall'ASP che, di seguito al mancato perfezionamento del primo tentativo di notifica, non ha RG 23154/17 ASPR VIGI2-ASP [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli provveduto a riprendere il procedimento con la sollecitudine volta ad assicurarne la continuità e la speditezza, lasciando che intanto il procedimento di insediamento del collegio arbitrale proseguisse il suo corso e pervenisse al suo completamento con la nomina del proprio arbitro da parte del Presidente del Tribunale,è tutto fuor che espressione di una condotta commendevole, meritevole per giunta della protezione accordatale dai giudici di merito. 4. Né rileva in contrario obiettare che l'ASP, una volta appresa la notizia della nomina presidenziale, si sia prontamente attivata per sollecitarne la revoca e rivendicare così il p roprio diritto a nominare essa, e solo essa, i propri arbitri. L'obiezione, infatti, lungi dal rappresentare una realtà lodevole , è significativa , al contrario, in misura assai maggioredi quanto la condotta dell'ASP si sia mostrata nella specie gravemente inosservante del richiamato principio di diritto, vuoi perché è lo stesso fatto evocato che attesta in modo incontrovertibile che, dopo il fallimento della prima ed unica notificazione tentata, l'ASP nulla abbia fatto, pur avendone oggettivo interesse, per riattivare il procedimento, quasi ignorando che, anche in difetto della nomina di un proprio arbitro, il giudizio arbitrale non si sarebbe per questo arrestato, vuoi perché è ancora il medesimo fatto ad evidenziare non solo che l'ASP non aveva riattivato il procedimento notificatorio con la sollecitudine di cui si è detto , ma che il procedimentostesso, inizialmente avviato , era stato addirittura abbandonato. Onde anche sotto questo profilo la doglianza di cui al motivo, non solo non è scalfita dall'obiezione valorizzata nei gradi di merito, ma dal confronto con essa esce decisamente rafforzata. 5. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito di conseguenza il secondo,al primo logicamente sub ordinato. RG 23154/17 ASPR VIGI2-ASP [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6. Cassata nei limiti del motivo accolto l'impugnata decisione, la causa va rinviata avanti al giudice a quoper un nuovo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito i l secondo ; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Catanzaro che , in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consi glio della I sezione civile il giorno23.6.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]