CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43926/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENERALE ORDINANZA n. 9030 del 2021. nel giudizio sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il 5 dicembre 1958 avverso la sentenza n. 1164 del Gup del Tribunale di Brescia del 27 settembre 2019; sentito il Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] TOCCI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nella intestazione della sentenza n. 4263/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 13 novembre 2020, i cui motivi sono stati depositati il successivo 3 febbraio 2021, nella elencazione dei componenti del Collegio giudicante è stato erroneamente indicato il nominativo del consigliere [OSCURATO:PERSONA] ANDRONIO, in luogo di quella del consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; PQM Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel frontespizio della sentenza n. 4263 del 2021 del 13 novembre 2020 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, nel senso che, lì dove è indicato tra i componenti del Collegio il Cons. [OSCURATO:PERSONA], deve intendersi e scriversi: "dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente