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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1971

Cassazione n. 24004/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1969 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal Panichi in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha specificamente affrontato il tema della richiesta perizia grafologica, con argomentazioni del tutto immuni da illogicità manifesta o contraddittorietà, con valorizzazione dell'elemento del riempimento delle ricette con le generalità del ricorrente, in presenza di elementi univoci integranti una valida prova logica; che tanto meno tale motivazione può essere considerata assente, avendo preso specificamente in considerazione la censura difensiva disattendondola in modo argomentato (pag. 2); ritenuto che i due motivi proposti dalla Fantozzi (rubricati come A) e 2)), in punto di accertamento della responsabilità della ricorrente, risultano a loro volta privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello; che tali motivi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta alla ricorrente (pag. 6 e seguenti, in particolare con riferimento al tema del riconoscimento, argomentato dalla difesa in modo parcellizzato, con esclusivo richiamo alla fase delle indagini preliminari, senza considerare il riconoscimento intervenuto nel corso del dibattimento a conferma del riconoscimento fotografico, a fronte del dato estremamente significativo della compilazione delle ricette con le generalità della imputata, in assenza di qualsiasi travisamento); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1969 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal Panichi in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha specificamente affrontato il tema della richiesta perizia grafologica, con argomentazioni del tutto immuni da illogicità manifesta o contraddittorietà, con valorizzazione dell'elemento del riempimento delle ricette con le generalità del ricorrente, in presenza di elementi univoci integranti una valida prova logica; che tanto meno tale motivazione può essere considerata assente, avendo preso specificamente in considerazione la censura difensiva disattendondola in modo argomentato (pag. 2); ritenuto che i due motivi proposti dalla Fantozzi (rubricati come A) e 2)), in punto di accertamento della responsabilità della ricorrente, risultano a loro volta privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello; che tali motivi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta alla ricorrente (pag. 6 e seguenti, in particolare con riferimento al tema del riconoscimento, argomentato dalla difesa in modo parcellizzato, con esclusivo richiamo alla fase delle indagini preliminari, senza considerare il riconoscimento intervenuto nel corso del dibattimento a conferma del riconoscimento fotografico, a fronte del dato estremamente significativo della compilazione delle ricette con le generalità della imputata, in assenza di qualsiasi travisamento); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 24004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris