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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22008/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cd. proc. pen. lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2025 con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., era stata respinta l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., volta a ottenere la restituzione di tre rimorchi confiscati con sentenza emessa nel procedimento n. 1642/21 R.G.N.R.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in una premessa e in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 240, 452- quaterdedes cod. pen e 7 CEDU.

Deduce che: ha subito il sequestro e la confisca di veicoli di sua proprietà sul presupposto errato che i mezzi fossero di proprietà e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della F.11i [OSCURATO:PERSONA], indagato e successivamente condannato per i reati di cui agli artt. 416, 452- octies e 452-quaterdecies, cod. pen., commessi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; ha richiesto, quale terzo, la restituzione dei veicoli, allegando Fatture di acquisto e ricevute di pagamento a mezzo bonifici; il giudice investito della decisione ha rigettato la richiesta, ritenendo l'acquisto dei beni avvenuto in mala fede, la presunta consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza del procedimento penale e la volontà di quest'ultimo di sottrare i beni alla confisca; il tenore dell'art. 452-quaterdedes cod. pen. impone il divieto di applicazione della confisca quando il bene appartiene all'estraneo al reato, conformemente all'art. 7 CEDU; la confisca non può superare il limite invalicabile del principio di responsabilità personale nell'ambito del diritto penale; ella e il suo amministratore sono estranei a! reato, come si evince dall'ordinanza cautelare, dalla sentenza e dalla richiesta di rinvio a giudizio; dalla documentazione prodotta nell'intera vicenda processuale emerge la piena regolarità e trasparenza delle operazioni di acquisto e la successiva regolare registrazione e dichiarazione dei mezzi per l'esercizio dell'attività economica della [OSCURATO:SOCIETA]. che è entità giuridica distinta dall'amministratore; è stato dimostrato l'acquisto in buona fede dei mezzi avvenuto con bonifici; l'acquisto in buona fede da parte di terzo è condizione ostativa al confisca. 22.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione.

Deduce che: la motivazione dell'ordinanza impugnata è mancante in merito alle prove offerte dalla difesa sulla titolarità dei beni; l'ordinanza è mancante della motivazione necessaria o quantomeno apparente per ritenere i beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; è quest'ultimo, e non il giudice, a ritenere i beni nella sua disponibilità; il giudice ha richiamato atti e documenti che non sono a sua roft conoscenza in quanto facenti parte di processo penale a cui non ha partecipato; il passaggio motivazionale con cui [OSCURATO:PERSONA] e non la [OSCURATO:SOCIETA]. viene ritenuto estraneo al reato è in contraddizione con la sentenza, con l'ordinanza cautelare e con la richiesta di rinvio a giudizio; la contraddittorietà della motivazione emerge anche allorquando per altri suoi veicoli è stata disposta la restituzione; ulteriore profilo di contraddittorietà riguarda i mezzi condotti da [OSCURATO:PERSONA], diversi da quelli oggetto della richiesta; sono illogiche anche le argomentazioni utilizzate per ritenere la malafede e, in particolare, è illogica la ritenuta conoscenza dell'indagine nel 2020 con la decisione di vendere presa solo nel 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto questioni collegate e devono ritenersi manifestamente infondati.

Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, non è mancante la motivazione per ritenere che i beni confiscati fossero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] né sono ravvisabili contraddittorietà e illogicità della motivazione o vizio di legge. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato come vi fosse consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della ricorrente, sebbene non indagato o imputato nel procedimento penale a carico del padre [OSCURATO:PERSONA] e dello zio, dell'attività illecita svolta da costoro.

Tale conoscenza e l'assenza di buona fede nell'acquisto sono state desunte dagli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, dai due episodi del 13 marzo 2020 e 8 maggio 2020, dettagliatamente descritti nell'ordinanza impugnata, nell'ambito dei quali [OSCURATO:PERSONA], allorquando la società [OSCURATO:SOCIETA]., da lui amministrata era già costituita, ha partecipato, cori il ruolo di autista alla suindicata attività.

E [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, richiamando, poi, specifiche circostanze desunte dagli atti del suindicato procedimento e, in particolare, una conversazione telefonica intercettata, ha evidenziato come la notizia dell'indagine fosse trapelata già nell'anno 2020.

Inoltre, è stato 3evidenziato che nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza di applicazione pena, non sono state formulate indicazioni per i mezzi oggetto della richiesta di restituzione, a differenza che per altri mezzi, e che tale contegno può essere considerato per affermare che i mezzi fossero riconducibili all'imputato.

Trattasi di elementi che nel complesso fanno ritenere non illogica la conclusione del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, secondo la quale la ricorrente non può ritenersi soggetto terzo.

A fronte di quanto evidenziato in merito all'assenza di buona fede è irrilevante che nell'apparato argomentativo del provvedimento non sia stato fatto riferimento alla formale regolarità degli atti di acquisto e degli effettuati pagamenti.

Non è conferente il richiamo all'art. 7 CEDU vertendosi in materia di misura di sicurezza e non di pena.

Non vi è alcuna contraddittorietà interna al provvedimento laddove è stato fatto riferimento alla mancata confisca di altri mezzi, oggetto di restituzione concordata tra le parti, posto che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha evidenziato come per tali beni vi fosse stato un passaggio di proprietà intermedio e, dunque, ha ritenuto, implicitamente, che per tali veicoli non ricorressero i presupposti per la confisca, ritenuti invece sussistenti per gli altri mezzi.

Avuto riguardo al complesso degli elementi valutati non rilevano l'effettuazione della vendita nell'anno 2024 e la solo formale distinzione tra la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] e la società istante.

Inoltre, non rileva che [OSCURATO:PERSONA] abbia condotto mezzi diversi da quelli oggetto del procedimento poiché la conduzione di tali mezzi è stata valutata per ritenere la consapevolezza dell'attività delittuosa svolta dal padre.

Gli atti utilizzati ai fini della decisione, pur relativi al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono stati conosciuti dalla ricorrente nel procedimento di esecuzione e, pertanto, non vi è stato pregiudizio al diritto di difesa.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MCosì deciso il 15/04/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].. eto DeposiiL.-a 1:.•alicelleàa 1 5 6IU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott sso ElisabetigA rrabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cd. proc. pen. lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2025 con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., era stata respinta l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., volta a ottenere la restituzione di tre rimorchi confiscati con sentenza emessa nel procedimento n. 1642/21 R.G.N.R. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in una premessa e in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 240, 452- quaterdedes cod. pen e 7 CEDU. Deduce che: ha subito il sequestro e la confisca di veicoli di sua proprietà sul presupposto errato che i mezzi fossero di proprietà e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della F.11i [OSCURATO:PERSONA], indagato e successivamente condannato per i reati di cui agli artt. 416, 452- octies e 452-quaterdecies, cod. pen., commessi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; ha richiesto, quale terzo, la restituzione dei veicoli, allegando Fatture di acquisto e ricevute di pagamento a mezzo bonifici; il giudice investito della decisione ha rigettato la richiesta, ritenendo l'acquisto dei beni avvenuto in mala fede, la presunta consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza del procedimento penale e la volontà di quest'ultimo di sottrare i beni alla confisca; il tenore dell'art. 452-quaterdedes cod. pen. impone il divieto di applicazione della confisca quando il bene appartiene all'estraneo al reato, conformemente all'art. 7 CEDU; la confisca non può superare il limite invalicabile del principio di responsabilità personale nell'ambito del diritto penale; ella e il suo amministratore sono estranei a! reato, come si evince dall'ordinanza cautelare, dalla sentenza e dalla richiesta di rinvio a giudizio; dalla documentazione prodotta nell'intera vicenda processuale emerge la piena regolarità e trasparenza delle operazioni di acquisto e la successiva regolare registrazione e dichiarazione dei mezzi per l'esercizio dell'attività economica della [OSCURATO:SOCIETA]. che è entità giuridica distinta dall'amministratore; è stato dimostrato l'acquisto in buona fede dei mezzi avvenuto con bonifici; l'acquisto in buona fede da parte di terzo è condizione ostativa al confisca. 22.2 Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione. Deduce che: la motivazione dell'ordinanza impugnata è mancante in merito alle prove offerte dalla difesa sulla titolarità dei beni; l'ordinanza è mancante della motivazione necessaria o quantomeno apparente per ritenere i beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; è quest'ultimo, e non il giudice, a ritenere i beni nella sua disponibilità; il giudice ha richiamato atti e documenti che non sono a sua roft conoscenza in quanto facenti parte di processo penale a cui non ha partecipato; il passaggio motivazionale con cui [OSCURATO:PERSONA] e non la [OSCURATO:SOCIETA]. viene ritenuto estraneo al reato è in contraddizione con la sentenza, con l'ordinanza cautelare e con la richiesta di rinvio a giudizio; la contraddittorietà della motivazione emerge anche allorquando per altri suoi veicoli è stata disposta la restituzione; ulteriore profilo di contraddittorietà riguarda i mezzi condotti da [OSCURATO:PERSONA], diversi da quelli oggetto della richiesta; sono illogiche anche le argomentazioni utilizzate per ritenere la malafede e, in particolare, è illogica la ritenuta conoscenza dell'indagine nel 2020 con la decisione di vendere presa solo nel 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente avendo a oggetto questioni collegate e devono ritenersi manifestamente infondati. Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, non è mancante la motivazione per ritenere che i beni confiscati fossero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] né sono ravvisabili contraddittorietà e illogicità della motivazione o vizio di legge. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato come vi fosse consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della ricorrente, sebbene non indagato o imputato nel procedimento penale a carico del padre [OSCURATO:PERSONA] e dello zio, dell'attività illecita svolta da costoro. Tale conoscenza e l'assenza di buona fede nell'acquisto sono state desunte dagli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, dai due episodi del 13 marzo 2020 e 8 maggio 2020, dettagliatamente descritti nell'ordinanza impugnata, nell'ambito dei quali [OSCURATO:PERSONA], allorquando la società [OSCURATO:SOCIETA]., da lui amministrata era già costituita, ha partecipato, cori il ruolo di autista alla suindicata attività. E [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, richiamando, poi, specifiche circostanze desunte dagli atti del suindicato procedimento e, in particolare, una conversazione telefonica intercettata, ha evidenziato come la notizia dell'indagine fosse trapelata già nell'anno 2020. Inoltre, è stato 3evidenziato che nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza di applicazione pena, non sono state formulate indicazioni per i mezzi oggetto della richiesta di restituzione, a differenza che per altri mezzi, e che tale contegno può essere considerato per affermare che i mezzi fossero riconducibili all'imputato. Trattasi di elementi che nel complesso fanno ritenere non illogica la conclusione del [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, secondo la quale la ricorrente non può ritenersi soggetto terzo. A fronte di quanto evidenziato in merito all'assenza di buona fede è irrilevante che nell'apparato argomentativo del provvedimento non sia stato fatto riferimento alla formale regolarità degli atti di acquisto e degli effettuati pagamenti. Non è conferente il richiamo all'art. 7 CEDU vertendosi in materia di misura di sicurezza e non di pena. Non vi è alcuna contraddittorietà interna al provvedimento laddove è stato fatto riferimento alla mancata confisca di altri mezzi, oggetto di restituzione concordata tra le parti, posto che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha evidenziato come per tali beni vi fosse stato un passaggio di proprietà intermedio e, dunque, ha ritenuto, implicitamente, che per tali veicoli non ricorressero i presupposti per la confisca, ritenuti invece sussistenti per gli altri mezzi. Avuto riguardo al complesso degli elementi valutati non rilevano l'effettuazione della vendita nell'anno 2024 e la solo formale distinzione tra la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] e la società istante. Inoltre, non rileva che [OSCURATO:PERSONA] abbia condotto mezzi diversi da quelli oggetto del procedimento poiché la conduzione di tali mezzi è stata valutata per ritenere la consapevolezza dell'attività delittuosa svolta dal padre. Gli atti utilizzati ai fini della decisione, pur relativi al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sono stati conosciuti dalla ricorrente nel procedimento di esecuzione e, pertanto, non vi è stato pregiudizio al diritto di difesa. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MCosì deciso il 15/04/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].. eto DeposiiL.-a 1:.•alicelleàa 1 5 6IU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott sso ElisabetigA rrabito