CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 09076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33450/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1100/2019 depositata il14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del 14 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Catania ha, per quanto rileva, respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso sentenza del locale Tribunale che, dichiarata la nullità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito intercorso tra le parti, e respinta l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore dell’originaria attrice, dell’importo di 438.809,53 €, conaccessori e spese. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2935 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e 2935 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ex articolo 360, primo comma, nu mero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare quanto segue. L’originaria attrice ha agito, nel 2008, nei confronti della banca, sull’assunto che il contratto di conto corrente fosse cessato alla data del 30 giugno 1998. La banca si è costituita ed ha eccepito la prescrizione. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, la stessa banca, nella comparsa conclusionale, ha evidenziato che dalla relazione di consulenza era emerso che il conto era stato chiuso non il 30 giugno, ma il 27 aprile 1998. Il Tribunale ha computato il termine di prescrizione a partire dal 30 giugno 1998. Successivamente, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha così replicato al motivo formulato sul punto dalla banca: «Il Tribunale ha ritenuto che: la stessa banca, convenendo con l’esposizione dei fatti quale ricostruita dall’attrice, aveva dato per certo che il conto fosse stato chiuso alla data del 30 giugno 1998, deducendo per la prima volta, solamente in seno alla seconda comparsa conclusionale, che la chiusura del conto era avvenuta in data 27 aprile 1998, con ciò richiamando la relazione di consulenza … Ebbene tale ragionamento va condiviso. La banca convenuta, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha eccepito la prescrizione espressamente deducendo che essa non poteva decorrere dalla chiusura del conto, sibbene dalle singole annotazioni. Era pertanto affatto nuova l’eccezione … afferente il decorso della prescrizione a far data dalla chiusura del conto, peraltro indicata … in base ad una data diversa rispetto a quella che costituiva un fatto ormai pacifico fra le parti. In ogni caso, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l’indicazione del consulente, quale data di chiusura del conto, si riferisse semplicemente all’ultimo movimento contabile, dovendosi osservare che la chiusura del conto coincide con l’estinzione del saldo, e dunque con la globale quantificazione dei rapporti di dare ed avere (avvenuta, nel caso di specie, con l’ultimo estratto conto al 30 giugno 1998) e, dunque, con la comunicazione del saldo definitivo. Del resto la chiusura formale del conto è atto della banca, la quale non può certamente dolersi di averla effettuata successivamente all’ultimo movimento registrato». Ora, il primo mezzo è fondatamente volto a sostenere che la Corte d’appello avrebbe errato nell’individuare il termine a quo per il corso della prescrizione al 30 giugno 1998. Anzitutto è errata in diritto, in generale, l’affermazione secondo cui «la chiusura del conto coincide con l’estinzione del saldo, e dunque con la globale quantificazione dei rapporti di dare ed avere … e, dunque, con la comunicazione del saldo definitivo», giacché la disciplina della cosiddetta chiusura del conto corrente, in particolare a tempo indeterminato, è dettata dall’articolo 1855 c.c., secondo cui ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni. L’estinzione del rapporto, perciò, discende da un atto unilaterale, evidentemente ricettizio, il quale produce dunque effetto secondo le regole generali dettate dall’articolo 1335 c.c. nel momento in cui perviene al destinatario, nulla rilevando, per i fini dell’individuazione del momento in cui la cessazione del rapporto si determina, gli adempimenti conseguenti cui il giudice di merito ha fatto riferimento. Per il resto, il richiamo alla non contestazione, certo non in forza dell’articolo 115 c.p.c., trattandosi di controversia esordita prima del 4 luglio 2009, ai sensi della legge numero 69 del 2009, non è effettuato a proposito, in applicazione del principio secondo cui: «La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio» (Cass. 4 aprile 2017, n. 8708; Cass. 26 febbraio 2020, n. 5140). Dopodiché, occorre rammentare che si discorre nel caso di specie di un conto corrente affidato, in relazione al quale la banca ha formulato eccezione di prescrizione: sicché, considerando che gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895), è erronea l’affermazione secondo cui, una volta formulata l’eccezione attraverso la deduzione, appunto, del decorso del tempo e dell’inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge, la questione dell’individuazione del termine a quo fosse estranea all’eccezione come formulata. 4.2. ― È fondato il secondo mezzo. Come si è detto, si versa in ipotesi di conto corrente affidato, riguardo al quale, com’è noto, l’azione di ripetizione di indebito si prescrive diversamente a seconda che si tratti di rimesse solutorie o ripristinatorie, nell’un caso dovendosi aver riguardo al momento del pagamento, nell’altro a quello della chiusura del conto. Nella specie, per quanto concernente l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la Corte territoriale ha reputato che esse fossero generiche, in quanto non singolarmente individuate: affermazione, quest’ultima, errata in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione poc’anzi citata, secondo cui: «L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895). Ha dunque errato la Corte territoriale reputando che l’eccezione di prescrizione della banca fosse generica.; 5. ― La sentenza impugnata è c assata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]