CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] CaRrl.oG M.Na.z zocchi e11368/2017dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazionie notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via A.Bertoloni, n. 3.- Ricorrente -1 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026controComune di Sant’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], inRoma, [OSCURATO:PERSONA], n. 187, il quale dichiara di voler ricevere lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente e ricorrente incidentale -Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato all’ambiente dellaRegione Siciliana, in persona de rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamentedomiciliato.- Controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 61/2020,depositata in data 9/1/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. In data 15/6/2001, a seguito di gara per pubblico incanto, ilComune di Sant’[OSCURATO:PERSONA] stipulava con l’aggiudicatariaUNIONBETON s.r.l. un contratto di appalto, avente ad oggetto lacostruzione di un collettore fognante delle acque meteoriche, per lasomma di euro 3.455.999,00.L’opera doveva essere completata entro 24 mesi dalla consegna,effettuata il 25/5/2001. I lavori dovevano essere completati entro ilmaggio 2003.2 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nel corso dei lavori, l’appaltatrice apponeva 17 riserve.In data 13/12/2003 la stazione appaltante disponeva lasospensione dei lavori a causa della presenza di cavi della Telecom,che impedivano la posa in opera di tubazioni in corrispondenza della«[OSCURATO:PERSONA]», sottoposta a vincolo archeologico, oltre che per lecondizioni meteorologiche e, infine, anche per la mancata esecuzionedi un tratto di muro.In data 31/5/2005 la [OSCURATO:SOCIETA], posta nelle more inliquidazione, comunicava la stazione appaltante di sciogliersi dalcontratto, ex art. 24 D.M. n. 145/2000.Nel giugno del 2005 (24/6/2005) l’aggiudicataria notificava l’attodi citazione al Comune, chiedendo il pagamento delle riserve nellasomma di euro 2.331.915,63.L’appaltatrice chiedeva anche dichiararsi l’avvenuta risoluzionedel contratto per fatto e colpa della committente, con conseguentecondanna del Comune al risarcimento dei danni arrecatidall’illegittima protrazione della sospensione dei lavori.2. Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delledomande presentate dall’appaltatrice e proponendo domandariconvenzionale per la risoluzione del contratto ed il risarcimento deidanni, per il mancato completamento dell’opera.Chiedeva, altresì, l’autorizzazione a chiamare in causa il [OSCURATO:PERSONA], la Presidenza della Regione Sicilia e l’Assessoratoregionale al Territorio e Ambiente.Ciò in quanto i lavori appaltati riguardavano, per buona parte, ilterritorio del Comune di Catania che, dunque, di fatto ne era iltitolare e, dunque, responsabile.Inoltre, altri lavori erano stati realizzati in esecuzione di dueperizie di variante, in relazione all’lavori previsti e autorizzati dallaSovraintendenza dei beni culturali.3 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/20263. Gli enti suddetti si costituivano in giudizio.4. L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] veniva ammessa alla procedura diconcordato preventivo.5. Il tribunale di Catania, con sentenza n. 3656 /2015, depositatail 14/9/2015, riteneva fondate solo talune delle riserve,condannando il Comune al pagamento della somma di euro806.013,79.Il tribunale condannava il Comune a rimborsare le speseprocessuali sostenute dalla Presidenza della Regione siciliana edall’Assessorato al Territorio ed Ambiente.6. Proponeva appello principale il Comune, mentre l’appaltatriceproponeva appello incidentale.6.1. In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA], ammessa alla procedura diconcordato preventivo, chiedeva, in via incidentale, dichiararsi larisoluzione del contratto di appalto per colpa del Comune, conaccoglimento della domanda di risarcimento, oltre che delladomanda di condanna, fondata sulla riserva n. 5, non riconosciutadal tribunale.7. Si costituivano nel giudizio d’appello il Comune di Catania, laPresidenza della Regione siciliana e l’Assessorato al Territorio edAmbiente della Regione siciliana, chiedendo il rigetto dell’appelloproposto nei loro confronti.8. La Corte d’appello, con sentenza n. 61/2020, depositata il9/1/2020, accoglieva parzialmente l’appello principale e, in riformadella sentenza, rigettava le domande dell’attrice e condannavaUNIONBETON al rimborso delle spese di lite in favore del comune.Condannava il Comune al rimborso in favore del comune diCatania e della Presidenza della Regione siciliana e dell’[OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente delle spese dell’appello.4 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/20268.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corteterritoriale reputava che il Comune avesse contestato il fondamentodelle riserve, già con la propria comparsa di costituzione in primogrado, senza limitarsi a dedurre la tardività delle stesse.Inoltre, tali riserve «non [erano state] ammesse dall’enteappaltante».Aggiungeva la Corte di merito che, quanto alle riserve, ilfondamento delle stesse era «stato comunque espressamentecontestato dal convenuto Comune anche con la comparsa dicostituzione in primo grado».9. La Corte territoriale, passava poi ad esaminare puntualmenteogni singola riserva.9.1. In relazione alla riserva n. 1, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] avevachiesto il pagamento di euro 266.487,95 per oneri di conferimentoin discarica, reputava che il tribunale non avesse motivatospecificamente l’accoglimento della riserva.La società appaltatrice non aveva dimostrato il conferimento indiscarica dei materiali indicati riserva, non deducibile dalle merefatture allegate, «in mancanza della produzione dei formulari diidentificazione dei rifiuti».La domanda non era fondata.9.2. In ordine alla riserva n. 6 appaltatrice aveva chiesto ilpagamento di euro 9808,85 per «tagli delle pavimentazioni stradali»,in assenza di motivazione da parte del tribunale.Essa costituiva una delle operazioni da compiersi per eseguirecorrettamente gli scavi.La riserva non era fondata.9.3. Quanto alla riserva n. 7, con cui l’appaltatrice aveva chiestoil pagamento di euro 20.658,28 per «oneri per la segnaletica», nonera corretta la decisione di prime cure che aveva calcolato le spese5 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026in via equitativa, dovendo essere prodotte in giudizio le fatture diacquisto.9.4. In ordine alla riserva n. 8, con cui l’appaltatrice chiedeva ilpagamento di euro 329.600,58 per «anomala e rallentata esecuzionedell’appalto», la Corte territoriale la reputava non fondata.Infatti, ad avviso della Corte di merito, il Comune non potevadisporre la chiusura alla circolazione di tutte le strade rientrantinell’ampia area oggetto dei lavori, «come invece ritenuto necessariodal primo giudice, facendo proprie le considerazioni del CTU».Tra l’altro, non risultava che l’appaltatrice avesse dato la provadi avere sempre chiesto puntualmente l’emissione dei relativiprovvedimenti di chiusura al traffico.Quanto poi ai rallentamenti di maggiore rilevanza, connessi allapresenza nell’area dei lavori del sito archeologico, noto come «GrottaPetralia», non vi era responsabilità del Comune.Il 26/3/2002 era stato ottenuto dalla Sovraintendenza unnullaosta condizionato, mentre solo successivamente laSovraintendenza, che pure aveva partecipato in precedenza leconferenze dei servizi regolarmente espletate, aveva comunicatoulteriori prescrizioni.9.5. In ordine alla riserva n. 15, relativa alla richiesta dipagamento di euro 9339,61 per «fornitura tubazioni gres non piùposta in opera», la Corte d’appello ne reputava la non fondatezza, inquanto lo stesso CTU aveva affermato che il credito sussisteva «solose le tubazioni sono state consegnate all’amministrazione o vengonoconsegnate».9.6. Con riferimento alla riserva n. 17, con cui appaltatrice avevachiesto la revoca della detrazione dell’importo di euro 34.400,90,disposta «per pulizia [OSCURATO:PERSONA]», essa non era fondata.6 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Durante il sopralluogo del 19/2/2003 la soprintendenza avevaprescritto la chiusura delle fratture riscontrate nella [OSCURATO:PERSONA]«tramite iniezioni di malta cementizia a bassissima pressione».Tuttavia, nel successivo verbale di concordamento nuovi prezzidel 26/3/2003, era stata prevista l’esecuzione delle iniezioni di maltacementizia a bassissima pressione, osservando che le fratture nonrisultavano «direttamente collegate alla cavità».Dopo l’esecuzione della lavorazione, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA],ottemperato alle prescrizioni della Sovraintendenza, questa avevadisposto l’esecuzione in danno dell’appaltatrice per una spesa di euro34.400,90.Contrariamente a quanto ritenuto dal CTU era evidente lanegligenza nell’esecuzione delle iniezioni di Malta cementizia, di cuiera stata «espressamente disposta l’esecuzione a bassissimapressione, come ben comprensibile perché dovevano essere eseguitein un sito archeologico».9.7. Veniva invece rigettata la richiesta del Comune di dichiararela risoluzione del contratto per grave inadempimentodell’appaltatrice, non avendo il tribunale considerato la circostanzache la [OSCURATO:SOCIETA] era stata posta in liquidazione.Per la Corte territoriale, lo stato di liquidazione non comportaval’impossibilità di dare esecuzione di contratti precedentementestipulati.9.8. Veniva respinta anche la domanda di manleva del Comunenei confronti della Regione e del Comune di Catania, oltre chedall’Assessorato regionale.L’appellante principale non aveva censurato «specificatamente laprima motivazione del primo giudice, secondo la quale la domandadi manleva è priva di fondamento normativo, riguardando “rapporti7 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026amministrativi tra enti di natura pubblicistica estranei al giudizioordinario”».10. Veniva, invece, rigettato l’appello incidentale diUNIONBETON.10.1. Con il primo motivo l’appaltatrice lamentava cheerroneamente il tribunale avesse ritenuto legittima la sospensionedei lavori.In realtà, per il tribunale, la causa del «protrarsi dellasospensione» era ravvisabile nella presenza di cavi di una camerettaTelecom, che impedivano la posa in opera di circa 20 m di tubazione,in corrispondenza della [OSCURATO:PERSONA].Il CTU aveva rilevato come la «permanenza» della sospensioneera stata determinata solo dalla mancanza dei fondi necessari a fareseguire alla Telecom lo spostamento dei cavi della cameretta.Tale causa di sospensione non era imputabile al comportamentodoloso o colposo del Comune.Per il giudice di prime cure, già il 19/2/2003 direttore dei lavoriaveva richiesto alla Telecom lo spostamento.Quest’ultima, però, aveva chiesto euro 220.167,00.Erano state tenute varie conferenze di servizi.Il finanziamento regionale era intervenuto solo il 28/1/2005.Il provvedimento di sospensione era, dunque, legittimo,ravvisandosi un’ipotesi di sospensione «per ragioni di pubblicointeresse o necessità ex art. 30, comma secondo, d.P.R. n.1063/1962».La [OSCURATO:SOCIETA] aveva esercitato il diritto di recesso previstodall’art. 24 del D.M. n. 145/2000.Solo ove la stazione appaltante si fosse opposta a talescioglimento, obbligando l’appaltatore a continuare il rapporto, lasocietà attrice avrebbe avuto diritto alla rifusione dei maggiori oneri.8 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Nessuna opposizione era stata però comunicata dal Comuneappaltante, non spettando dunque alcun indennizzo all’appaltatrice.L’appellante incidentale, però, «non contesta[va] la valutazionedel primo giudice in ordine alla legittimità della sospensione, ma […]contesta[va] piuttosto la legittimità della sua protrazione per 18mesi».Per l’appellante incidentale l’esistenza della cameretta Telecom,causa di tanti rallentamenti, era già nota, in fase progettuale, postoche il fabbricato era ben visibile ed emergeva dal suolo.In caso di legittimità del protrarsi della sospensione, la facoltàdell’impresa di sciogliersi dal contratto non soggiaceva nemmeno allimite previsto dall’art. 24 del D.M. n. 145 del 2000, in forza del qualeaveva comunicato il proprio recesso con lettera del 31/5/2005Per la Corte d’appello, però, tale richiesta non era fondata.L’appellante incidentale, infatti, allegava argomenti che piuttosto,«in punto di logica, avrebbero giustificato la contestazione dellalegittimità stessa della sospensione, che pure essa appellanteincidentale espressamente esclude, lamentando, in buona sostanza,che il Comune avrebbe dovuto prevedere, già in fase progettuale, iproblemi connessi alla cameretta Telecom».Non adduce, invece, nessun argomento per contestare la precisamotivazione con cui il tribunale aveva argomentato la legittimitàdella protrazione della sospensione dei lavori.10.2. Con il secondo motivo di appello incidentale l’appaltatricesi lamentava del rigetto della domanda fondata sulla riserva n. 5,afferente a «scavi in roccia con resistenza superiore a 400 Kg/cm2».La Corte territoriale reputava non fondato tale motivo.Vi era assenza dei certificati e di misurazioni eseguite nelcontraddittorio delle parti.9 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Né l’appaltatrice aveva diffidato il direttore dei lavori adeffettuare tale accertamento nel contraddittorio delle parti.11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]12. Ha resistito con controricorso il Comune di Sant’Agata LiBattiati, proponendo anche ricorso incidentale tardivo, depositandomemoria scritta.13. Ha resistito con controricorso la Presidenza della RegioneSicilia.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrentededuce «preliminarmente, la mancata pronuncia della Corted’appello sull’eccezione di inammissibilità dell’appello avversario perviolazione del disposto dell’art. 342 c.p.c., primo comma, n. 1, nellaparte in cui l’appellante non ha indicato le parti del provvedimentoche intendeva impugnare, nelle circostanze da cui sarebbe derivatala violazione della legge; né tantomeno quali articoli e principi delcodice di procedura civile sarebbero stati violati dalla sentenza diprimo grado. Ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c. Violazione dei principi didiritto con riferimento all’art. 112 c.p.c. e 113 c.p.c.».Per la ricorrente principale, il Comune appellante, nell’atto dicitazione in appello, avrebbe raggruppato sotto un unico motivo (iln. 2) tutte le proprie doglianze avverso la sentenza di primo grado,ove era stata pronunciata sentenza di condanna del Comune alpagamento dell’importo riconosciuto come dovuto, a fronte delleriserve iscritte sul registro di contabilità.Tuttavia, nella comparsa di costituzione l’appaltatrice avevaeccepito che il Comune, nell’atto d’appello, non aveva indicato le10 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026parti del provvedimento che intendeva impugnare, oltre allecircostanze da cui sarebbe derivata la versione di legge.La Corte d’appello nulla avrebbe statuito al riguardo, in violazionedell’art. 112 c.p.c., trattandosi di mancato esame di eccezionerilevante.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Il motivo, infatti, pecca di assenza di autosufficienza ex art.366 n. 6 c.p.c., non avendo in alcun modo riportato la ricorrenteprincipale il contenuto, almeno per stralcio, dell’appello principalearticolato dal Comune.Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - chetrova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire algiudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza doverprocedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trovaapplicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai qualisiano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discendeche, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazionedell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullitàdell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dallacontroparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali allabase dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare11 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass., sez. 1,23/12/2020, n. 29495).3. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce «ilrigetto da parte della Corte territoriale della preliminare eccezione diinammissibilità dell’appello con riferimento al capo 2 della citazioned’appello: violazione od erronea applicazione da parte della CorteTerritoriale dei principi sanciti dall’art. 115 c.p.c. in tema di onere dipuntuale contestazione gravante sulla parte con riferimento a fatti ecircostanze dedotte dall’avversario a fondamento della propriapretesa. Mancata contestazione in primo grado da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dei fatti posti a fondamento della pretesacreditoria vantata dall’impresa appaltatrice con riferimento ai creditiportati dalle riserve iscritte nel registro di contabilità: Violazionedegli articoli 115 c.p.c. con riferimento agli articoli 112 e 113, 115 e116 c.p.c. Sussistenza dei presupposti ex art. 360, primo comma,numeri 3 e 5, c.p.c.».La Corte d’appello ha ritenuto non conferente il principio di noncontestazione ex art. 115 c.p.c., in relazione al merito delle riserve,per le quali il Comune avrebbe sollevato, inizialmente, contestazionesulla loro tempestività, ma non sulla sostanza delle stesse.Per la Corte d’appello, infatti, l’appaltatrice non aveva allegatocircostanze di fatto specifiche con l’atto di citazione in giudizio, né ilComune aveva ammesso la fondatezza delle riserve, anzi ilfondamento delle stesse era stato «comunque espressamentecontestato dal convenuto Comune anche con la comparsa dicostituzione in primo grado».Per l’appellante principale, invece, le contestazioni sollevate nelsecondo motivo d’appello, relative alla fondatezza delle riserve,«erano nuove non essendo mai state svolte in primo grado».12 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Tale tardività era stata eccepita dall’appaltatrice con la comparsadi costituzione in appello.La ricorrente rileva come nell’atto di citazione di primo gradoaveva, invece, allegato le circostanze in fatto relative a ciascunariserva. Le riserve sarebbero state «ritrascritte tutte» in modoanalitico e puntuale.Nei capitoli 8 e 9 sarebbero state descritte le opere diverse edulteriori da quelle previste in contratto.Nei capitoli 10 e 11 sarebbero state collocate le richieste dipagamento dell’appaltatrice con riferimento: all’importo riconosciutoall’impresa nella 2ª perizia di variante per lire 1.146.964.865;all’importo riconosciuto all’impresa per complessive lire422.964.865,00; all’accordo bonario ex art. 31-bis della legge n. 109del 1994; alla circostanza che tutte le riserve non rientrantinell’accordo bonario ne restavano escluse e dunque «con richiestadell’impresa di ottenere il pagamento».Sul capitolo 11 esponeva la richiesta di pagamento di lire242.165.342 per tutte le voci di spesa relative alle riserve iscritte pergli oneri di accesso alla discarica.In relazione al capitolo 13 si faceva riferimento alla sostanzialeultimazione delle opere, residuando da completare solo 12 mesitubazione.Nel capitolo 17 era esposto l’elenco analitico dei lavori e deimaggiori costi richiesti in pagamento.Erano stati dunque elencati i fatti (le maggiori opere) e lecircostanze (motivi per i quali ne chiedeva il pagamento) su cuipoggiava la propria richiesta di pagamento delle riserve.Il Comune, dinanzi a tali specifiche richieste, non avevacontestato puntualmente analiticamente tutti i fatti.13 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, «in nessun punto della comparsa di costituzione di primogrado […] il Comune di Sant’[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti contestatonel dettaglio le singole pretese creditorie dell’appaltatrice».4. Il motivo è inammissibile.4.1. Infatti, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudicedi merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che siassume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio diautosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in qualemodo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass., sez. 6-1,12/10/2017, n. 24062; Cass., sez. 6-3, 4/4/2022, n. 10761).Con l’aggiunta per cui, in virtù del principio di autosufficienza, ilricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione delprincipio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizionedegli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata lanon contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso chel’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita,presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a caricodella parte onerata della prova (Cas., sez. 3, 13/10/2016, n 20637).4.2. Tra l’altro, compulsando gli atti processuali emerge che l’attodi citazione contiene l’elenco delle riserve ma, da un lato, dà atto chemolte di esse erano state oggetto di un accordo bonario, maiperfezionatosi, e dall’altro, tale elenco non riporta i fatti sottesi aciascuna riserva.Le riserve vengono indicate a partire dal paragrafo 17, di pagina14, ma si riscontra solo il titolo della riserva e la somma richiesta,senza che segua la descrizione dei fatti sottesi a ciascuna riserva.4.3. Nella comparsa di costituzione, quindi, il Comune, nonlimitandosi a dedurre solo la tardività delle riserve («allo stessomodo non hanno senso le pretese creditorie, basate sulle riserve –14 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026tardivamente – proposte dall’attrice»), deduce la non fondatezza nelmerito delle stesse, con un rinvio alle relazioni riservate delladirezione dei lavori (cfr. comparsa di costituzione «Esse comunquesono infondate - si vedano documenti 6-7-8 prodotti dal convenuto-, come confermato dalle relazioni riservate della direzione dei lavorie dalla commissione di collaudo»).Con la precisazione che «quanto all’accordo bonario cui fariferimento controparte va detto che esso non è mai stato formulato,stante la infondatezza delle richieste attore[e]».5. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta «l’erroneitàdella sentenza d’appello nell’affermazione contenuta a pagina 7 dellaprima riga sino al rigo 8 a rigo 21. Erronea applicazione di legge inspecie del d.lgs. n. 22/1997 cd decreto Ronchi, in rapporto agliarticoli 113 e 115 c.p.c. Errore di diritto nella valutazione dellerisultanze processuali».La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanzeprocessuali, senza tener conto che il Comune non ha mai contestatoil fatto che [OSCURATO:SOCIETA] abbia utilizzato la discarica per lasistemazione dei materiali da smaltire e che il materiale fosseeffettivamente stato smaltito.Il direttore dei lavori, nonché la commissione di collaudo, e poi ilCTU, hanno riconosciuto, tutti, come fondata la riserva.Ciò proprio in virtù delle fatture di smaltimento in discaricaprodotte agli atti.La Corte d’appello si è limitata, invece, ad affermare che losmaltimento in discarica non sarebbe stato provato, non essendostati prodotti i formulari di identificazione dei rifiuti di cui al decretoRonchi.Eppure, l’art. 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, che pure inseriscel’obbligo dei formulari per consentire il controllo dei rifiuti tra l’inizio15 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026del trasporto relativo alla discarica, non prevede alcuna nullità delcontratto di trasporto, in caso di assenza o irregolare tenuta deiformulari.Né la sanzione può essere rinvenuta nell’impossibilità per iltrasportatore di chiedere il corrispettivo del trasporto.La Corte d’appello avrebbe individuato un onere probatoriovincolato del tutto nuovo, non previsto dalla legge.Inoltre, solo con la citazione in appello, per la prima volta, ilComune ha dedotto l’assenza della produzione dei formulari.Si tratterebbe di una eccezione nuova, e quindi tardiva.Se, infatti, l’eccezione fosse stata proposta tempestivamente inprime cure, l’appaltatrice avrebbe prodotto i documenti, ora offertain produzione con il ricorso per cassazione.6. Il motivo è inammissibile.La ricorrente chiede, infatti, una nuova rivalutazione deglielementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte diterritoriale, non consentita in questa sede.La Corte d’appello ha chiarito che la società appaltatrice non haprovato in alcun modo il conferimento in discarica dei materialiindicati nella riserva, in quanto tale conferimento non può dedursidalle mere fatture allegate, «in mancanza della produzione deiformulari di identificazione dei rifiuti, obbligatori in base alledisposizioni del d.lgs. n. 22/1997».Non trattasi, poi, di eccezione in senso proprio, ma di mera difesache, dunque, ben poteva essere articolata in sede di appello dalComune.7. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «lariserva n. 6. La riforma da parte della Corte Territoriale dellasentenza di primo grado in cui aveva accolto la richiestadell’appaltatrice di remunerazione della riserva n. 6 con liquidazione16 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’importo di euro 9808,85. Violazione od erronea applicazione daparte della Corte Territoriale dei principi sanciti dagli articoli 113, 115e 116 c.p.c., in tema di distribuzione dell’onere della prova e dipronuncia sulla base dei dati acquisiti al processo. Erroneavalutazione delle risultanze processuali. Sussistenza dei presuppostiex art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.».La riserva attiene al pagamento della somma di euro 9808,85per «tagli delle pavimentazioni stradali».La Corte territoriale avrebbe disatteso le risultanze della CTU.Per il CTU, infatti, la descrizione dei prezzi degli scavi noncomprende il taglio della pavimentazione stradale, prevedendosi aparte la voce con la descrizione «taglio di pavimentazione stradalein conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzionedi scavi a sezione obbligata».La decisione della Corte d’appello, dunque, si fonderebbe su di«una errata valutazione delle risultanze peritali».8. Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, la ricorrente chiede una nuovarivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in questasede.La Corte territoriale, infatti, sul punto ha ritenuto che «leconsiderazioni del CTU sulla necessità della lavorazione in questione,quando si proceda agli scavi in considerazione, impongono diritenere che essa costituiva una delle operazioni da compiersi pereseguire correttamente tali scavi, sicché l’appaltatrice non puòesigere un ulteriore pagamento, in mancanza di una diversaprevisione contrattuale».Si è chiarito, del resto, che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico17 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione diausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti(consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come inambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamentodei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituiscemero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico",rilevato e/o accertato dal consulente (Cass., sez. 6-3, 24/6/2020, n.12387).L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consentedi censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenzatecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essanell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro unelemento istruttorio (Cass., sez. 1, 16/3/2022, n. 8584).9. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «lariserva n. 7. La riforma da parte della Corte Territoriale dellasentenza di primo grado in cui aveva accolto la richiestadell’appaltatrice di remunerazione della riserva n. 7 con liquidazionedell’importo di euro 20.658,28 dovuti per oneri per la segnaletica.Violazione ed erronea applicazione da parte della Corte Territorialedei principi sanciti dagli articoli 113,115 e 116 c.p.c. in tema didistribuzione dell’onere della prova e di pronuncia sulla base dei datiacquisiti al processo. Erronea valutazione delle risultanze processuali.Sussistenza dei presupposti ex art. 360, primo comma, numeri 3 e5, c.p.c.».La Corte d’appello ha ritenuto non fondata la riserva relativa allespese sostenute dall’appaltatrice per l’acquisto della segnaletica, in18 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026quanto il tribunale aveva determinato tali spese in via equitativa exart. 1226 c.c.Per la ricorrente, però, il Comune non aveva mai contestatol’avvenuta esecuzione della fornitura della segnaletica e l’avvenutopagamento del relativo prezzo.L’unica contestazione atteneva alla considerazione del Comuneche l’importo esposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] doveva intendersi giàricompreso nel prezzo pattuito in sede di appalto.Anche in primo grado il Comune si era limitata a contestare lanecessità di ricomprendere tale importo nel prezzo originariamentepattuito.Il tribunale ha spiegato, richiamando le conclusioni dei CTU, leragioni della non condivisione della tesi del Comune.Quest’ultimo, però, nulla avrebbe detto con riferimento a talemotivazione, sicché la stessa sarebbe coperta da giudicato, per nonessere stata oggetto di apposito appello.Inoltre, l’attività è stata posta in essere direttamente dallasocietà appaltatrice, con la conseguente impossibilità di produrre lefatture di acquisto.Tuttavia, risulta pacificamente che la segnaletica era statacollocata a cura della [OSCURATO:SOCIETA].Inoltre, la richiesta formulata dall’appaltatrice non era stataavanzata in via equitativa.Il CTU non ha dovuto valutare l’importo della riserva, ma solo lacongruità dell’importo esposto, sulla base delle proprie conoscenzetecniche avuto riguardo alle attività svolte.Il CTU peraltro ha dato atto che il relativo costo non è ricompresonel prezzo appalto.10. Il motivo è inammissibile.19 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Anche in questo caso, si torna a richiedere a questa Corte unanuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, giàcompiutamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita inquesta sede.Quanto alla formazione del giudicato interno, il motivo risulta nonautosufficiente, in relazione all’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo inalcun modo la ricorrente trascritto, neppure per stralcio, il contenutodella sentenza del tribunale.Peraltro, nel motivo d’appello principale, come riportato dallasentenza della Corte territoriale, il Comune ha specificamenteimpugnato la sentenza di prime cure proprio in ordine alla riserva n.7 ed al pagamento della somma di euro 20.358,28 per oneri per lasegnaletica, lamentando come l’appaltatrice «non abbiadocumentato gli oneri asseritamente sostenuti».11. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «lariserva n. 8. La riforma da parte della Corte Territoriale dellasentenza di primo grado in cui aveva condannato il Comune diSant’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della riserva n. 8 di euro329.600,58 per anomala e rallentata esecuzione dell’appalto:violazione od erronea applicazione da parte della Corte Territorialedei principi sanciti dagli articoli 113,115 e 116 c.p.c. in tema di oneredi puntuale contestazione gravante sulla parte con riferimento a fattie circostanze dedotte dall’avversario a fondamento della propriapretesa. Erronea valutazione delle risultanze processuali.Sussistenza dei presupposti ex art. 360, primo comma, numeri 3 e5, c.p.c.».Per la ricorrente principale, il Comune di Sant’Agata in primogrado non ha contestato il contenuto della riserva.20 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il Comune ha affermato che i lavori erano stati sospesi per lostato di liquidazione della società e per la mancanza di finanziamentiregionali.Da ciò emerge che i lavori erano stati effettivamente sospesi.Sempre nell’atto di costituzione di primo grado del Comune,questi sarebbe limitato ad affermare che si trattava di lavori pretesidalla soprintendenza dei beni culturali di Catania oppure dal [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare esigenze sue proprie.L’istruttoria, però, avrebbe evidenziato l’esatto contrario,«perché ordini di servizio della direzione lavori vi erano ed erano bellichiari, tanto da aver originato ben due perizie per il conteggio deilavori suppletivi».Il Comune, poi, nell’atto di appello principale, ha introdotto unnuovo elemento, come tale tardivo.Ha ritenuto che l’onere del ritardo non dovesse essere accollatoesclusivamente al Comune, dovendo essere distribuito con il [OSCURATO:PERSONA] e la Regione Sicilia.Inoltre, sempre per la prima volta con l’atto d’appello, haaffermato che il Comune non poteva certo chiudere tutte le strade,dovendo contemperare l’interesse dell’esecuzione dell’opera conquello della viabilità pubblica.Si tratterebbe di un’eccezione nuova in fatto e in diritto.Inoltre, sia il tribunale che il CTU avevano osservato che eraonere dell’amministrazione appaltante acquisire le aree interessateall’esecuzione dell’appalto, inviando i progetti agli enti per poterottenere pareri autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’opera.Il Comune si sarebbe dimenticato di prevedere le operenecessarie per la salvaguardia della [OSCURATO:PERSONA].21 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Inoltre, per i CTU, le sbavature e le colature non erano daricondurre alla cattiva esecuzione dei lavori, ma «al non individuatocollegamento tra le fratture e la cavità».12. Il motivo è inammissibile.Si torna nuovamente a richiedere una rivisitazione dellerisultanze processuali e degli elementi istruttori, già compiutamenteesaminati dalla Corte d’appello, con analitica motivazione, nonconsentita in questa sede.Tra l’altro, alcuna eccezione nuova è stata sollevata dal Comune.In primo luogo, al fine di individuare la novità dell’eccezione laricorrente principale avrebbe dovuto trascrivere, almeno in parte, ilcontenuto degli atti processuali, sicché il motivo risulta nonautosufficiente ex art. 366 n. 6 c.p.c.In secondo luogo, è stato il giudice di primo grado ad affermareche il Comune era responsabile «per non aver organizzato, per fasi,la chiusura dei tratti di strada, propri e non» (cfr. pag. 9 dellamotivazione della sentenza d’appello).La Corte territoriale ha ritenuto erronea tale affermazione «postoche il Comune doveva necessariamente coordinarsi con l’appaltatriceper tener conto dell’avanzamento dei lavori, non potendosiprevedere periodi di chiusura dei tratti di strada, a prescindere dallosviluppo dei lavori».Ha poi aggiunto che il Comune non poteva disporre la chiusuraalla circolazione di tutte le strade rientranti nell’ampia area, oggettodei lavori, come viceversa ritenuto necessario dal primo giudice,facendo proprie le conclusioni del CTU, considerazioni che tengonoconto solo delle esigenze dei lavori e non anche di tutti gli interessicoinvolti, di cui pure il Comune appaltante doveva necessariamentefarsi carico.22 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026La deduzione del Comune risulta, dunque, determinata propriodalla motivazione della sentenza di prime cure.Trattasi, comunque, di mera difesa, che non rientra nel perimetrodelle preclusioni.La Corte d’appello ha anche aggiunto che l’appaltatrice non hadimostrato di avere sempre chiesto puntualmente l’emissione deirelativi provvedimenti di chiusura al traffico.Con riferimento ai ritardi connessi alla presenza nell’area deilavori del sito archeologico, noto come [OSCURATO:PERSONA], il giudice disecondo grado ha sottolineato l’inesistenza di responsabilità delComune.Infatti, il 23/6/2002 era stato ottenuto dalla Soprintendenza unnullaosta condizionato, mentre solo successivamente laSoprintendenza, che pure aveva partecipato in precedenza leconferenze dei servizi regolarmente espletate, aveva comunicatoulteriori prescrizioni. Tra l’altro, l’appaltatrice aveva eseguito connegligenza i lavori relativi alla [OSCURATO:PERSONA], omettendo anche diporre rimedio ai danni che aveva cagionato, così obbligando laSovraintendenza a disporre la remissione in pristino in danno dellasocietà.13. Con il settimo motivo di impugnazione si deduce «le riserve11, 12 e 14. La riforma da parte della Corte Territoriale dellasentenza di primo grado in cui aveva condannato il Comune diSant’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle riserve numeri 11, 12 e 14relative: la n. 11 alla “maggiore larghezza del ripristino dellapavimentazione stradale”; la n. 12 a “maggiori oneri per presenzad’acqua nel tratto di via Leucatia” e la n. 14 a “lavorazioni eseguitee non pagati”. Violazione od erronea applicazione da parte della CorteTerritoriale dei principi sanciti dagli articoli 112,113,115 e 116 c.p.c.,in tema di onere di puntuale contestazione gravante sulla parte con23 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026riferimento a fatti e circostanze dedotte dall’avversario a fondamentodella propria pretesa. Erronea valutazione delle risultanzeprocessuali. Sussistenza dei presupposti ex art. 360, primo comma,numeri 3 e 5, c.p.c.».Vi sarebbe stata violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.Il Comune ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte incui il tribunale avrebbe ammesso la sussistenza del credito appostonelle riserve sopra citate, nonostante il CTU avesse ritenuto le riserveinfondate.La Corte d’appello non ha statuito sul punto concludendo inveceper la non accoglibilità di tali riserve sotto altro profilo, in particolareper la pretesa mancata produzione in atti della documentazioneindicata dalla stazione appaltante.14. Il motivo è inammissibile.Si tenta ancora una volta di costringere questa Corte ad unarivalutazione degli elementi istruttori, nonostante la Corte d’appelloabbia analiticamente esaminato tutti i motivi di impugnazioneproposti dalle parti.Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudicenon avesse motivato specificatamente l’accoglimento di tali riserve.Procedendo poi all’esame di ciascuna delle riserve, ha escluso lafondatezza delle stesse, «per la mancata produzione in atti delladocumentazione indicata dalla stazione appaltatrice nelle stesseriserve, evidenziata dal CTU, nonché di misurazioni effettuate nelcontraddittorio delle parti, come egualmente evidenziato dal CTUnella sua relazione».15. Con l’ottavo motivo di impugnazione si deduce «la riformada parte della Corte Territoriale della sentenza di primo grado in cuiaveva condannato il Comune di Sant’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento24 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026delle riserve n. 15 con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto ilpagamento di euro 9339,61 per “fornitura tubazioni gres non piùposta in opera”: violazione od erronea applicazione da parte dellaCorte Territoriale dei principi sanciti dagli articoli 113, 115 e 116c.p.c., in tema di onere di puntuale contestazione gravante sullaparte con riferimento a fatti e circostanze dedotte dall’avversario afondamento della propria pretesa. Erronea valutazione dellerisultanze processuali. Sussistenza dei presupposti ex art. 360,primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.».La Corte d’appello non avrebbe tenuto sul punto in alcunaconsiderazione le osservazioni svolte dal CTU.Per il CTU la consegna delle tubazioni poteva desumersi da altridocumenti.16. Il motivo è inammissibile.Nuovamente si chiede la nuova valutazione degli elementiistruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte di merito, nonconsentita in questa sede.Ed infatti, la Corte d’appello, con piena valutazione meritale, inrelazione alla riserva n. 15, ha affermato che non risultava«l’effettiva consegna delle tubazioni alla stazione appaltante, comeposto in evidenza, sia implicitamente, dal CTU alla pagina 38 dellasua prima relazione, pur dopo averne affermato il fondamento».Non sfugge alla Corte d’appello, infatti, che CTU avesse riferitoche «sussiste il credito dell’appaltatore per 18.084.000 [Lit]. Siprecisa che tale credito sussiste se le tubazioni sono stateconsegnate all’amministrazione o vengono consegnate».È evidente l’assenza di prova di tali prestazioni, a giudizio dellaCorte d’appello.17. Con il nono motivo di impugnazione si lamenta «la riserva n.17. La riforma da parte della Corte Territoriale della sentenza di25 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026primo grado in cui aveva accolto la richiesta dell’appaltatrice didetrazione dell’importo di euro 34.400,00 ingiustamente addebitatoall’impresa per la pulizia della [OSCURATO:PERSONA]. Violazione od erroneaapplicazione da parte della Corte Territoriale dei principi sanciti dagliarticoli 1176 c.c., 1655 seguenti c.c., 2043 c.c. e 113 e 115 c.p.c. intema di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e dirisarcimento da fatto illecito e distribuzione dell’onere della prova;contestazione gravante sulla parte con riferimento a fatti ecircostanze dedotte dall’avversario a fondamento della propriapretesa. Erronea valutazione delle risultanze processuali.Sussistenza dei presupposti ex art. 360, primo comma, numeri 3 e5, c.p.c.».La Corte d’appello, partendo da presupposti condivisi, sarebbeperò giunta a conclusioni opposte rispetto a quelle del CTU.La Corte di merito avrebbe mischiato le date dei provvedimenti.Per la ricorrente principale con il verbale di sopralluogo del19/2/2003 la soprintendenza aveva prescritto la chiusura dellefessure riscontrate nella [OSCURATO:PERSONA] tramite iniezioni di Maltacementizia a bassissima pressione; non erano state impartiteprescrizioni o cautele particolari.Le caratteristiche dei lavori erano state successivamente definitecon il verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 26/3/2003,senza che però, anche in tale occasione, fossero impartiteprescrizioni di particolari cautele.Solo dopo l’esecuzione dei lavori la soprintendenza ha contestatola non corretta esecuzione delle opere, in occasione del verbale disopralluogo del 21/5/2003.Il CTU, tuttavia, ha ritenuto che l’assenza di prescrizioni fosse daricondurre alla convinzione che le fratture riscontrate nel fondo delloscavo non fossero direttamente collegate alla cavità.26 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Per il CTU sussisteva dunque la ragione di creditodell’appaltatrice.18. Il motivo è inammissibile.Ancora una volta si chiede una nuova rivalutazione degli elementiistruttori, non consentita in questa sede.La CTU si è, dunque, discostata dalla CTU, ma lo ha fatto conadeguata motivazione.In sostanza, la conclusione del CTU non è stata condivisa «afronte della chiara descrizione contenuta nel verbale di sopralluogodel maggio 2003, da cui non emergono semplici sbavature e colature,ma una evidente negligenza nell’esecuzione delle iniezioni di maltacementizia, di cui era stata espressamente disposta l’esecuzione abassissima pressione, come ben comprensibile perché dovevanoessere eseguite in un sito archeologico».19. Con il decimo motivo di impugnazione si lamenta «il rigettodel primo motivo di appello incidentale. La domanda di risoluzionedel contratto per fatto e colpa del Comune: l’illegittima protrazionedel periodo di sospensione dei lavori. Il risarcimento del danno.Violazione dei principi dettati in materia di adempimento delleobbligazioni ex art. 1176 c.c. e 1375 c.c., 1218 c.c., in subordine exart. 2043 c.c. Erronea applicazione dei principi dettati dagli articoli113,115 e 116 c.p.c.».Le conclusioni della Corte d’appello non sono condivisibili.L’appaltatrice ha espressamente fondato la richiesta dirisoluzione del contratto per inadempimento del Comunesull’illegittima protrazione dei motivi che hanno indotto il Comune asospendere i lavori.A detta del Comune lavori erano stati sospesi: per la necessità diottenere lo spostamento di alcuni cavi Telecom di una cameretta che27 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026intralciavano il tracciato; dalla necessità di realizzazione da parte delComune di un muro; dalle avverse condizioni meteorologiche.Alla data di comunicazione da parte dell’appaltatrice dirisoluzione del contratto i lavori risultavano ancora sospesi.La sospensione ha avuto la durata di un anno e 6 mesi, a frontedi una durata complessiva del contratto di 24 mesi.Si trattava dunque di verificare se la sospensione dei lavori perun tempo di 18 mesi, potesse ritenersi eccessiva rispetto al tempocomplessivo di durata del contratto e rispetto al tempo necessarioper eliminare la causa di sospensione.Il tribunale ha ritenuto il Comune committente esente da colpacirca l’illegittima protrazione della causa di sospensione, ritenendo ilperiodo di sospensione congruo rispetto alla posizione soggettiva delComune.Il primo giudice ha rilevato come le cause di sospensione relativealla realizzazione del muro ed alle avverse condizioni meteorologicheerano venute meno in tempi brevi.Ciononostante, però, la sospensione non è stata revocata.Con riguardo al primo motivo di sospensione, relativo allospostamento di alcuni cavi Telecom, il tribunale ha escluso laresponsabilità del Comune per una illecita protrazione della causa disospensione, affermando la mancanza di finanziamenti e il fatto cheil Comune non è rimasto inerte nel tentativo di risolvere il problema,tanto che furono convocate varie conferenze di servizi.L’assunto del tribunale, richiamato anche dalla Corte d’appello,non può essere condiviso.L’esistenza della cameretta Telecom, ossia della costruzione ascopo tecnologico, è stata causa di rallentamenti, ma il Comune neera a conoscenza, essendo il fabbricato ben visibile ed emergendodal suolo.28 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ciò avrebbe dovuto indurre il Comune a computarepreventivamente il costo di rimozione ritenendo che detto manufattolasciasse intendere l’esistenza del cavidotto.La durata della sospensione, anche se legittimamente disposta,non deve superare i limiti di tempo quali definiti in concreto dal suoscopo e dalle ragioni che l’hanno ispirata.Per la ricorrente, nel caso di protrazione illegittima di unasospensione legittimamente disposta, all’appaltatore compete nonsolo il diritto alla proroga del termine di ultimazione dell’opera e alrimborso delle maggiori spese sopportate, ma anche il diritto diconseguire la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. perinadempimento dell’amministrazione, senza necessità di preventivariserva.Nella specie, a fronte di una sospensione dei lavori dellaillegittima durata di 18 mesi, quindi pari a circa l’80% del tempoprevisto per l’esecuzione dell’appalto, compete all’appaltatore ildiritto alla risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazioneappaltante.Ciò è proprio quello che è stato richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] conla lettera del 31/5/2005.Con tale lettera l’appaltatrice ha citato l’art. 24 del D.M. n. 145del 2000, «ma ciò costituiva addirittura un di più rispetto alla facoltàche competeva all’impresa a fronte dell’illecito comportamentodell’ente committente».La norma citata, infatti, attiene all’ipotesi in cui la sospensionestessa è ritenuta legittima, mentre nella specie la sospensione erapalesemente illegittima.Nell’ipotesi di sospensione illegittima la facoltà dell’impresa disciogliersi dal contratto non soggiace nemmeno al limite previstodall’art. 24 citato.29 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/202620. Il motivo è inammissibile.20.1. In primo luogo, infatti, il motivo pecca di autosufficienzaex art. 366 n. 3 c.p.c., in quanto la ricorrente non riporta, neppureper stralcio, il contenuto dei provvedimenti amministrativi adottati intema di sospensione dei lavori.20.2. In secondo luogo, il motivo di censura, pur indicato comeviolazione di legge, in realtà chiede una nuova rivalutazione deglielementi istruttori, sollecitando una rimeditazione della questione inordine alla illegittima protrazione delle cause di sospensione deilavori, pur convenendo la società appaltatrice sulla esistenza aborigine delle ragioni di sospensione, che dunque inizialmente eranolegittime.20.3. In terzo luogo, la censura sulla motivazione, si scontracontro il disposto dell’art. 348-ter c.p.c., che esclude la possibilità diarticolare il vizio di censura della motivazione in relazione ad unadoppia conforme sentenza di merito.21. Con l’undicesimo motivo di impugnazione si deduce «ilsecondo motivo di appello incidentale: il rigetto della domanda,fondata sulla riserva n. 5, afferente “scavi in roccia con resistenzasuperiore a 400 Kg/cm2”: erroneità delle sentenze di primo esecondo grado nel punto in cui hanno ritenuto carente la prova deldanno, in contrasto con le emergenze della CTU. Violazione deiprincipi dettati in materia di assolvimento dell’onere probatorio di cuiagli articoli 113,1 15 e 116 c.p.c.».La Corte d’appello ha ritenuto, conformemente alla sentenza delprimo grado, l’assenza di prova del danno relativo alla voce n. 5 delleriserve.Per la ricorrente principale, però, il CTU avrebbe rinvenuto nellacontabilità dei documenti che attesterebbero un principio di prova e30 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026che la sua valutazione equitativa è stata elaborata proprio inconsiderazione di tali rilievi.22. Il motivo è inammissibile.22.1. Si torna a chiedere nuovamente una nuova rivalutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corteterritoriale, non è consentita in questa sede.22.2. Inoltre, si è in presenza di una doppia decisione conformedi merito, sicché l’art. 348-ter c.p.c. impedisce l’articolazione dellacensura sulla motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.23. La Corte d’appello, peraltro, ha chiarito che correttamente iltribunale aveva ritenuto che in mancanza di prova, non può colmarsitale lacuna con la circostanza che il direttore dei lavori avrebbedovuto effettuare l’accertamento nel contraddittorio delle parti, inquanto parte attrice non aveva effettuato alcuna diffida in tal senso.Alla carenza di prova non poteva sopperire, dunque, in relazioneal diverso convincimento espresso dal CTU, il quale si è in realtàlimitato ad affermare che l’esecuzione dei prelievi e delle prove eranecessaria e doveva provvedervi il direttore dei lavori.24. Con il primo motivo di ricorso incidentale tardivo il Comunededuce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c. Insufficiente,contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia».Il Comune in prime cure ha proposto domanda di manleva neiconfronti della Presidenza della Regione e del Comune di Catania.Il giudice di prime cure ha respinto la domanda.La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione.La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo d’appello,con riferimento alla domanda di manleva, non avendo censuratol’affermazione del primo giudice per cui tale domanda riguardava31 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026rapporti amministrativi tra enti di natura pubblicistica estranei algiudizio ordinario.Tuttavia, il Comune aveva contestato anche tale spuntomotivazionale della sentenza di primo grado, come evidenziato alsecondo capoverso di pagina 25 dell’atto d’appello.Il giudice d’appello non ha tenuto conto di tale specificacontestazione, con la violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte d’appello non ha esaminato il terzo motivo diimpugnazione con cui si contestava il rigetto della domanda dimanleva proposta nei riguardi delle altre amministrazioni chiamatein causa.25. Con il secondo motivo di ricorso incidentale tardivo si deducela «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma,numeri 3 e 5, c.p.c. Insufficiente, contraddittoria ed illogicamotivazione circa un punto decisivo della controversia».Si censura la sentenza della Corte d’appello laddove ha rigettatola domanda di risoluzione del contratto d’appalto per fatto e colpadella società appaltatrice.La Corte territoriale ha ritenuto, come pure il tribunale, che lostato di liquidazione in cui versava la società non comportaval’impossibilità di dare esecuzione contratti stipulati.La domanda di risoluzione sarebbe stata fondata, in quanto lastazione appaltante stata costretta ad affidare i lavori ad altrosoggetto, a fronte dell’interruzione degli stessi posta in essere dallasocietà appellata.Anche i danni sarebbero stati dimostrati.Si era in presenza di un soggetto che come tale non poteva piùmantenere in vita alcun contratto con la pubblica amministrazione.32 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dalla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata posta inliquidazione doveva desumersi l’incapacità imprenditoriale dellastessa ad adempiere correttamente contratti d’appalto.26. Con il terzo motivo di ricorso incidentale tardivo si lamentala «violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazioneall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.».La Corte d’appello, nell’erroneo presupposto del rigetto dei motividi appello del Comune, ha condannato lo stesso al rimborso dellespese in favore del comune di Catania e della Presidenza dellaRegione Sicilia e Assessorato del Territorio.27. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile,ne consegue la inefficacia del ricorso incidentale tardivo.Infatti, la sentenza d’appello è stata notificata in data 16/1/2020,come emerge dal ricorso principale per cassazione dellaUNIONBETON.Ciò implica che la notifica del ricorso per cassazione entro isuccessivi 60 giorni doveva essere effettuata entro il 19/5/2020.Il ricorso principale per cassazione è stato spedito il 14/5/2020ed è dunque tempestivo.Il ricorso incidentale è stato invece spedito il 23/6/2020 ed èdunque tardivo.28. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente principale e siliquidano come da dispositivo.Vanno compensate le spese tra il Comune e la Presidenza dellaRegione Sicilia e l’Assessorato all’ambiente della Regione Siciliana, inragione della peculiarità della controversia e degli esiti processualidel ricorso incidentale, dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale.33 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 13674/2020Numero sezionale 4490/2025Numero di raccolta generale 8757/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dichiara inefficace il ricorso incidentale.Condanna la ricorrente principale a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 18.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Compensa le spese del giudizio tra il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] e l’Assessorato all’ambiente della RegioneSiciliana.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezionecivile il 17 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli34 RG n. 13674/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio