CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 00970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 6 marzo 2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 24 luglio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto l'egida formale della violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 42 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputata sotto il profilo dell'operata valutazione delle prove anche con riferimento all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato ascrittole, sono generici, in quanto affidati a doglianze, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e dedotte senza puntuale allegazione di elementi di prova decisivi, atti a condurre con assoluta evidenza ad un diverso esito decisorio, come sarebbe stato necessario, invece, al cospetto di un apparato motivazionale della sentenza impugnata che non si espone ad alcun rilievo di illogicità di macroscopica evidenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv, 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'operata graduazione della pena, è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato, tenuto conto del pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di merito ha ritenuto il trattamento sanzionatorio irrogato adeguato e congruo, essendosi attestato sul minimo previsto dalla cornice edittale dell'art. 624-bis cod. pen. e perciò insuscettibile di ulteriori riduzioni); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere este