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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 1979

Cassazione n. 00206/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina in data 5.5.2021, con la quale è stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, perché Settimo in data 15.7.2020 avrebbe commesso i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. 2.

Denuncia il ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge non avendo il giudice contemperato la decisione in oggetto col periodo di valutazione semestrale compreso tra il 24.12.2018 ed il 24.12.2019 ed omettendo così di rilevare che essendo già sottoposto al regime della semilibertà aveva beneficiato dai 4.7.2019 dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché in relazione al periodo di tempo fino al 4.7.2019 il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la concreta partecipazione del condannato al programma di trattamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile.

2. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del condannato frazionatamente per ogni semestre al quale l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa esplicare effetti negativi - secondo una congrua valutazione dei giudici di merito - anche ai periodi precedenti, che di per sé sono immuni da alcun rilievo specifico.

Infatti, la ricaduta nel reato, soprattutto in quello di cui all'art. 385 cod. pen. costituisce indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e un espresso rifiuto del condannato all'opera di risocializzazione che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di evidenziare (tra le altre, Sez. 1 n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).

Il provvedimento impugnato, pertanto, appare adeguatamente e logicamente motivato, perché ha argomentato la decisione presa sulla base di concrete violazioni penali poste in essere da Settimo di indubbia consistenza e rilevanza.3, Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Messina in data 5.5.2021, con la quale è stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, perché Settimo in data 15.7.2020 avrebbe commesso i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. 2. Denuncia il ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge non avendo il giudice contemperato la decisione in oggetto col periodo di valutazione semestrale compreso tra il 24.12.2018 ed il 24.12.2019 ed omettendo così di rilevare che essendo già sottoposto al regime della semilibertà aveva beneficiato dai 4.7.2019 dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché in relazione al periodo di tempo fino al 4.7.2019 il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la concreta partecipazione del condannato al programma di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile. 2. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, ai fini della concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del condannato frazionatamente per ogni semestre al quale l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa esplicare effetti negativi - secondo una congrua valutazione dei giudici di merito - anche ai periodi precedenti, che di per sé sono immuni da alcun rilievo specifico. Infatti, la ricaduta nel reato, soprattutto in quello di cui all'art. 385 cod. pen. costituisce indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e un espresso rifiuto del condannato all'opera di risocializzazione che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo più volte di evidenziare (tra le altre, Sez. 1 n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). Il provvedimento impugnato, pertanto, appare adeguatamente e logicamente motivato, perché ha argomentato la decisione presa sulla base di concrete violazioni penali poste in essere da Settimo di indubbia consistenza e rilevanza.3, Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10
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